Dilazione del pagamento delle somme dovute a
seguito di atti di accertamento
1. Il Funzionario Responsabile del tributo
può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di
natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai
sensi dell’art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di
ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea
difficoltà del debitore.
2. Le rateizzazioni sono concesse su
istanza presentata dal debitore entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica
dell’avviso di riferimento fatto salvo quanto indicato al successivo comma 4
alle seguenti condizioni:
a) in caso di situazioni di obiettiva difficoltà finanziaria,
presentando apposita autodichiarazione ai sensi del
DPR n.445/2000, esclusivamente nei seguenti limiti e condizioni:
le persone fisiche devono allegare
alla richiesta di rateizzazione la dichiarazione ISEE, in corso di validità
alla data della richiesta, dalla quale risulti un Indicatore della Situazione
Economica Equivalente non superiore ad € 16.000,00;
le Società di persone (società
semplici, S.n.c, S.a.s.) dovranno allegare
alla richiesta di rateizzazione copia della dichiarazione
dei redditi e/o del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell’anno
precedente a quello della data di richiesta,
dal quale si rilevi una perdita
di esercizio o un utile non
superiore a € 10.000,00;
le Società di capitali, o comunque
soggette all'obbligo di deposito del bilancio, dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione
copia del bilancio di esercizio nonché
prospetto di calcolo
dell'indice di liquidità (L'indice di liquidità si intende così
calcolato: (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente) che
deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto dai revisori legali dei conti o da
soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti esperti contabili o
consulenti del lavoro.
L’Ufficio Comunale potrà comunque
richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di
difficoltà finanziaria.
b) l’importo da porre in rateizzazione deve essere superiore a :
€ 100,01 per le persone fisiche ;
€ 100,01 per le Ditte individuali, le
Società di persone (società semplici, S.n.c, S.a.s.) Società di capitali.
c) rate per la durata massima come di seguito dettagliate:
da euro 100,01 a euro 3.000,00: da 2 a 12 rate mensili;
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da 13 a 24 rate mensili;
da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da 25 a 36 rate
mensili;
oltre euro 20.000,00: da 37 a 72 rate mensili;
d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o
dilazioni;
e)
caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche
non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il
debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere
rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in
un'unica soluzione.
f) applicazione degli interessi di
rateizzazione nella misura prevista dal regolamento generale delle entrate
(legale aumentato di un punto percentuale) con maturazione giorno per giorno;
g) applicazione della sanzione ridotta
per adesione all’accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di
decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella
misura intera, come fissata nell’originario avviso di accertamento di
riferimento;
4. La domanda di rateizzazione deve
essere presentata entro il 60° giorno dalla data di notifica, alle condizioni
ed ai limiti di cui al comma 2, ad esclusione della lettera g.
5. Una volta iniziate le procedure
esecutive, eventuali rateizzazioni possono
essere concesse, alle
condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 2, soltanto previo
versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente
dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune
e/o concessionario a cui è affidata la procedura esecutiva.
6. Il Comune, su richiesta del
contribuente, può concedere la
sospensione del pagamento
degli avvisi fino a sei mesi, nelle ipotesi ed alle
condizioni di cui di cui ai comma 2 .
7. Soggetto competente alla concessione
di rateizzazioni di pagamento è il Funzionario Responsabile della singola entrata che provvede con apposito atto.
8. Viene determinato in €. 6.000,00 il limite oltre il quale è
obbligatorio prestare apposita garanzia
(polizza fideiussoria o fideiussione bancaria emessa alle condizione
richieste dal funzionario responsabile) a copertura del relativo debito,
oggetto di rateizzazione, rilasciata da soggetto
specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti
bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di
garanzie a favore di enti pubblici
9.Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto
concessionario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso
di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della
rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già
avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima
rata è possibile richiedere la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo
eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono
l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza
di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all’interno
dell’atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse
ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
11.Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli
interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale maggiorato di 1(uno)
punto percentuale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il
pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua
efficacia solamente a seguito dell’avvenuto versamento della prima rata della
stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria,
con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio
Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire/inviare al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni
successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
12. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all’Agenzia delle
Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi
dell’art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia
competente al rilascio dell’eventuale piano di dilazione secondo le
disposizioni che ne regolano l’attività.