Art. 26 (Regolamento TARI)
DICHIARAZIONE DI
INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
1. I soggetti passivi, di cui all’art. 3, hanno l’obbligo di dichiarare al Comune ogni
circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare,
l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza. Nell’ipotesi di più
soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da
uno solo dei possessori o detentori. La dichiarazione assume anche il valore di
richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui
alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Ai
fini del comma 1, la dichiarazione TARI deve essere presentata dall’utente
all’ufficio del Comune competente alla gestione del tributo entro 90 (novanta)
giorni solari dalla data dell’evento, a mezzo posta, via e-mail, PEC o mediante consegna materiale presso lo
sportello fisico, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet
del Comune o presso lo sportello stesso.
3. La dichiarazione TARI deve contenere i seguenti
elementi:
Utenze
domestiche
a. Generalità
dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la
residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità
del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della
qualifica;
c. Dati
catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero
dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei
singoli locali;
d. Numero
degli occupanti;
e. Generalità
e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della
detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente
documentata.
Utenze non
domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale
della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale
della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita
IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di
posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante, con
indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e
l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione
comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie
calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro
partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della
superficie produttiva di rifiuti speciali;
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della
detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente
documentata.
La
dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per
posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta,
anche con firma digitale.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di
assoggettamento alla Tassa rimangono invariate. In caso contrario il
contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei
termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi. Non comporta obbligo
di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti
il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. In caso di decesso dell’intestatario
dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano
ad occupare o condurre i locali già assoggettati a TARI hanno l’obbligo di
dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali
elementi che determinano l’applicazione del tributo.
6. L’ufficio del Comune competente alla gestione
del tributo rilascia una ricevuta quale riscontro alla dichiarazione di cui al
comma 3, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
a. il riferimento alla richiesta di
attivazione/variazione o di cessazione del servizio;
b. il codice utente ed il codice utenza;
c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini
del pagamento della TARI, la attivazione/variazione o cessazione del servizio.
7. La dichiarazione di variazione del servizio
che comporta una riduzione dell’importo da addebitare all’utente produce i suoi
effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta
è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di
presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, la
richiesta di variazione che comporta un incremento dell’importo da addebitare
all’utente produce sempre i suoi effetti dalla data in cui è intervenuta la
variazione.
8. La dichiarazione di cessata
occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere
presentata entro 90 giorni solari dalla cessazione, con l’indicazione di tutti
gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della
dichiarazione di cessazione oltre il termine stabilito, ma comunque nel corso
dell’anno, questa produce i suoi effetti a decorre dalla data di presentazione,
salvo che il contribuente dimostri, con idonea documentazione, la data di
effettiva cessazione o che il tributo sia già stato assolto dall’eventuale
soggetto subentrante.
In caso di
mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il
tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente
dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei
locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto
subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.