3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica reclami
L'invio di reclami e la richiesta di informazioni sono effettuate in carta semplice con indicato il nome, il cognome, il codice fiscale e il motivo della richiesta e/o reclamo debitamente firmata e corredata di fotocopia del documento di identità. Possono essere inoltrate al Comune:
- Direttamente a mano consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di Bisenti
- Tramite pec al seguente indirizzo e-mail : comunebisenti@pec.it
- Con raccomandata A.R. indirizzata a COMUNE DI BISENTI - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 5 - 64033 BISENTI (TE)
3.1.D Calendario e orari raccolta
CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI DA SETTEMBRE 2020 A AGOSTO 2021
3.1.E Campagne straordinarie
Eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e nuove aperture o chiusure di centri di raccolta saranno adeguatamente pubblicizzate e programmate in base alle esigenze
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
I RIFIUTI SI METTONO NEI LORO CONTENITORI E POSIZIONATI A BORDO STRADA DALLE 22:00 DELLA SERA PRECEDENTE ALLE ORE 6:00 DEL GIORNO DI RACCOLTA
10 BUONE REGOLE:
- CONSULTARE IL CALENDARIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A SECONDA DEI GIORNI STABILITI
- RISPETTARE L’ORARIO: I RIFIUTI POSSONO ESSERE MESSI SUL CIVICO DALLE ORE 22,00 DELLA SERA PRECEDENTE LA RACCOLTA
- NON MISCHIARE I RIFIUTI NON METTERE IL RIFIUTO NEL SACCHETTO NON APPROPRIATO ALTRIMENTI I RIFIUTI NON VERRANNO RITIRATI
- IL CITTADINO DEL CENTRO STORICO DOVRA’ METTERE UN GANCETTO PER APPENDERE I SACCHETTI
- NON SARA’ POSSIBILE CONFERIRE I RIFIUTI NEI CONTENITORI PERCHE’ NON VI E’ SPAZIO SUFFICIENTE SULLE VIE ED I VICOLI DEL CENTRO STORICO, CIO’ EVITA ANCHE FENOMENI DI RANDAGISMO
- NON METTERE NELL’ORGANICO VASCHETTE E VASETTI DI PLASTICA, CARTA OLEATA, BARATTOLI DI VETRO E METALLO
- LA CARTA CONTAMINATA DA ALIMENTI SI BUTTA NELL’INDIFFERENZIATO
- QUANDO BUTTI BOTTIGLIE, BARATTOLI, SCATOLETTE E LATTINE LAVALI E COMPRIMILI
- QUANDO IL CONTENITORE SOTTO IL LAVELLO E’ PIENO METTI IL SACCHETTO NEL CONTENITORE PIU’ GRANDI
- USA I SACCHETTI CON OCULATEZZA
CORONAVIRUS - COME GETTARE I RIFIUTI SE SI È POSITIVI AL COVID-19 O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA
CHI È POSITIVO AL COVID-19, IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA NON DEVE DIFFERENZIARE I RIFIUTI DI CASA, MA GETTARLI IN APPOSITA BUSTA FORNITA DAL COMUNE NEI GIORNI CHE VERRANNO INDICATI IN BASE ALLE ESIGENZE
Così come raccomandato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), si ribadisce che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria deve essere interrotta la raccolta differenziata e tutti i rifiuti domestici, includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli, teli monouso, mascherine e guanti, devono essere equiparati a rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.
IN TALI CASI SI RICHIEDE INOLTRE:
- Per il conferimento utilizzare almeno due sacchetti resistenti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica;
- Confezionare i rifiuti in modo da non danneggiare e/o contaminare esternamente i sacchi, utilizzando guanti monouso, e chiudere adeguatamente i sacchi senza schiacciarli, nè comprimerli con le mani. I guanti monouso utilizzati per l’operazione dovranno essere tolti rovesciandoli ed essere eliminati nel successivo sacco di rifiuti indifferenziati, avendo cura di lavarsi bene le mani;
- Ogni qualvolta siano presenti oggetti taglienti e/o pungenti (es. oggetti o frammenti in vetro o metallo), eseguirne il conferimento nell’indifferenziato con particolare cura (es. avvolgendoli in carta) per evitare di produrre squarci dei sacchi;
- Evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti sacchetti di rifiuti.
Per tutte le altre utenze in cui non sono presenti soggetti positivi, in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata va invece proseguita normalmente.
A scopo cautelativo, come raccomandato dall’ISS, fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati preferibilmente in doppio sacco.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ABITAZIONE USO DOMESTICO UN COMPONENTE
L'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
o “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” (lett. f);
o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h);
o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”;
L'ARERA con del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR); ai fini della determinazione delle componenti di costo in cui sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
a) costi operativi di gestione, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;
Nelle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 si spiega che il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)…”. Come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può tuttavia commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune pertanto moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
LA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE E' DATA DALLA SOMMA DI UNA QUOTA FISSA CHE E' INDIVIDUATA IN BASE AL NUMERO DI PERSONE CHE ABITANO NELL'IMMOBILE E DI UNA QUOTA VARIABILE DETERMINATA DAL PRODOTTO DI UNA SPECIFICA TARIFFA PER I MQ.
LA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE E' DATA DALLA SOMMA DI UNA TARIFFA (INDICATA COME FISSA) PER I MQ. E UNA TARIFFA (INDICATA COME VARIABILE) PER I MQ.
PROVVEDIMENTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER DISAGIO DA COVID
In applicazione della delibera dell’ARERA del 05 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” che, fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle utenze non domestiche, suddivide le attività economiche in base a quattro differenti fattispecie:
1. Tabella 1 a) - Per le utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati, già riaperte alla data del 5 maggio 2020;2. Tabella 1 b) - Per le utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati, non riaperte alla data del 5 maggio 2020.
3. Tabella 2) - Per le utenze non domestiche che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa.
4. Tabella 3) - Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte, fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda.
Il comune ha approvato
- una riduzione percentuale della tariffa totale del 45%, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Autorità, anche senza modificare l’articolazione tariffaria, per le tutte le attività economiche rientranti nelle 4 fattispecie indicate;
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
CASI DI ESCLUSIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE
Per le utenze domestiche il numero degli occupanti è quello risultante dall’anagrafe del Comune. Tuttavia devono essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia
I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
- il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi (ex contratto di affitto intestato allo studente/lavoratore);
- il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.
Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero per il numero di componenti pari a 1 per superfici inferiori o uguali a 50 mq., pari a 2 per superfici da 50,10 a 100 mq. E pari a 3 oltre i 100 mq. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo anche in presenza di unità immobiliari distinte.
Il numero dei componenti residenti sono comunicati periodicamente dall’ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
RIDUZIONI ED ESENZIONI
Si applicano le seguenti riduzioni:
a)Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 15%;
b)I locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai componenti organi per l’esercizio delle attività: riduzione del 15%;
c) Utente che versando nelle circostanze di cui al punto b) risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale: riduzione del 15%;
d) Utenti ricadenti in zone ove il servizio di raccolta differenziata viene assicurata con il sistema “poker” stradale riduzione del 40%;
e) Unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all’estero, già pensionati nei paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito: riduzione del 66,67%.
Le riduzioni tariffarie di cui sopra, sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall’anno successivo, salvo accertamenti degli uffici comunali. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.
f)Sono esentati dal tributo i locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti ammessi nello Stato (Chiese e sagrestie).
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER CHIUSURA CAUSA COVID
Il comune ha approvato
- una riduzione percentuale della tariffa totale del 45%, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Autorità per le tutte le attività economiche rientranti nelle 4 fattispecie di seguito:
- Per le utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati, non riaperte alla data del 5 maggio 2020.
- Per le utenze non domestiche che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa.
- Per le attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte, fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda.
LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono altresì esclusi dal tributo:
a) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
c) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
d) le superfici dei condomini di cui all’articolo 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
e) le superfici adibite all’allevamento di animali, i ricoveri attrezzi agricoli, le cantine, i fienili, le legnaie e le superfici agricole produttive di altro materiale agricolo, possedute o condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti alla previdenza;
f) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori o uguali a mt. 1,50;
3. Sono altresì esclusi dal tributo:
a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l’effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
b) i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 3 che si trovino all’interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
5. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell’occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO
1. Sono escluse dall’applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 5 dell’articolo sopra citato, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
2. Sono altresì escluse:
a) le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
b) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
d) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di lavaggio.
AGEVOLAZIONE RIFIUTI SPECIALI
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.
Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, nel caso in cui si riscontri un'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:
ATTIVITA’ |
% DI ABBATTIMENTO |
Autocarrozzerie |
50% |
Officine per riparazione auto, moto , elettrauto, gommisti |
50% |
Attività artigianali manifatturieri nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, carpenterie e simili) |
50% |
Lavanderie a secco e tintorie non industriali |
50% |
Officine metalmeccaniche |
50% |
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, veterinari |
50% |
Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetrerie, ceramiche |
50% |
Laboratorio pietre e marmi |
50% |
Falegnamerie |
50% |
Impianti di recupero inerti (solo area scoperta) |
50% |
La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata che ha effettuato l’attività di recupero o mediante altra documentazione equivalente.
CUMULO DI RIDUZIONI
Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione. Ed è in continua evoluzione, con nuovi servizi
PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, grazie al quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico si stanno gradualmente conformando a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).
Entro il 28 febbraio 2021 tutti i pagamenti di tutte le PA dovranno andare su PagoPA – termine prorogato dal decreto Semplificazioni rispetto al 30 giugno 2020 (già proroga sul 31 dicembre 2019, che a sua volta era proroga sulla prima data, dicembre 2018).
Cos’è PagoPA e come funziona
PagoPA è un sistema realizzato per semplificare e aumentare la qualità e la quantità dei servizi di pagamento offerti da ogni Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, Regioni, aziende a partecipazione pubblica, scuole, università, ASL, INPS, Agenzia delle Entrate, ACI, etc…) ed effettuarli nella massima sicurezza.
PagoPa non è, quindi, un sito dove pagare, ma una modalità standardizzata di pagamento che si può utilizzare attraverso moltissimi strumenti e canali di pagamento diversi, accessibili sia tramite il sito dell’ente verso il quale occorre effettuare un pagamento (il sito del Comune per pagare la retta dell’asilo o quello dell’Ateneo per le tasse universitarie), sia tramite gli sportelli fisici e virtuali messi a disposizione da numerosissimi Prestatori di Servizi di Pagamento (detti PSP, ossia banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica). Parliamo dunque di sportelli bancari, home banking – ricercando la voce CBILL o pagoPA -postazioni ATM abilitate, i punti Sisal, Lottomatica, gli Uffici Postali, nonché le app di pagamento quali Bancomat Pay o Satispay.
Attenzione, però. Quando una persona deve fare un pagamento a favore di un Ente, avrà a disposizione tutti questi strumenti solo se quell’Ente ha aderito al sistema PagoPA. Ad oggi solo una minoranza di PA è a bordo a tutti gli effetti su PagoPA almeno con un servizio (e l’obiettivo sarebbe essere a bordo con tutti i pagamenti).
Allo stesso modo, se si rivolge alla propria banca, troverà servizi di pagamento dedicati solo se questa ha aderito a PagoPA.
Il sistema è identificato dal logo pagoPA, creato proprio per riconoscere i soggetti aderenti che offrono i servizi di pagamento secondo gli standard e le regole di pagoPA, uniformi a livello nazionale.
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
IN CASO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA TASSA SUI RIFIUTI E DEL REGOLAMENTO COMUNALE SI APPLICANO LE SANZIONI PREVISTE AI COMMI 694 A 701 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 147/2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE
3.1.Q Segnalazioni errori importi
I soggetti tenuti al versamento presentano la dichiarazione TARI entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Fino all'attuazione delle disposizioni di interscambio catastale funzionali al riallineamento dei dati tra comune e agenzia delle entrate, la superficie delle unità immobiliari e destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuto urbani ed assimilati.
PER L'ASSISTENZA AGLI UTENTI SI PUO' CONTATTARE L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE - TEL. 0861/997156
Si possono inviare reclami e segnalare errori in carta semplice con indicato il nome, il cognome, il codice fiscale e il motivo della segnalazione debitamente firmata e corredata di fotocopia del documento di identità. Le stesse devono essere inoltrate al Comune:
- direttamente a mano consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di Bisenti
- tramite pec al seguente indirizzo e-mail : comunebisenti@pec.it
- con raccomandata A.R. indirizzata a COMUNE DI BISENTI - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 5 - 64033 BISENTI (TE)
SI ALLEGA MODELLO DI DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE
3.1.R Documenti di riscossione online
A breve il comune tramite l'accesso al proprio sito renderà possibile il pagamento dei tributi in Pago.PA tramite l'accesso con SPID e utilizzo App IO
Attualmente è possibile richiedere l'invio tramite e-mail di una copia dei documenti di riscossione eventualmente smarriti o non pervenuti che sono stati inviati in formato cartaceo.