Articolo
16 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
1. In
virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della l. 147/2013, le tariffe
si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:
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Tipologia
occupazione
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Riduzione
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Abitazioni
tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
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50%
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Locali,
diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,
ma ricorrente
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50%
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Abitazioni
occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero
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50%
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2. Le
riduzioni tariffarie di cui sono applicate sulla base di elementi e dati
contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto
dall'anno successivo.
3. Il
contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle
condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al
recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia
dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le
sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. La
riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione
che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione,
indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.
5. Nel
caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata
dall'anno successivo.
Art. 17 Riduzione per compostaggio domestico
1. Ai
sensi dell’articolo 14 comma 18 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e
dell’articolo 21 comma 7 D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei
rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche possono accedere ad
una riduzione annua del 20% sulla tariffa unitaria nella parte variabile, della
categoria relativa alle abitazioni private, garage, cantine, solai, nel caso in
cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico.
2. Condizioni
per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:
·
Oggetto del compostaggio devono essere
i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina,
limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la
produzione di compost;
·
I contenitori del compostaggio devono
essere posizionati all’aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato
limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la
produzione del compost;
·
Il composter deve essere
obbligatoriamente collocato nell’area di pertinenza dell’abitazione ed il requisito
necessario per beneficiare dell’agevolazione è disporre al servizio della
propria abitazione di un giardino, orto, un parto o comunque un luogo che offra
la possibilità di utilizzo del compost prodotto.
3. La
riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte
del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a
disposizione dell’ufficio tributi ed ha valore dal giorno successivo alla
presentazione dell’istanza. La riduzione una volta concessa, compete anche per
gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la
richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il
compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ufficio
tributi. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della
sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e
qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del
tributo, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli
interessi e dell’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento. Il
Comune procederà periodicamente alla verifica per il corretto utilizzo della
composteria.
ART. 18 Altre agevolazioni
1. La tariffa si
applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a)
edifici adibiti in via permanente
all’esercizio di qualsiasi culto, escluse in ogni caso le abitazioni dei
ministri del culto: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte
variabile;
b)
edifici adibiti ad oratori: riduzione
del 100% nella parte fissa e nella parte variabile;
c) locali sedi di associazioni, senza scopo di lucro,
operanti sul territorio comunale: riduzione del 100% nella parte fissa e nella
parte variabile.”
2. Vengono
stabilite le seguenti agevolazioni/riduzioni ai sensi dell’art. 1 comma 660
della Legge 147/2013:
a)
esenzione totale limitatamente alle
abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o in
disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal servizio sociale comunale;
b)
esenzione totale per locali ed aree
delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o
storico-culturale e per le quali il comune si assume interamente le spese di
gestione.
3. L’esenzione
o riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi
dimostri di averne diritto. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli
opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle
condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta
concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova
domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono
a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per
l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di
accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno
applicate le sanzioni previste per legge.