3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
NUMERO VERDE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA:
Dal 27/11/2019 è attivo il numero verde di G.Eco Srl 800 098 450 attivo tutti i giorni
- dal lunedì al venerdì
- dalle 8:30 alle 18:00.
Il servizio, completamente gratuito sia da rete fissa che mobile, ha lo scopo di fornire ai cittadini un canale diretto per richiedere informazioni relative ai servizi sul territorio (come ad esempio le raccolte porta a porta, la raccolta dell'olio alimentare esausto, etc), ai giorni di apertura del centro di raccolta e per effettuare segnalazioni (ad esempio mancati ritiri).
Per garantire un servizio sempre più efficiente, è a disposizione dei cittadini anche una segreteria telefonica attiva in caso di intenso flusso di chiamate e negli orari di chiusura, dove è possibile lasciare la propria comunicazione e/o il proprio recapito per essere ricontattati dagli operatori di G.Eco srl.
NUMERO VERDE PER SITUAZIONI DI PERICOLO (attivo dal 1° gennaio 2023) 800.595004 24H. TUTTI I GIORN
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
Per inviare segnalazioni riguardo al servizio di gestione della raccolta rifiuti e/o richieste compilare direttamente il form dal sito del gestore:
https://www.gecoservizi.eu/Contattaci/
Per inviare segnalazioni di reclamo in merito al servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti utilizzare il modulo allegato
PER UTENZE NON DOMESTICHE IN ALLEGATO MODULI TARIP
3.1.D Calendario e orari raccolta
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione.
CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFUTI - PIAZZOLA ECOLOGICA E' SITUATA IN VIA IV NOVEMBRE SNC - BARIANOACCESSIBILE SOLO CON TESSERA
UTENZE DOMESTICHE - ACCESSO CON TESSERA SANITARIA PER I SOLI RESIDENTI
UTENZE NON DOMESTICHE - TESSERA RILASCIATA DA UFFICIO TECNICO COMUNALE PREVIA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA TASSA RIFIUTI
ORARIO PIAZZOLA ECOLOGICA
Lunedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Mercoledì dalla ore 14,00 alle ore 17,00
Sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00
dalle ore 14,00 alle ore 17,00
IN ALLEGATO CALENDARIO DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA VIGENTE
sono ritirati porta a porta le seguenti frazioni:
lunedì: secco (RSU) e umido (FORSU)
martedì: ogni 15 gg le frazioni: carta e cartone, metallo e vetro, plastica.
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
In allegato:
CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI per il gestore - tariffa (COMUNE)
CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI per il gestore raccolta e spazzamento (G.ECO)
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Il servizio di spazzamento strade comprende lo spazzamento stradale meccanizzato, manuale (compresa la pulizia delle aree mercatali) e lo svuotamento dei cestini.
Le vie e le piazze comunali sono spazzate dagli automezzi G.ECO srl con frequenza quindicinale mentre lo svuotamento dei cestini è effettuato con frequenza settimanale.
Le attività di spazzamento strade hanno inizio alle ore 05.00 e terminano alle ore 13.00. Lo spazzamento delle aree mercatali viene eseguito al termine delle attività di vendita
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
La tassa è commisurata all’anno solare e alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta.
Articolazione della Tariffa
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, nonché al sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano conferite da ogni singolo utente realizzato sul territorio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per le utenze domestiche. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
4. In particolare, la tariffa è composta da:
a. Quota fissa: copre le voci di costo di cui al comma 2.3 dell’art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021;
b. Quota variabile 1: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 dell’art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 ad eccezione dei costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo;
c. Quota variabile 2: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 relativamente alla sola gestione del rifiuto urbano residuo.
5. La quota fissa per ogni categoria d’utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Ka per le utenze domestiche e del coefficiente Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. n. 158/1999.
6. La quota variabile 1 per ogni categoria d’utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente Kb per le utenze domestiche e del coefficiente Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.
7. La quota variabile 2 è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema, secondo i criteri riportati negli articoli che seguono.
Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile 1 della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. La quota variabile 2 della tariffa per le utenze domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Lt) per la quantità (Lt) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
5. In sede di approvazione della quota variabile 2 della tariffa è definito un numero minimo annuale di svuotamenti per ogni categoria di utenza che è tenuta a corrispondere e a pagare nell’anno “n” applicando la quota variabile 2. Il numero dei conferimenti minimi, espresso in litri è anche determinato dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell’anno precedente. Per ogni svuotamento di rifiuto indifferenziato conferito dall’utente eccedente tale valore minimo, ad esclusione di quelli conferiti mediante contenitori per la raccolta dei presidi igienico-sanitari, è applicata la quota variabile 2, da pagare a conguaglio nell’anno “n+1”. Il numero dei conferimenti minimi attribuito ad ogni utenza, da pagare nell’anno “n”, corrisponde al numero dei conferimenti minimi della categoria di appartenenza.
6. Non si procede al rimborso della quota variabile 2 della tariffa nel caso in cui i litri di rifiuti indifferenziati conferiti sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario. La quota variabile 2, è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
7. Il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i chilogrammi minimi e quelli aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile 1 della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
4. La quota variabile 2 della tariffa per le utenze non domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Lt) per la quantità (Lt) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
5. In sede di approvazione della quota variabile 2 della tariffa è definito un numero minimo annuale di svuotamenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere e a pagare applicando la quota variabile 2. Il numero dei conferimenti minimi, espressi in litri è determinato anche dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell’anno precedente. Per ogni svuotamento di rifiuto indifferenziato conferito dall’utente eccedente tale valore minimo, è applicata la quota variabile 2. La quota variabile 2, riferita al numero minimo annuale di svuotamenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere, verrà addebitata nell’anno “n”, mentre la quota variabile 2 per ogni svuotamento di rifiuto indifferenziato conferito dall’utente eccedente il predetto minimo, verrà addebitata nell’anno “n+1”. Qualora ciò non fosse possibile, la quota variabile 2, verrà addebitata interamente a conguaglio nell’anno “n+1”.
6. Non si procede al rimborso della quota variabile 2 della tariffa nel caso in cui i litri di rifiuti indifferenziati conferiti sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario. Per le utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti o che non hanno effettuato conferimenti nell’anno precedente, per le quali è comunque dovuta la quota variabile 2, ad esclusione di quelle che abbiano comunicato la volontà di uscita dal servizio pubblico ai sensi dell’art. 26 che non sono tenute al pagamento, i conferimenti minimi in chilogrammi verranno attribuiti utilizzando come base di calcolo i mq e il coefficiente di produttività Kd, rapportati al periodo di occupazione.
7. Il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i chilogrammi minimi e quelli aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
Alla tariffa TARI si applicano inoltre, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 pari al 5% della quota dovuta a titolo di TARI comunale e dall’anno 2024 anche le componenti perequative. Con Deliberazione ARERA 386/2023 sono infatti istituiti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani su tutto il territorio nazionale. La finalità di tale intervento di ARERA è quella di introdurre la compartecipazione da parte di tutti i contribuenti per la copertura:
a) dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune: è stata a tal proposito istituita la componente perequativa UR1 che per l’anno 2024 è determinata da ARERA nell’importo unitario di 0,10 €/utenza;
b) delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi sul territorio nazionale: è stata a tal proposito istituita la componente perequativa UR2 che per l’anno 2024 è determinata da ARERA nell’importo unitario di 1,50 €/utenza.
L’applicazione di tali componenti si rende obbligatoria per questo Comune che non detiene alcuna discrezionalità in merito alla determinazione degli importi sopra determinati e non gestirà le entrate derivanti, che verranno riversate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) e destinati alle coperture sopra indicate sulla base delle disposizioni dell’Autorità. Nel dettaglio delle utenze sotto riportato troverà pertanto l’addebito delle componenti perequative alle utenze di cui risulta intestatario. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/386-23.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Le riduzioni tariffarie sono regolate dal Regolamento in vigore.
IN ALLEGATO IL REGOLAMENTO TARIP IN VIGORE DAL 2025
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
Unica
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Le dichiarazioni iniziali di occupazione, cessazione, variazione devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo in relazione alla data di possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo o in relazione al giorno in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione sia presso l'ufficio tributi che scaricabili dal sito.
ULTERIORI INFORMAZIONI POTRANNO ESSERE RICHIESTE AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL
TARI@COMUNE.BARIANO.BG.IT
