Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
La tassa è commisurata all’anno solare e alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta.
Articolazione della Tariffa
1.
La tariffa è composta da una
quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi
ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione, nonché al sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano
conferite da ogni singolo utente realizzato sul territorio comunale, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2.
La tariffa è articolata
nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3.
L’insieme dei costi da
coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non
domestiche secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per le utenze
domestiche. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono
essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle
tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
4.
In particolare, la tariffa è
composta da:
a. Quota fissa: copre le voci di costo di cui al comma 2.3 dell’art. 2,
Allegato A, della delibera Arera 363/2021;
b. Quota variabile 1: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 dell’art. 2,
Allegato A, della delibera Arera 363/2021 ad eccezione dei costi generati dalla
gestione del rifiuto urbano residuo;
c. Quota variabile 2: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art. 2, Allegato
A, della delibera Arera 363/2021 relativamente alla sola gestione del rifiuto
urbano residuo.
5.
La quota fissa per ogni
categoria d’utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del
coefficiente Ka per le utenze domestiche e del coefficiente Kc per le utenze
non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. n. 158/1999.
6.
La quota variabile 1 per
ogni categoria d’utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del
coefficiente Kb per le utenze domestiche e del coefficiente Kd per le utenze
non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.
7.
La quota variabile 2 è
commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna
utenza con apposito sistema, secondo i criteri riportati negli articoli che
seguono.
Tariffa per le utenze domestiche
1.
La quota fissa della tariffa per le
utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei
locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie
parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto
4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999, in
modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2.
La quota variabile 1 della tariffa per
le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti,
secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della
tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4.
La quota variabile 2 della tariffa per
le utenze domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Lt) per
la quantità (Lt) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico
dalla singola utenza.
5.
In sede di approvazione della quota
variabile 2 della tariffa è definito un numero minimo annuale di
svuotamenti per ogni categoria di utenza che è tenuta a corrispondere e a pagare
nell’anno “n” applicando la quota variabile 2. Il numero dei conferimenti
minimi, espresso in litri è anche determinato dalle statistiche degli
svuotamenti effettuati dalle utenze nell’anno precedente. Per ogni svuotamento
di rifiuto indifferenziato conferito dall’utente eccedente tale valore minimo,
ad esclusione di quelli conferiti mediante contenitori per la raccolta dei
presidi igienico-sanitari, è applicata la quota variabile 2, da pagare a
conguaglio nell’anno “n+1”. Il numero dei conferimenti minimi attribuito ad
ogni utenza, da pagare nell’anno “n”, corrisponde al numero dei conferimenti
minimi della categoria di appartenenza.
6.
Non si procede al rimborso della quota
variabile 2 della tariffa nel caso in cui i litri di rifiuti indifferenziati
conferiti sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario.
La quota variabile 2, è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i
contenitori per la raccolta dei rifiuti.
7.
Il valore per categoria degli svuotamenti
minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto
indifferenziato su cui calcolare i chilogrammi minimi e quelli aggiuntivi sono
determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
Tariffa
per le utenze non domestiche
1.
La quota fissa della tariffa per le
utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le
tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,
calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni
di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. n.
158/1999.
2.
La quota variabile 1 della tariffa per
le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le
tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate
sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di
cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. n.
158/1999.
3.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della
tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione
della delibera tariffaria.
4.
La quota variabile 2 della tariffa per
le utenze non domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Lt)
per la quantità (Lt) di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico
dalla singola utenza.
5.
In sede di approvazione della quota
variabile 2 della tariffa è definito un numero minimo annuale di
svuotamenti che ogni utenza è tenuta a corrispondere e a pagare applicando la
quota variabile 2. Il numero dei conferimenti minimi, espressi in litri è determinato
anche dalle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle utenze nell’anno
precedente. Per ogni svuotamento di rifiuto indifferenziato conferito
dall’utente eccedente tale valore minimo, è applicata la quota variabile 2. La
quota variabile 2, riferita al numero minimo annuale di svuotamenti che ogni
utenza è tenuta a corrispondere, verrà addebitata nell’anno “n”, mentre la
quota variabile 2 per ogni svuotamento di rifiuto indifferenziato conferito
dall’utente eccedente il predetto minimo, verrà addebitata nell’anno “n+1”.
Qualora ciò non fosse possibile, la quota variabile 2, verrà addebitata
interamente a conguaglio nell’anno “n+1”.
6.
Non si procede al rimborso della quota
variabile 2 della tariffa nel caso in cui i litri di rifiuti indifferenziati
conferiti sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario.
Per le utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti
o che non hanno effettuato conferimenti nell’anno precedente, per le quali è
comunque dovuta la quota variabile 2, ad esclusione di quelle che abbiano
comunicato la volontà di uscita dal servizio pubblico ai sensi dell’art. 26 che non sono tenute al
pagamento, i conferimenti minimi in chilogrammi verranno attribuiti utilizzando
come base di calcolo i mq e il coefficiente di produttività Kd, rapportati al
periodo di occupazione.
7.
Il valore per categoria degli svuotamenti
minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto
indifferenziato su cui calcolare i chilogrammi minimi e quelli aggiuntivi sono
determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
Alla tariffa TARI si applicano inoltre, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 pari al 5% della quota dovuta a titolo di TARI comunale e dall’anno 2024 anche le componenti perequative. Con Deliberazione ARERA 386/2023 sono infatti istituiti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani su tutto il territorio nazionale. La finalità di tale intervento di ARERA è quella di introdurre la compartecipazione da parte di tutti i contribuenti per la copertura:
a) dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune: è stata a tal proposito istituita la componente perequativa UR1 che per l’anno 2024 è determinata da ARERA nell’importo unitario di 0,10 €/utenza;
b) delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi sul territorio nazionale: è stata a tal proposito istituita la componente perequativa UR2 che per l’anno 2024 è determinata da ARERA nell’importo unitario di 1,50 €/utenza.
L’applicazione di tali componenti si rende obbligatoria per questo Comune che non detiene alcuna discrezionalità in merito alla determinazione degli importi sopra determinati e non gestirà le entrate derivanti, che verranno riversate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) e destinati alle coperture sopra indicate sulla base delle disposizioni dell’Autorità. Nel dettaglio delle utenze sotto riportato troverà pertanto l’addebito delle componenti perequative alle utenze di cui risulta intestatario. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/386-23.