3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

Utenza domestica 4 componenti- Anno 2025

Utenza non domestica cat. Uffici, agenzie, studi professionali- Anno 2025
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Per il 2025 i versamenti con F24, che possono essere effettuati presso le banche, gli uffici postali e mediante le altre forme consentite dalla normativa, dovranno avvenire in 3 (tre) rate: due rate, i cui modelli sono allegati all'avviso in acconto e il cui importo totale richiesto corrisponde ai 2/3 del dovuto per l’anno 2025, hanno scadenza 30 giugno e 15 settembre. La rata a saldo dovrà essere saldata entro il 10 dicembre 2025. Il pagamento in unica soluzione delle prime due rate può avvenire entro il 14 agosto 2025 utilizzando congiuntamente i due modelli F24 allegati all'avviso.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di mancato pagamento dell'avviso alle scadenze prescritte, si provvederà alla riscossione coattiva a mezzo accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 con aggravio delle sanzioni per omesso versamento di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 471/1997, oltre oneri di riscossione coattiva ed interessi.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Informazioni e chiarimenti, anche afferenti ad errori o variazioni dei dati indicati in avviso, possono essere richiesti, a mezzo di posta elettronica all’indirizzo: tributi@comunedibarga.it oppure recandosi presso l’Ufficio Tributi. E' possibile contattare l'ufficio ai numeri di telefono: 0583-724735/57/85.
Gli orari di apertura al pubblico, la modulistica e ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web del Comune di Barga.
3.1.R Documenti di riscossione online
Per ricevere l’avviso in formato elettronico ad un indirizzo di posta elettronica, anche certificata, è necessario trasmettere il modello di autorizzazione all’invio sotto riportato. Il recapito per posta elettronica o posta elettronica certificata si estende anche alle comunicazioni agli utenti di cui alla Deliberazione Arera n. 444/2019/rif.
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Si riporta l'art. 30 del vigente Regolamento comunale per le richieste di attivazione del servizio.
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile anche presso gli sportelli fisici, allegando fotocopia del documento d’identità. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.La dichiarazione si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o del messaggio di accettazione e consegna nel caso di PEC. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini di cui sopra.
Si riporta l'art. 31 per le richieste di variaizion/cessazione del servizio.
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all’art. 30 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile anche presso gli sportelli fisici.
Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
In deroga a quanto
disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di
cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152,
decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
Imodelli per la richiesta di attivazione, cessazione variazione sono reperibili sul sito internet dell'Ente.