Il tributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è calcolato applicando specifiche tariffe che sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente alla approvazione del Piano Economico Finanziario per la copertura dei costi del servizio. Il calcolo del tributo si differenzia tra utenze domestiche e utente non domestiche:
UTENZE DOMESTICHE
Il calcolo del tributo avviene applicando dei coefficienti che, sia per la componente a copertura dei costi fissi, che per quella a copertura dei costi variabili, sono legati esclusivamente alla composizione del nucleo familiare residente nell'immobile. Gli immobili a disposizione sono equiparati a quelli che vedono la presenza di un nucleo familiare composto da una sola persona. Non rileva ai fini del calcolo la superficie degli immobili. Sono esentati dal tributo, a seguito di idonea dichiarazione, gli immobili abitativi e le pertinenze a questi collegati, che rispettano contemporaneamente le seguenti condizioni: assenza di residenti, assenza di contratti attivi per i servizi di rete (corrente elettrica, gas metano, acqua) e assenza di arredi. Per le utenze non domestiche che hanno attivato il compostaggio domestico della frazione organica, è prevista una riduzione del 30% della quota variabile del tributo.
Una quota del tributo è commisurata alla quantità di rifiuti indifferenziati conferiti mediante il servizio di raccolta domiciliare. Ogni utenza è dotata di un contenitore del volume di 40 litri, per il conferimento dei rifiuti. Questo contenitore è dotato di microchip che ne consente la rilevazione e la geo-referenziazione ogni qual volta i rifiuti vengono conferiti. Ad ogni utenza è attribuito, in relazione alla composizione del nucleo familiare, un numero "minimo" di svuotamenti rapportati al periodo di effettiva occupazione degli immobili. I conferimenti realizzati in eccedenza rispetto a tale quantitativo minimo generano una tassazione a consuntivo con pagamento del tributo nell'anno successivo.
UTENZE NON DOMESTICHE
Il tributo è calcolato applicando la tariffa prevista per la specifica attività alla superficie degli immobili oggetto di tassazione. Le tariffe vengono determinate utilizzando i coefficienti Kc e Kd previsti dal DPR 158/99, rispettivamente per la quota di tributo a copertura dei costi fissi e dei costi variabili. Come per le utenze domestiche, la quota di tributo, riferita al conferimento domiciliare della frazione secca indifferenziata, è calcolata in relazione al quantitativo dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza. Non sono previsti per le utenze non domestiche e cosiddetti "svuotamenti minimi", ma i conferimenti generano tassazione esclusivamente a consuntivo. Le attività ricevono in dotazione per il conferimento di tale frazione contenitori di capienza diversa, in relazione alle specifiche necessità (40, 120 o 1.100 litri).
Sono esenti dalla tassazione le superfici che producono rifiuti speciali non assimilati, per qualità o quantità, ai rifiuti solidi urbani. Per ottenere tale esenzione, è necessario produrre specifica dichiarazione e presentare annualmente la documentazione richiesta che comprovi l'avvenuta produzione e il conseguente smaltimento di tale tipologia di rifiuti.
Per le utenze non domestiche che provvedono in via autonoma al conferimento dei rifiuti differenziati, destinando gli stessi al recupero, è prevista a richiesta, una riduzione percentuale della tariffa variabile del tributo. Anche in tal caso, l'utenza è tenuta alla produzione di tutta la documentazione comprovante il conferimento e l'avvenuto recupero dei rifiuti.