3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
https://www.comune.baronissi.sa.it/portale/Comune/Isola-ecologica
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Art. 27. Agevolazioni ed Esenzioni.
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) La tariffa è ridotta del 30 %, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica.
b) per i nuclei familiari numerosi è prevista, a seguito di richiesta scritta e documentata, la riduzione del 30 %, limitatamente alla quota variabile. La riduzione è commisurata in funzione della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo, con le seguenti modalità:
- nuclei familiari oltre 5 (cinque) e fino a sette (sette) persone, reddito complessivo inferiore ad Euro 25.000,00;
- nuclei familiari composti da 8 (otto) o 9 (nove) persone, reddito complessivo inferiore ad Euro 32.000,00;
- nuclei familiari composti da 10 (dieci) ed oltre persone, reddito complessivo inferiore ad Euro 40.000,00;
c) La tariffa è ridotta del 30 %, limitatamente alla quota variabile, per i nuclei familiari nei quali sia presente un soggetto diversamente abile con invalidità del 100% con diritto all’accompagnamento, o che necessita di assistenza permanente continuativa e globale, come previsto dall’art. 3 comma 3 Legge 104/92 e ai nuclei familiari nei quali sia presente un soggetto invalido minorenne con diritto all’indennità mensile di frequenza di cui alla L. 11 ottobre 1990, n. 289.
d) L’esenzione totale per nuclei familiari che godano di un reddito complessivo non superiore ad Euro 8.252,16 (efficace per l’anno 2013) all'anno, e che siano sprovvisti di qualsiasi altro reddito immobiliare, e di età superiore a 65 anni. Detto reddito sarà adeguato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato al 31 Dicembre dell’anno precedente;
e) L’esenzione totale per i nuclei familiari non proprietari, a qualsiasi titolo, di alcuna u.i. sul territorio nazionale e in gravissime condizioni di disagio economico e sociale, assistiti in modo permanente dal Comune di Baronissi.
Tali esenzioni sono concesse dall'Ufficio previa verifica delle condizioni del competente Servizio Politiche Sociali, che trasmetterà l'elenco degli aventi diritto entro il 20 gennaio di ciascun anno.
f) Al fine di favorire l’insediamento di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo (artigianali, commerciali, turistiche e di servizi fino ad un massimo di 15 dipendenti) sul territorio comunale, per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data del compimento del primo atto di impresa, sono esentati dalla TARI gli immobili occupati e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività da parte di nuove imprese formate da “giovani imprenditori” residenti nel Comune di Baronissi. I soggetti destinatari devono essere costituiti dalla data di entrata in vigore della presente norma e dell’apposito “regolamento per l’agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo” adottato con delibera di C.C. n. 5 del 08-02-2010 e possedere i requisiti di giovani imprenditori così come previsti dal regolamento suddetto. I soggetti che usufruiranno dell’agevolazione saranno comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di TARI. Il mancato rispetto comporterà l’applicazione delle vigenti sanzioni. L’agevolazione già ottenuta dai giovani imprenditori ai fini della Ta.r.s.u/TARES., si estende anche alla TARI, qualora non sia scaduto il triennio e comunque non oltre il triennio considerando la data iniziale della denuncia.
2. Le agevolazioni di cui ai comma precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 23.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
Unica
