3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
1. GLI UFFICI DELLA FISCALITA' LOCALE SONO IN VIA GALILEI N. 9 - GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO SONO I SEGUENTI: LUNEDI'-MARTEDI'-GIOVEDI'-VENERDI' DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 12:30 - SOLO IL GIOVEDI' APERTI IL POMERIGGIO DALLE 15:30 ALLE 17:00 - MERCOLEDI' CHIUSI
3.1.B Recapiti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Per informazioni in merito alla gestione della raccolta dei rifiuti potete rivolgervi presso gli uffici della TEKNOSERVICE SRL
INFOPOINT BISCEGLIE
VIA VITTORIO VENETO 69
Lunedì , martedì, mercoledì , venerdì e sabato
dalle 07:30 alle 13:30
Giovedì dalle 08:30 alle 12.30 e
dalle 15:30 alle 17:30
CONTATTO DIRETTO CON IL CITTADINO Per segnalazioni, prenotazioni, richieste e informazioni.
NUMERO VERDE 800.032488
PEC: teknoserviceitalia@pec.it
E-Mail: info@teknoserviceitalia.com
PER LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE TARIFFE TARI E' POSSIBILE RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TRIBUTI IN VIA GALILEI 9
3.1.C Modulistica e reclami
PER EVENTUALI RECLAMI RELATIVI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI I CONTATTI DEL GESTORE SONO I SEGUENT:
VIA VITTORIO VENETO 69
NUMERO VERDE 800.032488
PEC: teknoserviceitalia@pec.it
E-Mail: info@teknoserviceitalia.com
CONTATTO DIRETTO CON IL CITTADINO Per segnalazioni, prenotazioni, richieste e informazioni.
3.1.D Calendario e orari raccolta
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA VIA PADRE KOLBE
PERIODO INVERNALE ( DAL 16 SETTEMBRE AL 14 MAGGIO)
Lunedì, Giovedì, Venerdì, Sabato
dalle 07.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00
Martedì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
Domenica dalle 07.00 alle 13.00
PERIODO ESTIVO ( DAL 15 MAGGIO AL 15 SETTEMBRE)
Lunedì, Giovedì, Venerdì, Sabato
dalle 07.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Martedì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Domenica dalle 07.00 alle 13.00
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA VIA C. SALSELLO
PERIODO INVERNALE ( DAL 16 SETTEMBRE AL 14 MAGGIO)
Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato
dalle 07.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00
Martedì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
Domenica dalle 07.00 alle 13.00
PERIODO ESTIVO ( DAL 15 MAGGIO AL 15 SETTEMBRE)
Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato
dalle 07.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Martedì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Domenica dalle 07.00 alle 13.00
Gli orari e il calendario della raccolta sono individuate per zona
3.1.E Campagne straordinarie
Sono attive le ISOLE ECOLOGICHE MOBILE aperte H24 situate in:
- Via Bellini
- Via Nicola Porta
Funzionamento: Recarsi muniti di tessera sanitaria dell'intestatario TARI e seguire le indicazione che si troveranno sul posto
Possibili conferimenti: Plastica - Vetro - Carta - Alluminio
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
SUL SITO DEL GESTORE POSSONO ESSERE INDIVIDUATE TUTTE LE INFORMAZIONI
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
I dati aggiornati sulla raccolta differenziata, sia per l'annualità in corso che per le precedenti, sono consultabili sul sito della REGIONE PUGLIA Osservatorio Regionale dei Rifiuti Puglia al seguente link:
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
ABITAZIONE CON DUE OCCUPANTI
ABITAZIONE CON CINQUE OCCUPANTI
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
Si riportano alcuni esempi pratici di calcolo della TARI.
Le tariffe applicate negli esempi sono quelle relative alla Tari 2020.
Si comunica che in seguito alla disposizione normativa del D.L. 34/2019, convertito con modificazione dalla legge n.58/2019 ha aggiunto il c.15-ter all’art.13 D.L.201/2011, che ha posticipato l’efficacia delle nuove tariffe solo dopo il 1° dicembre, anche se approvate prima, le prime 3 rate sono di acconto pari all’80% dell’intera tassa calcolata in base alle tariffe dell’anno precedente (esempio prime tre rate del 2022 pari all’ 80% dell’importo calcolato con le tariffe dell’anno 2021)
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
ANNO 2025
REGOLAMENTO TARI 2025 APPROVATO CON DELIBERA N.20/2025
SUL SITO DEL COMUNE DI BISCEGLIE SI POSSONO TROVARE LE AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI PREVISTE NELL'ANNUALITA' D'IMPOSTA 2025 SI RIPORTA SOTTO IL LINK DOVE E' POSSIBILE VISUALIZZARLE
SI ALLEGA LA MODULISTICA PER L'ISCRIZIONE/CESSAZIONE TARI -RIMBORSI-RICHIESTE RATEIZZAZIONI ACCERTAMENTI- AGEVOLAZIONI-RIDUZIONI
TUTTE LE TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI /RIDUZIONI DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE RICHIESTE
Di seguito si riportano ALCUNI ESEMPI di tipologia di agevolazioni per le quali è obbligatorio, a pena di inammissibilita', la presentazione annuale entro le scadenze stabilite nel regolamento comunale Tari (PER L'ANNO 2022 ENTRO E NON OLTRE IL 30 Giugno2025):
1. esenzione e/o riduzione per rifiuti speciali non assimilati agli urbani
2. agevolazioni per disagio socio/economico 80% per componente familiare disabile al 100% (isee non superiore ai 12.000,00 euro)
3. agevolazioni per disagio socio/economico (richiesta dell'isee, non superiore a 12.000,00 euro, entro i termini stabiliti dall'ente)
4. riduzione del 50% della tariffa variabile per le onlus come previsto dall'art. 27 del regolamento tari
5. riduzione del 50% della tariffa per u.n.d. categoria 6 e 3 con superficie tassata superiore a 2.000 mq, come previsto dall'art. 27 del regolamento tari
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
Per l'anno 2025 sono in distribuzione
I contribuenti residenti all'estero possono pagare con bonifico bancario inviando copia della quietanza di pagamento e riportando tutti i dati nella causale di pagamento.
NUOVA MODALITA' DI PAGAMENTO pagoPA- NUOVI MODELLI DI PAGAMENTO
Il Comune ha adottato a partire dall’anno 2020 il sistema pagoPa, messo a punto dall’ AGID con l’obiettivo di rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
Attraverso il sistema pagoPA è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità:
• presso qualsiasi sportello postale, bancario, esercizi abilitati (portando i documenti cartacei di pagamento allegati all'avviso di pagamento TARI)
• sul sito web del Comune di Bisceglie (https://www.comune.bisceglie.bt.it/), a partire dalla home page accedendo a:
1)Pagamenti Digitali-pagopa e selezionando il banner relativo alla Tari
2)Altri collegamenti- LINKMATE -SPORTELLO TELEMATICO .
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
4° rata
ANNO 2025
LE SCADENZE PER L'ANNUALITA' D'IMPOSTA 2022 SONO LE SEGUENTI:
31 MAGGIO 2025
31 LUGLIO 2025
30 SETTEMBRE 2025
10 DICEMBRE 2025
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
-----------------------------------------
ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:
In caso di ritardato od omesso pagamento TARI, il comune di Bisceglie invia un sollecito di pagamento-'avviso per omesso/parziale versamento, se il primo non viene pagato.
Relativamente alle sanzioni:
In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100% RIDUCIBILE AD 1/3 SE IL VERSAMENTO VIENE EFFETTUATO ENTRO 60GG
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50% RIDUCIBILE AD 1/3 SE IL VERSAMENTO VIENE EFFETTUATO ENTRO 60GG
3.1.Q Segnalazioni errori importi
IL CODICE COMUNE DI BISCEGLIE (belfiore) E' A883
Il versamento della TARI, effettuato tramite modello F24 allegato all'avviso, utilizza il seguente codice tributo:
- 3944: Tari - tassa sui rifiuti;
Per eventuali recuperi d'imposta, i codici tributo (F24) sono:
- 3946: sanzioni su Tari - tassa sui rifiuti.
Nel caso in cui ci si accorga di aver effettuato un versamento con un codice ente diverso da A883 (Bisceglie):
- se l'errore di digitazione è stato fatto da parte di un intermediario (banca, posta, ecc), bisogna verificare il versamento e nel caso lo stesso intermediario dovrà provvedere ad annullare la delega di pagamento emessa e riemetterla con codice ente corretto. In questo modo il versamento viene automaticamente sottratto al comune sbagliato e riversato a noi.
- se l'errore di digitazione è stato causato dal contribuente, ad esempio tramite compilazione del modello F24 sulla propria Home Banking, il contribuente dovrà rivolgersi al comune per la verifica del pagamento, oppure verificare a quale ente sono stati accreditati i soldi, accedendo al proprio cassetto fiscale. A seguito di questa verifica, il contribuente invierà poi richiesta di riversamento all'ente errato, che dovrà procedere al riversamento presso il nostro ente, sul conto corrente
BANCA POPOLARE PUGLIESE
IT 51 V 0526279748 T20990001296
BIC7SWIFT CODE : BPPUIT33XXX
in questo caso andrà indicata nella causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il tributo/anno che si sta riversando.Stessa cosa farà il Comune di Bisceglie se riceve un versamento indebito.
Per eventuali comunicazioni in merito a variazioni di metratura, chiusura o variazioni di utenze, o più in generale variazioni nei dati relativi all'utente o all'utenza, RIVOLGERSI l'Ufficio Tributi che seguirà il contribuente nella presentazione delle relative denunce .
Può essere utile visitare la pagina relativa alla TARI sul sito del Comune di Bisceglie (link riportato in basso).
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
VIA VITTORIO VENETO 69
NUMERO VERDE 800.032488
PEC: teknoserviceitalia@pec.it
E-Mail: info@teknoserviceitalia.com
CONTATTO DIRETTO CON IL CITTADINO Per segnalazioni, prenotazioni, richieste e informazioni.
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento
1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. Le rateizzazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell’avviso di riferimento fatto salvo quanto indicato al successivo comma 4 alle seguenti condizioni:
a) in caso di situazioni di obiettiva difficoltà finanziaria, presentando apposita autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000, esclusivamente nei seguenti limiti e condizioni:
le persone fisiche devono allegare alla richiesta di rateizzazione la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta, dalla quale risulti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore ad € 16.000,00;
le Società di persone (società semplici, S.n.c, S.a.s.) dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione copia della dichiarazione dei redditi e/o del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell’anno precedente a quello della data di richiesta, dal quale si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore a € 10.000,00;
le Società di capitali, o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio, dovranno allegare alla richiesta di rateizzazione copia del bilancio di esercizio nonché prospetto di calcolo dell'indice di liquidità (L'indice di liquidità si intende così calcolato: (liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente) che deve risultare inferiore ad 1, sottoscritto dai revisori legali dei conti o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti esperti contabili o consulenti del lavoro.
L’Ufficio Comunale potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria.
b) l’importo da porre in rateizzazione deve essere superiore a :
€ 100,01 per le persone fisiche ; € 100,01 per le Ditte individuali, le Società di persone (società semplici, S.n.c, S.a.s.) Società di capitali.
c) rate per la durata massima come di seguito dettagliate:
da euro 100,01 a euro 3.000,00: da 2 a 12 rate mensili;
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da 13 a 24 rate mensili;
da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da 25 a 36 rate mensili;
oltre euro 20.000,00: da 37 a 72 rate mensili;
d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
e) caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
f) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dal regolamento generale delle entrate (legale aumentato di un punto percentuale) con maturazione giorno per giorno;
g) applicazione della sanzione ridotta per adesione all’accertamento anche in caso di rateizzazione; in caso di decadenza del diritto alla rateizzazione, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell’originario avviso di accertamento di riferimento;
4. La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro il 60° giorno dalla data di notifica, alle condizioni ed ai limiti di cui al comma 2, ad esclusione della lettera g.
5. Una volta iniziate le procedure esecutive, eventuali rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 2, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune e/o concessionario a cui è affidata la procedura esecutiva.
6. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi, nelle ipotesi ed alle condizioni di cui di cui ai comma 2 .
7. Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Funzionario Responsabile della singola entrata che provvede con apposito atto.
8. Viene determinato in €. 6.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria emessa alle condizione richieste dal funzionario responsabile) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici
9.Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all’interno dell’atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
11.Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale maggiorato di 1(uno) punto percentuale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell’avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire/inviare al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
12. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell’eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l’attività.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori
Nell’esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di entrate proprie, anche tributarie, il comune ha inteso prevedere disposizioni volte e semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti relativamente alle ipotesi di nuove iscrizioni anagrafiche, qualora in possesso di tutti i dati che consentano l’individuazione del soggetto passivo e della corretta base imponibile.
Nell’ipotesi di nuove iscrizioni qualora il cittadino/contribuente abbia comunicato al momento dell’iscrizione anagrafica:
1. i dati catastali dell’immobile occupato
2. di essere proprietario dell’immobile occupato
3. atto di locazione/comodato dell’immobile occupato
l’iscrizione anagrafica produce effetti anche ai fini tari e della richiesta di attivazione del servizio. I metri quadrati tassati corrisponderanno a quanto indicato nelle risultanze catastali salva la possibilità del contribuente di comunicare un dato diverso da quello proposto dall’ufficio con adeguata documentazione (planimetria immobile asseverata dal tecnico, quotata e in scala).
La mancanza delle informazioni a disposizione dell’ente comporterà l’obbligatorietà, da parte del contribuente, della dichiarazione tari di inizio occupazione prevista dall’art. 29
1. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. (Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).
2.Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite pec al protocollo generale (protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it) o mediante sportello fisico e online attraverso la piattaforma LINKMATE( accesso disponibile dal sito istituzionale dell’ente ), compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3.Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
c) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
4. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
6. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 5, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152(uscita dal pubblico servizio), decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione
