ART. 18 - RIDUZIONI DEL TRIBUTO (Regolamento TARI 2021)
1. Il Comune, in sede di approvazione della delibera di determinazione delle tariffe per ciascun anno di imposta, può stabilire di riconoscere alle utenze domestiche ovvero alle utenze non domestiche inquadrate in specifiche categorie, riduzioni od esenzioni a valere sulla parte fissa e/o sulla parte variabile delle tariffe. Il riconoscimento delle riduzioni comporta l’incremento delle tariffe delle altre tipologie di utenze. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
a) abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 20%;
b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 20%;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 20%;
d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%.
e) riduzione della tassa di 1/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione;
2. Qualora concesse, le riduzioni hanno validità per il solo esercizio al quale si riferiscono e l’applicazione negli esercizi successivi dovrà essere approvata con apposita deliberazione in sede di approvazione delle tariffe.
ART. 19 - RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L’AVVIO AL RECUPERO
1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per «recupero» si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.