3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
MODULO DI RECLAMO GESTORE SERVIZIO TARIFFE TARI E RAPPORTO UTENTI E SERVIZIO SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE (COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE) vedi link in basso
MODULO DI RECLAMO GESTORE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI (HERA SPA) vedi link in basso
3.1.D Calendario e orari raccolta
Lungo le strade del territorio comunale si trovano isole attrezzate per la raccolta dei rifiuti indifferenziati (cassonetto nero) della carta (cassonetto azzurro), della plastica (cassonetto giallo), del vetro (cassonetto verde) e dell’umido (cassonetto marrone più piccolo); alcune isole sono dotate anche del cassonetto per la raccolta di sfalci e ramaglie e, nei centri principali, del contenitore per la raccolta dell'olio alimentare. Solamente nelle zone di territorio più isolate, con minore densità abitativa nelle quali maggiore la difficoltà di raccolta con i mezzi a disposizione del gestore, si trovano singoli cassonetti e/o bidoni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.
Inoltre, per tutti i rifiuti urbani, che per tipologia e/o dimensioni e/o peso non posso essere raccolti col servizio ordinario, possono essere conferiti gratuitamente alla stazione ecologica comunale di Panigale ubicata in Località Panigale.
La stazione ecologica di è aperta nelle giornate e con gli orari (vedi link sotto riportato)
Per la raccolta degli ingombranti, rivolgersi a Hera S.p.A. (vedi link sotto riportato)
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Nelle zone centrali del capoluogo, di norma, la pulizia avviene con cadenza quotidiana, mentre nelle zone periferiche e nelle frazioni la cadenza è settimanale.
Nel periodo fine inverno e inizio estate vengono eseguite, nelle zone centrali di capoluogo e frazioni, alcune giornate di spazzamento meccanico e lavaggio strade.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Utenza domestica con 1 occupante
Utenza domestica con 2 occupanti
Attività artigianali di produzione di beni specifici
Alberghi con ristorante
Bar, caffè, pasticcerie
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l’integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d’ambito competente, dei costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate. E’ riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi, non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall’articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
E' possibile versare il totale dovuto TARI 2024 in un'unica soluzione, entro il 14/06/2024, utilizzando contemporaneamente i due Modelli F24 allegati all'avviso di pagamento.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di mancato versamento di una o più rate alle scadenze indicate nell’AVVISO DI PAGAMENTO, il Comune provvede alla notifica al contribuente di un AVVISO DI SOLLECITO CON IRROGAZIONE SANZIONI, maggiorato delle spese di notifica, prevedendo il termine di TRENTA giorni dalla ricezione dello stesso per effettuare il versamento di quanto dovuto senza l'applicazione delle sanzioni.
Decorso inutilmente tale termine senza che sia avvenuto il versamento, il Comune provvede ad applicare le seguenti sanzioni, interessi, oneri e spese:
SANZIONI:
In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30%.
INTERESSI:
Gli interessi sono calcolati, con maturazione giorno per giorno al tasso di interesse legale vigente:
- dal 01/01/2019 al 31/12/2019 0,80%
- dal 01/01/2020 al 31/12/2020 0,05%
- dal 01/01/2021 al 31/12/2021 0,01%
- dal 01/01/2022 al 31/12/2022 1,25%
- dal 01/01/2023 al 31/12/2023 5,00%
- dal 01/01/2024 2,50%
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Per segnalare eventuali errori commessi dal Comune nella determinazione degli importi addebitati al contribuente rivolgersi all’UFFICIO TRIBUTI del Comune di Lizzano in Belvedere nei seguenti orari:
martedì, giovedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 telefonando al numero 0534/51156
e-mail: contabilita@comune.lizzano.bo.it contabilita.lizzano@cert.provincia.bo.it
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Per comunicare variazioni nei dati relativi all’utente o all'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa occorre utilizzare la modulistica sotto riportata, da recapitare al Comune di Lizzano in Belvedere:
- mediante consegna all'Ufficio Protocollo, sito in Piazza Marconi n. 6;
- mediante servizio postale all'indirizzo di cui sopra;
- via e-mail, all'indirizzo: contabilita.lizzano@cert.provincia.bo.it
3.1.R Documenti di riscossione online
E' possibile ricevere gli avvisi di pagamento della Tassa sui Rifiuti via E-mail, anzichè via posta ordinaria.
I contribuenti interessati devono comunicare l'indirizzo mail presso il quale desiderano ricevere gli avvisi all'Ufficio Tributi del Comune di Lizzano in Belvedere via E-mail all'indirizzo contabilita.lizzano@cert.provincia.bo.it allegando un documento di identità del richiedente.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Gli avvisi di pagamento ORDINARI possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
a) l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;
b) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare;
c) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
d) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
e) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.