RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte dell'ufficio tributi.
ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:
In caso di omesso/ parziale versamento degli avvisi emessi dall'Ufficio Tributi, si procederà con la notifica di un apposito atto di sollecito per il recupero dell’importo non versato, a mezzo raccomandata, messo notificatore o PEC, maggiorandolo delle spese di spedizione.
Nel caso di omesso/parziale versamento del sollecito, si procederà con la notifica di un avviso di accertamento esecutivo, applicando la sanzione del 30%, oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale.
Si ricorda che, sia per l'inizio della detenzione/occupazione, per la cessazione o variazioni relative ad un immobile, è necessario presentare una apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione l'ufficio tributo provvederà all'emissione di avviso di accertamento esecutivo, applicano le sanzioni previste dal Regolamento TARI.
Si riporta l'atr. 39 del regomanto - SANZIONI
1. In caso di
omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla
dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30%
dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto
Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è
ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto
Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa
presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di
infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di
mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1
dell'articolo 33 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di
cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione
del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo,
se dovuto, della sanzione e degli interessi.