Art.
27. Agevolazioni ed Esenzioni.
1.
La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle
seguenti condizioni:
a)
La tariffa è ridotta del 30 %, limitatamente alla quota variabile, per le
utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al
recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con
formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
La
riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica
richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con
effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede
l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di
raccolta della frazione organica.
b)
per i nuclei familiari numerosi è prevista, a seguito di richiesta scritta e
documentata, la riduzione del 30 %, limitatamente alla quota variabile. La
riduzione è commisurata in funzione della composizione del nucleo familiare e
del reddito complessivo, con le seguenti modalità:
-
nuclei familiari oltre 5 (cinque) e fino a sette (sette) persone, reddito
complessivo inferiore ad Euro 25.000,00;
-
nuclei familiari composti da 8 (otto) o 9 (nove) persone, reddito complessivo
inferiore ad Euro 32.000,00;
-
nuclei familiari composti da 10 (dieci) ed oltre persone, reddito complessivo
inferiore ad Euro 40.000,00;
c)
La tariffa è ridotta del 30 %, limitatamente alla quota variabile, per i nuclei
familiari nei quali sia presente un soggetto diversamente abile con invalidità
del 100% con diritto all’accompagnamento, o che necessita di assistenza
permanente continuativa e globale, come previsto dall’art. 3 comma 3 Legge
104/92 e ai nuclei familiari nei quali sia presente un soggetto invalido
minorenne con diritto all’indennità mensile di frequenza di cui alla L. 11
ottobre 1990, n. 289.
d)
L’esenzione totale per nuclei familiari che godano di un reddito complessivo
non superiore ad Euro 8.252,16 (efficace per l’anno 2013) all'anno, e che siano
sprovvisti di qualsiasi altro reddito immobiliare, e di età superiore a 65
anni. Detto reddito sarà adeguato annualmente in base all’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato al 31
Dicembre dell’anno precedente;
e)
L’esenzione totale per i nuclei familiari non proprietari, a qualsiasi titolo,
di alcuna u.i. sul territorio nazionale e in gravissime condizioni di disagio
economico e sociale, assistiti in modo permanente dal Comune di Baronissi.
Tali
esenzioni sono concesse dall'Ufficio previa verifica delle condizioni del
competente Servizio Politiche Sociali, che trasmetterà l'elenco degli aventi
diritto entro il 20 gennaio di ciascun anno.
f)
Al fine di favorire l’insediamento di nuove attività imprenditoriali e di
lavoro autonomo (artigianali, commerciali, turistiche e di servizi fino ad un
massimo di 15 dipendenti) sul territorio comunale, per i primi tre anni di
attività, decorrenti dalla data del compimento del primo atto di impresa, sono
esentati dalla TARI gli immobili occupati e direttamente e interamente
utilizzati per lo svolgimento dell’attività da parte di nuove imprese formate
da “giovani imprenditori” residenti nel Comune di Baronissi. I soggetti
destinatari devono essere costituiti dalla data di entrata in vigore della
presente norma e dell’apposito “regolamento per l’agevolazione delle nuove
attività imprenditoriali e di lavoro autonomo” adottato con delibera di C.C. n.
5 del 08-02-2010 e possedere i requisiti di giovani imprenditori così come
previsti dal regolamento suddetto. I soggetti che usufruiranno
dell’agevolazione saranno comunque tenuti ad osservare termini e modalità
vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e
adempimento richiesto in materia di TARI. Il mancato rispetto comporterà
l’applicazione delle vigenti sanzioni. L’agevolazione già ottenuta dai giovani
imprenditori ai fini della Ta.r.s.u/TARES., si estende anche alla TARI, qualora
non sia scaduto il triennio e comunque non oltre il triennio considerando la
data iniziale della denuncia.
2.
Le agevolazioni di cui ai comma precedenti sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse
dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce
l'iscrizione stessa.
3.
Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 23.
4.
Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne
vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa
dichiarazione;