Si riporta l'art. 30 del vigente Regolamento comunale per le richieste di attivazione del servizio.
I soggetti
passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per
l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la
cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere
agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni
per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti
obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno
solo dei possessori o detentori.
Ai fini del
comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto
previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di
attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio
del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari
dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a
mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando
l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del
Comune, disponibile anche presso gli sportelli fisici, allegando fotocopia
del documento d’identità. Ai soli fini della erogazione del servizio, la
richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto
inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella
richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione
tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione
dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella
richiesta.
La
dichiarazione si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del
Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante
dal timbro postale, nel caso di invio postale, o del messaggio di
accettazione e consegna nel caso di PEC. La denuncia deve
essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o
PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma
digitale.
Nel caso di
decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso,
dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini di cui sopra.
Si riporta l'art. 31 per le richieste di variaizion/cessazione del servizio.
Ai fini
dell’applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla
richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 30 ha effetto anche per
gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati
dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta
obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del
numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
Le dichiarazioni
del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del
servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla
gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta
la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello
fisico, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito
internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile anche
presso gli sportelli fisici.
Le
dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio
producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la
relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del
presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Le
dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che
comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro
effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta
è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della
richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di
variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente
producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi
che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme
che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato
assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di
recupero d’ufficio.
In deroga a quanto
disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di
cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152,
decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
Imodelli per la richiesta di attivazione, cessazione variazione sono reperibili sul sito internet dell'Ente.