Le riduzioni, se non diversamente specificato, devono essere richieste dal contribuente presentando apposita istanza all'Ufficio Tributi, allegando, se necessario, anche la documentazione attestante il diritto alla riduzione. Per la riduzione relativa all'attività di avvio a recupero-riciclo spettante alle utenze non domestiche o per le riduzioni derivanti dall'utilizzo del compostaggio domestico è prevista un'apposita modulistica scaricabile al seguente indirizzo:
Comune di Beregazzo con Figliaro - Come fare per
RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE:
1) 15% della quota variabile
E' assicurata una riduzione del 15% della quota variabile del tributo alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli.
2) 40% della quota fissa
Per le utenze poste ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, la parte fissa della tariffa è imputata al 40%, in considerazione del minor servizio erogato.
3) 66,67% della tariffa
Per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e scritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)m già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo è applicato in misura ridotta di 2/3.
RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE:
Per le utenze non domestiche, la parte variabile del tributo può essere ridotta, a consuntivo, sulla sola superficie individuata come produttiva di rifiuti assimilati di cui all'allegato A) del regolamento, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerato. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 50% dell'intera tariffa parte fissa + parte variabile).
Resta salva la possibilità del Comune di prevedere ulteriori agevolazioni con Deliberazioni di C.C. ad esempio:
- di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap;
- per le ditte in condizioni di particolari difficoltà economiche rigorosamente comprovate;
- per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale;
- per le altre scuole pubbliche o musei;
- per altri casi da dettagliare e modulare.
In questi casi è necessario che il costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
Si rimanda al Regolamento Comunale del tributo in vigore per informazioni complete su modalità di accesso, requisiti e tempi per l'applicazione.
BONUS SOCIALE RIFIUTI
Il bonus sociale rifiuti è previsto dal d.P.C.M.
21 gennaio 2025 e disciplinato dalla deliberazione n. 355/2025/R/rif
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(di seguito: ARERA).
Prevede la riduzione del 25% sulla Tariffa TARI da applicare a decorrere dall'anno 2025 alle utenze domestiche che si trovino nelle condizioni previste dalla normativa e cioè:
- Famiglie con un ISEE non superiore ad € 9.530,00
- Famiglie numerose con almeno 4 figli a carico con ISEE pari ad € 20.000,00
Natura: Il bonus sociale
rifiuti consiste in una riduzione pari al 25% della TARI/tariffa corrispettiva
dovuta dall’utenza domestica. L’agevolazione è riconosciuta esclusivamente in
presenza di un addebito effettivo della TARI/tariffa corrispettiva intestato a
un componente del nucleo ISEE.
Il bonus è riconosciuto al ricorrere congiunto delle seguenti
condizioni:
-
utenza domestica intestata a un codice fiscale appartenente
al nucleo ISEE;
-
riconoscimento per una sola utenza per ciascun nucleo
familiare e per anno di competenza della DSU;
-
individuazione dell’utenza coincidente con l’indirizzo di
abitazione comunicato tramite SGAte.
-
-
Modalità di calcolo:
la riduzione del 25% è applicata:
-
sull’importo della TARI/tariffa corrispettiva dovuta per
l’anno di competenza; al lordo delle componenti perequative; al netto di IVA (se dovuta), TEFA e altri tributi o partite
pregresse.
Rapporto
con agevolazioni locali: il bonus sociale nazionale è indipendente da eventuali agevolazioni
deliberate dai Comuni.
Eventuali
misure di maggior favore:
-
possono coesistere con il bonus nazionale;
-
non possono essere finanziate tramite il sistema perequativo
nazionale.
Il
bonus nazionale deve essere calcolato sull’importo originario della TARI, prima
dell’applicazione di eventuali riduzioni locali.
Tempistiche: l’agevolazione
deve essere riconosciuta:
-
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello
di competenza;
-
mediante applicazione nella prima bolletta utile o, in
assenza, tramite rimessa diretta.
-
Sono
previste deroghe (fino al 31
dicembre) in caso di cambi di gestore, ambito o regime tariffario.
Morosità e compensazione:
il gestore può, ma non è obbligato a trattenere il bonus a
compensazione di morosità pregresse non prescritte (nei limiti della normativa
civilistica).
Unicità
dell’utenza agevolata:
Per
ciascun nucleo ISEE
-
è riconosciuto un solo bonus per una sola utenza domestica;
-
in presenza di più utenze, si considera quella associata
all’abitazione dichiarata.