Trasparenza Rifiuti Bairo

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Comune di Bairo

Portale della Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Informazioni generali

Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s).

Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.

(3.1.A) Gestori del servizio

Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti

GESTIONE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI - MODULISTICA 

Sono scaricabili nella presente sezione i moduli per la:

UTENZA DOMESTICA 

  • DICHIARAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE_RICHIESTA RIDUZ TARI UTENZA DOMESTICA
  • DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE_OCCUPAZIONE TARI UTENZA DOMESTICA
  • DICHIARAZIONE DI ESENZIONE TARI UTENZA DOMESTICA

UTENZA NON DOMESTICA

  • DICHIARAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE TARI _ RICHIESTA RID UTENZA NON DOMESTICA
  • DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE_OCCUPAZIONE TARI  UTENZA NON DOMESTICA
  • DICHIARAZIONE DI RICATEGORIZZAZIONE A MAGAZZINO UTENZA NON DOMESTICA
  • DICHIARAZIONE DI ESENZIONE TARI UTENZA NON DOMESTICA
  • RICHIESTA RIDUZIONE RIFIUTI AVVIATI AL RICICLO
  • RICHIESTA ESENZIONE PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI E USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
  • DICHIARAZIONE DI RICATEGORIZZAZIONE A MAGAZZINO UTENZA NON DOMESTICA





(3.1.B) Recapiti

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).

Comune di Bairo

Tariffe e rapporti con gli utenti

Società Canavesana Servizi S.p.a.

Raccolta e trasporto rifiuti

PER SEGNALAZIONI DI DISSERVIZI SU RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI  - INVIO RECLAMI – RICHIESTA CASSONETTI chiamare:

·         Uff. Tributi – Comune di Bairo     

·         CONTATTI UFFICIO TRIBUTI 

·         Sito Web   www.comune.bairo.to.it  

·         Numero di telefono 0124/501043 

·         Indirizzo Pec bairo@postemailcertificata.it  

·         Indirizzo E-mail info@comune.bairo.to.it


È POSSIBILE INVIARE COMUNICAZIONI A SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.P.A. UTILIZZANDO UNA DI QUESTE MODALITÀ:

·         Telefono 0125 632500 – 800 159040 nei seguenti orari da lunedì a giovedì 8.00-12.00, 13.30-17.00, venerdì 8.00-12.00, 13.30-16.00

·         Mail scs@scsivrea.it

·         Pec segreteria@pec.scsivrea.it

·         Sportello on line https://sportello.scsivrea.it/


(3.1.C) Modulistica e reclami

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

Per il Comune di Bairo sono stati individuati i seguenti gestori:

Societa' Canavesana Servizi s.p.a. per la gestione dell’attività di Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

Comune di Bairo per la gestione dell’attività di Gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti e lavaggio e spazzamento strade.

L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e ogni singolo Gestore, per la propria competenza, è tenuto a dare riscontro entro i termini previsti dalla propria Carta della Qualità e secondo i tempi previsti dallo schema regolatorio indicato dall’Ente Territorialmente Competente.

Nell’erogazione del servizio il Comune si ispira ai principi di uguaglianza dei diritti degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia e imparzialità, senza discriminazione di sesso, etnia o religione, garantendo uguaglianza di trattamento a parità di presupposti nell’ambito di tutto il territorio comunale, con particolare attenzione ai soggetti portatori di handicap, agli anziani e ai cittadini appartenenti a fasce sociali deboli che non hanno particolare dimestichezza con la materia tributaria.

Viene garantita inoltre la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti

L’utente può presentare reclamo e segnalazioni di disservizi al Gestore sia in forma scritta che attraverso i consueti canali di accesso, utilizzando il modello disponibile sul sito del Comune di Bairo.

Qualora nell’avviso di pagamento della TARI fossero riscontrati dei dati o parametri non corrispondenti alla situazione reale del contribuente, o comunque tali da incidere sul calcolo del tributo (esempio: categoria di tassazione utilizzata per le utenze non domestiche, numero dei componenti il nucleo familiare, superficie tassata, periodo di occupazione…), è possibile attivare la procedura per il riesame e la rettifica del documento di riscossione, con accesso diretto allo sportello TARI attivo presso il Comune di Bairo -Piazza Comunale 2 – 10010 Bairo oppure con la presentazione di un'apposita istanza tramite posta elettronica utilizzando la modulistica messa a disposizione da inviare a info@comune.bairo.to.it – ufficiotributi@comunedibairo.it

Nel caso in cui venga attivata la procedura di riesame/rettifica del documento di riscossione l’Ufficio Tributi del Comune di Bairo, previa verifica della sussistenza dei presupposti, provvede alla rettifica del documento di riscossione. Le variazioni dell’importo del tributo saranno di regola conteggiate a conguaglio in occasione dell’ultima rata di emissione dei documenti di riscossione, tenendo conto degli importi già versati.

Nel caso fossero già stati eseguiti pagamenti eccedenti l’importo effettivamente dovuto, l’Ufficio Tributi provvederà al rimborso degli importi pagati in eccedenza o al conguaglio in acconto sull’annualità successiva.

Il modulo per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati è scaricabile alla pagina www.comune.bairo.to.it è altresì disponibile presso i competenti uffici comunali.

È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo purché la comunicazione contenga almeno i seguenti campi      obbligatori:

·         i dati identificativi dell’utente: il nome, il cognome e il codice fiscale;

·         il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;

·         il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

·         il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

·         l’indirizzo e il codice utenza;

·         le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati.


Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta scritta di informazioni da parte dell’utente e la                     data di invio allo stesso della risposta motivata scritta.

Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, pari a sessanta (60) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta scritta di                  rettifica inviata dall’utente e la data di invio all’utente della risposta motivata scritta.

Per giorno lavorativo si intende il giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi.



(3.1.D) Calendario e orari raccolta

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

La definizione di centro di raccolta è riportata nel D.M. 8 Aprile 2008 e smi “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e successive modifiche:
“area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”.

I CENTRI DI RACCOLTA sono, dunque, luoghi a disposizione dei cittadini ed attività non domestiche, nel caso di rifiuti assimilati, in cui vengono raccolte le tipologie di rifiuti urbani ammesse dal D.M. sopramenzionato, anche quelle che, per natura o dimensioni, non possono essere introdotte nei contenitori stradali.

I CENTRI DI RACCOLTA integrano e non sostituiscono la funzione dei contenitori posizionati sul territorio.

I CDR non possono essere assimilati alla discarica, dal momento che in essi vengono conferiti i rifiuti in maniera differenziata e la maggior parte di essi saranno recuperati al riciclo o allo smaltimento controllato.

Nel territorio sono presenti vari centri di raccolta, ma non tutti raccolgono gli stessi tipi di rifiuti.

Il centro di raccolta più vicino al Comune di Bairo è situato a Colleretto Giacosa.

I conferimenti possono essere effettuati solamente durante l’orario di apertura del centro di raccolta ovvero :

Orari apertura

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Mattino
7.00 - 11.45

Strambino

Albiano D'Ivrea

Ivrea

Caluso

Ivrea

tutti i Centri di Raccolta

Pomeriggio
13.30 - 18:15

Ivrea

Caluso

Strambino

Colleretto Giacosa

Quassolo

e con le modalità impartite dal personale incaricato a seconda della tipologia di rifiuto.
In generale per tutte le utenze vige il criterio della “modica quantità”.

I quantitativi massimi e le tipologie di rifiuti conferibili sono dettagliati nella Tabella quantità massime e regole di conferimento rifiuti per utente consultabili nei documenti presenti in questa sezione.

Essi differiscono a seconda che si tratti un utente domestico (nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale) o non domestici (tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani)

Nei Centri di raccolta sono ammessi solo gli utenti domestici residenti e domiciliati nei comuni di SCS tra cuigli utentidel Comune di Bairo che:

• presentano un documento di identità e avviso e/o ricevuta di pagamento della tassa rifiuti
• dispongono di delega per conto di utenza domestica;

I conferimenti dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche (fatta eccezione per i R.A.E.E) sono ammessi esclusivamente presso il Centro di raccolta di Ivrea, Via Cuneo come indicato dal Regolamento presente sul sito della società SCS.

Ogni utente che si reca nei Centri di Raccolta dovrà:

  • attendere il proprio turno di ingresso in auto
  • indossare scarpe chiuse e guanti protettivi
  • conferire i rifiuti in modo differenziato

Si invitano gli utenti a prendere visione del regolamento e delle norme di accesso prima di recarsi nei Centri di Raccolta.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta svolto sul territorio comunale in allegato si può consultare e scaricare il calendario di raccolta.



La Raccolta Verde e sfalci è svolta nel periodo da marzo a novembre come indicato dal calendario sotto allegato.

Sono in dotazione per ogni utente fino ad un max di 2 bidoni per ogni singola utenza. Oltre al bidone l’utente può smaltire fino ad un massimo di 2 fascine di diametro 40 cm.

Lo svuotamento dei bidoni è a cura dell’utente il quale deve conferire gli sfalci direttamente presso i centri di raccolta.


PRENOTAZIONE RITIRO DOMICILIARE INGOMBRANTI

Per il ritiro degli ingombranti chiamare il numero 800 159040 oppure compilare il form on-line presente sul sito della società SCS.


(3.1.E) Campagne straordinarie

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta





(3.1.F) Istruzioni per un corretto conferimento

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
La raccolta differenziata
La raccolta differenziata viene definita nel dlgs 152/2006 – Testo Unico dell’Ambiente art 183 comma f) come “la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero”.

La raccolta differenziata permette, quindi, di separare i materiali in base alla tipologia ed è il presupposto per avviare i processi di recupero e risparmio energetico, diminuendo l’impatto ambientale del loro smaltimento, separando i diversi materiali e riutilizzando gli scarti per produrre nuovi oggetti o per concimare il terreno.
Fare la raccolta differenziata vuol dire destinare carta, plastica, vetro, rifiuti organici, metalli, etc. ad un contenitore differente (e a un differente trattamento), facendoli tornare a nuova vita grazie al riciclo.

La gestione dei rifiuti risponde a 4 priorità:
• Riduzione -> usare una quantità minore di materiali (meno imballaggi, tecnologie pulite, progettazione di prodotti con meno spreco di risorse)
• Riutilizzo -> poter utilizzare lo stesso prodotto più volte senza fargli subire nessuna trasformazione
• Riciclo -> trasformazione di un prodotto con lavorazioni speciali in qualcosa di simile all’originale
• Recupero -> valorizzazione degli scarti che diventano nuovi materiali per altre industrie

Tutti devono partecipare e collaborare a questo percorso: le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese contribuendo ciascuno in base alle proprie capacità e compiti, affinché il ciclo del rifiuto sia fonte di energia e non nascita di nuovi problemi.

Nelle varie pagine dedicate agli specifici rifiuti potrai trovare alcune semplici indicazioni per fare bene la raccolta differenziata in base al materiale:

Raccolta Carta

Raccolta Plastica

Metalli

Umido

Vetro

Indifferenziato

Ingombranti

Rifiuti Pericolosi

Altri tipi di Rifiuto

(3.1.G) Carta della qualità del servizio

Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.

La Carta di qualità dei Servizi è il documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo ai propri servizi, le modalità di erogazione di queste prestazioni, gli standard di qualità e informa l’utente sulle modalità di tutela previste.

Nella Carta dei Servizi l’Ente dichiara quali servizi intende erogare, le modalità e gli standard di qualità che intende garantire e si impegna a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto.

La carta dei servizi è uno strumento operativo nato con l’obiettivo di definire i principi ai quali deve uniformarsi l’erogazione di un servizio pubblico.

La Carta della Qualità dei Servizi predisposta dal Comune di Bairo è rivolta agli utenti e contribuenti che usufruiscono del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, più precisamente del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, di spazzamento e di lavaggio delle strade e disciplina in modo particolare la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti TARI, per far conoscere l’applicazione della tassa sui rifiuti “TARI” destinata a finanziare i costi a copertura del servizio di igiene urbana e ad assicurarne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità sulla base di quanto definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) .

Il Comune di Bairo in qualità di Ente appartenete all’Ente Territorialmente Competente quale Consorzio Canavesano Ambiente (CCA) ha approvato la Carta della Qualità con validità a partire dal 1° gennaio 2023.

Con questo documento l’Ente definisce le modalità di accesso alle informazioni, ai servizi, le modalità di prevenzione del contenzioso e le modalità per segnalare aree di miglioramento o disservizi, mettendo a disposizione degli utenti idonei strumenti per tutelare il loro diritto alla corretta erogazione del servizio nonché per favorire il rapporto di fattiva collaborazione tra Comune e contribuenti.

Questo documento è soggetto a revisione ed è aggiornato in relazione alle novità normative, alle modifiche del servizio o all’adozione di standard qualitativi migliorativi del servizio con particolare riferimento agli standard di qualità scelti dall’Ente Territorialmente Competente.

La Carta della Qualità approvata dal Comune di Bairo si ispira alla normativa seguente:


  • Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, recante i Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”
  • D.P.C.M. 19/05/1995, in cui sono emanati schemi generali di riferimento di Carte di Servizi pubblici
  • D.L. 30/07/1999 n. 286 art.11, che prevede l’obbligo dell’utilizzo dello strumento della Carta dei Servizi da parte dei soggetti erogatori, al fine di assicurare la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione nelle forme, anche associative, riconosciute GERST/Carta dei Servizi di gestione dei rifiuti urbani dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi
  • L. n. 244/2007 art.2 c.461, che prevede l’obbligo per il gestore di emanare una “Carta della Qualità dei Servizi”
  • D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, come modificato dal D.lgs. n.74/2017.
  • D.L. 14 marzo 2013 n.33 in tema di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
  • Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/06/2021 così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/05/2023.



(3.1.H) Percentuale di differenziata

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA

(3.1.I) Calendario e orari pulizia strade

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

Il Comune di Bairo provvede alla pulizia strde in economia con l'ausilio del personale assunto.

Non è stato stabilito un orario puntuale per lo svolgimento di tale servizio.

(3.1.J) Regole per il calcolo della tariffa

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili

Le tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e alla Gestione dei Rifiuti solidi Urbani In ciascun anno (a), il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

                                                    ∑Ta = ∑TVa + ∑TFa

dove:

• ∑TVa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;

• ∑TFa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

∑TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a exp − b(ARa) − b(1 + ωa)ARCONAI,a + (1 + γa) RCTV,a/r

dove:

• CRTa è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19;

• CTSa è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19;

• CTRa è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19;

• CRDa è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19;

• COITV,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del

  perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;

• ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio

  integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non

  ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;

• b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 ,0,6];

• ARCONAI,a è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;

• b(1 + ωa) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ωa è determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni

   compiute ai fini della determinazione dei parametri γ 1,a e γ 2,a di cui al comma 16.2 - all.A delibera ARERA 443/19; ωa può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 ,0,4];

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:
∑TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a exp + (1 + γ a) RCTF,a/r
dove:
• CSLa è la componente a copertura dei costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui al all’Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera
   ARERA 443/19;
• CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19;
• CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
• COITF,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del
   perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19;
• RCTF, a è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A delibera ARERA 443/19;
• (1 + γ a) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all’articolo 16 - all.A delibera ARERA 443/19;
• r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali.

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non domestici sul totale di rifiuti prodotti.


RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti.

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

►PARTE FISSA

     e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di           proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA NON DOMESTICA

►PARTE FISSA

     La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)

Variabili per la determinazione delle tariffe

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2025)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 515,335 t
Cluster: Comuni con basso livello di benessere con localizzazione in zone pianeggianti lungo tutto il territorio nazionale - € 23,3216
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 63,64%
Fattori di contesto del comune: € 56,8064
Economie e diseconomie di scala: € 2,9902
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 2
Impianti di trattamento meccanico biologico: 10
Discariche: 13
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 47,08 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 34,1190%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 26,2701%
Rifiuti smaltiti in discarica: 15,2320%

(3.1.K) Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale

Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste


REQUISITI PER OTTENERE IL BONUS

Il cittadino o il nucleo familiare ha diritto al bonus se l'ISEE:

·         non è superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico

·         non è superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

L’UTENZA TARI che godrà della riduzione del 25% è un’utenza ad uso domestico e deve essere intestata a uno dei componenti il nucleo ISEE.

Qualora il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze TARI, cioè possieda più unità immobiliari, l’agevolazione viene applicata solo all’unità immobiliare il cui indirizzo corrisponde a quello di abitazione indicato nella DSU.

 

IL BONUS È AUTOMATICO

Il bonus viene riconosciuto in modo automatico, ossia senza che l’utente ne faccia richiesta con la presentazione di moduli o di apposite domande. Infatti, se il cittadino presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS e l’attestazione ISEE calcolata risulta sotto la soglia stabilita dalla normativa per ottenere il bonus, i dati dell’utente, solo quelli strettamente necessari in base alla normativa privacy, vengono trasmessi, l’anno successivo alla presentazione della DSU, per le prime verifiche alla banca dati di Acquirente Unico (ossia al Sistema Informativo Integrato- SII) e alla banca dati di ANCI (ossia al Sistema di Gestione delle agevolazioni tariffarie SGAte). Successivamente i medesimi dati vengono inviati al gestore rifiuti competente nel territorio di abitazione del nucleo familiare che, effettuate alcune ulteriori verifiche, ed in caso positivo provvede a scontare la TARI.

 

COME SI OTTIENE IL BONUS RIFIUTI

Il primo passaggio per ottenere il bonus è quello di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un’attestazione ISEE sottosoglia.

Se il valore dell’ISEE è sotto la soglia prevista dalla normativa e l’utenza TARI del nucleo familiare ha i requisiti di ammissibilità previsti, la tassa sui rifiuti viene scontata del 25%. Il bonus sociale rifiuti verrà calcolato da ogni gestore rifiuti in base alla tariffa applicata.

Il bonus sociale relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) viene corrisposto una volta all’anno.

Ogni anno il nucleo familiare dovrà presentare una nuova DSU per ottenere nuovamente il bonus per l’anno successivo

Lo sconto viene applicato sulla TARI nell’anno successivo a quello in cui è stata presentatala Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Questo avviene perché l’ISEE può essere richiesto dai cittadini in qualsiasi momento dell’anno, i gestori per cui disporranno dei dati relativi ai nuclei familiari che hanno dritto al bonus sociale solo alla fine di ogni anno dopo il mese di dicembre di ciascun anno. Per questo motivo il bonus sociale rifiuti viene corrisposto nell’avviso di pagamento emesso nell’anno successivo a quello di presentazione della DSU.

Se i cittadini presentano la DSU dopo il 20 dicembre e ricevono quindi l’attestazione ISEE a gennaio dell’anno successivo, il bonus rifiuti verrà corrisposto l’anno seguente a quello di rilascio dell’attestazione ISEE. Quindi, per esempio, se si presenta la DSU il 22 dicembre 2025 e si ottiene l’attestazione ISEE il 3 gennaio 2026, lo sconto verrà applicato nel 2027.

Il bonus sociale viene applicato nel documento di riscossione emesso entro giugno di ogni anno.

Nei casi in cui il gestore emetta l’avviso dopo il mese di giugno, il bonus sarà pagato con rimessa diretta all’utente che ha presentato la DSU. Il pagamento con rimessa diretta può essere effettuato dal gestore tramite bonifico bancario, assegno, o altri mezzi che però siano tracciabili per l’utente.

Nel caso in cui il potenziale beneficiario del bonus sociale risulti moroso, ossia risulti non aver pagato la tassa sui rifiuti negli anni precedenti a quello di erogazione del bonus, il gestore del servizio può trattenere l'importo del bonus per compensare le somme dovute e non versate dall’utente.

 

CHE COSA È LA COMPONENTE PEREQUATIVA UR3

Per poter erogare il bonus sociale rifiuti alle famiglie in stato di disagio economico come avviene per gli altri bonus sociali, la normativa ha introdotto un contributo che deve essere pagato da tutti gli utenti della tassa rifiuti. Questo contributo definito dall’Autorità (componente tariffaria perequativa UR3) serve, appunto, per finanziare il bonus sociale rifiuti per tutti coloro che ne hanno diritto. Nel bollettino di pagamento della tassa sui rifiuti del 2025, gli utenti hanno quindi trovato questa nuova voce, (componente perequativa tariffaria) pari a 6 euro all’anno che servirà a pagare il bonus rifiuti per l’anno 2026. Per approfondire si rimanda alla delibera ARERA n. 133/2025 

 

EROGAZIONE DEL BONUS IN CASO DI CAMBIO INDIRIZZO DI ABITAZIONE

Se il nucleo familiare che ha diritto al bonus sociale cambia casa, ma resta nel medesimo comune/territorio e non cambia il gestore rifiuti, non si verificano problemi nell’erogazione del bonus.

Se invece il nucleo si trasferisce in altro comune/territorio servito da un gestore rifiuti diverso dal precedente, per poter ottenere il bonus è necessario che il cittadino, prima del trasferimento, compili il modulo relativo alla chiusura dell’utenza nella vecchia abitazione e fornisca i dati relativi al nuovo indirizzo.

In questi casi, se l’utente ha mantenuto i requisiti di ammissibilità il bonus sociale viene erogato attraverso l’emissione di un bonifico domiciliato: l’intestatario della DSU riceverà una comunicazione che lo informa di recarsi presso un ufficio postale a ritirare il bonus sociale.

ATTENZIONE

Nel caso in cui all’indirizzo indicato come abitazione dal nucleo familiare nella DSU non sia associata un’utenza TARI a uso domestico, il gestore rifiuti potrà applicare l’agevolazione solo dopo che l’utente ha regolarizzato la sua posizione presentando la dichiarazione TARI.




(3.1.L) Atti approvazione tariffa

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147ED ed è dovuta dal soggetto utilizzatore dell’immobile. 

In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore

In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il tributo nel Comune di Bairo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999.

Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.

La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

La delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).

In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.


(3.1.M) Regolamento TARI

Regolamento TARI o regolamento per l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva

 

REGOLAMENTO TARI E TARIFFE

Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.

Serve a definire le regole locali per l'applicazione, il calcolo e il pagamento del tributo destinato alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti. Stabilisce chi paga, le riduzioni, le esenzioni, permettendo al Comune di disciplinare il servizio in base alle proprie esigenze e norme di legge.

L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato inoltre all’ARERA funzioni di regolazione e
controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”.
La predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:

  • “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi
    inquina paga’” (lett. f);
  • “fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento” (lett. g);
  • “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
  • “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).

(3.1.N) Modalità di pagamento ammesse

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita

   MODALITA’ DI PAGAMENTO   

   

        Ai sensi dell’art. 1, comma 688, della L. 147/2013, il versamento della TARI è effettuato in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24, oppure tramite apposito bollettino di conto         corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 

        L’ente, qualora si avvalga di riscuotere il tributo con modalità diversa dal modello F24, nel provvedimento che fissa le singole scadenze indica anche il rispettivo sistema di pagamento. 

        In caso di smarrimento è possibile richiedere copia del prospetto e del modello F24 presso l'Ufficio Tributi del Comune. 

        

        NON E' POSSIBILE UTILIZZARE ULTERIORI METODI DI PAGAMENTO OLTRE QUELLO INDICATO SULL'AVVISO DI PAGAMENTO IN QUANTO LA TARI E' SUDDIVISA IN IMPORTI DI COMPENTENZA NON SOLO COMUNALE MA ANCHE DELLA CITTA' METROPOLITA (TEFA) E CSEA (COMPONENTI PEREQUATIVE). OGNI IMPORTO E' INDIVIDUATO DA UN CODICE CHE FA RIFERIMENTO ALLE DIVERSE CASSE DI COMPETENZA. QUALORA NEL PAGAMENTO NON FOSSE INDICATO IL CODICE ESATTO LO  STESSO SARA' CONSIDERATO OMESSO DALL'ORGANO COMPETENTE.

                                                                                                                                        

           SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I PAGAMENTI EFFETTUATI DALL’ESTERO: bonifico a favore del Comune di Bairo – Piazza Comunale, 2 - 10010 BAIRO ; CAUSALE : “nome utente”, Tari avviso n. #Emi_NumFat# /_(ANNO DI                       RIFERIMENTO);  

           IBAN: IT82P 07601 03200 00106 88726 94



(3.1.O) Scadenze per il pagamento

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso


Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. 

Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l’emissione di avvisi di pagamento bonari, emessi sulla base delle dichiarazioni presentate, con annessi i modelli di pagamento precompilati, riportanti:

1.        l’anagrafica del contribuente

2.        il codice utente e codice utenza

3.        l’indicazione del tributo dovuto;

4.        l’importo di ogni singola rata e le scadenze

5.        l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale,

6.        l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo,

7.        la destinazione d’uso dichiarata

8.        le tariffe applicate,

L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

L’avviso bonario è inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente.



(3.1.P) Informazioni per omesso pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto


      Ai sensi dell’Art. 1, comma 688, della L. 147/2013, la Giunta Comunale stabilisce di anno in anno il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, qualora non fissate già dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione delle tariffe, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alle scadenze IMU.


    Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49     centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006

    Per quanto riguarda le modalità di calcolo della Tari si fa riferimento al Regolamento Comunale vigente.

    In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un atto formale di pagamento (sollecito di versamento), contenente le somme da versare, anche per più annualità, entro il termine ivi indicato. In caso di omesso totale o parziale pagamento del sollecito l’Ufficio Tributi procederà alla notifica dell’avviso di accertamento, con l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi di mora.

    In tutti i casi di soggetti titolari di un indirizzo di Posta elettronica certificata iscritto presso l’INI – PEC, la notifica dell’avviso di pagamento sarà effettuata direttamente mediante PEC, senza preventiva trasmissione dell’avviso di pagamento cartaceo. In tale            ipotesi, le scadenze di pagamento indicate nell’avviso dovranno intendersi come perentorie ed il mancato rispetto dei termini di versamento potrà portare all’emissione di un atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento anche con        riferimento alle singole rate.

 

    Ai sensi del vigente Regolamento sull'applicazione delle Sanzioni Amministrative approvato con Deliberazione n. 13 del 30/09/2020  in caso di  OMESSO TOTALE O PARZIALE VERSAMENTO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO sarà applicato quanto disposto dall'Art.        12 qui di seguito riportato.

 

Art. 12 OMESSO TOTALE / PARZIALE / TARDIVO VERSAMENTO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO

1.    In tutte le ipotesi di omesso versamento di un tributo, si renderà comunque applicabile la sanzione di cui all’art. 13 D.Lgs. 471/1997 e dall’art. 1, comma 774 L. 160/2019 pari al 15% dell’importo tardivamente versato, ove il versamento sia stato               effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento e del 25% dell’importo omesso o tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento.

2.    Tutte le sanzioni irrogate per omesso/parziale/tardivo versamento non sono riducibili in caso di adesione del contribuente, né tanto meno a seguito di accoglimento del ricorso – reclamo di cui all’art. 17bis D.Lgs. 546/1992.

3.    La sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento si applica anche nell’ipotesi di indebita compensazione, ove la stessa sia stata effettuata facendo valere un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella effettivamente spettante o in violazione           delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

4.    La sanzione per omesso versamento non è applicabile nell’ipotesi in cui i versamenti dei tributi dovuti sono stati tempestivamente eseguiti, ma siano stati indirizzati per errore ad ufficio o ad un concessionario diverso da quello competente, anche nell’ipotesi           di mancato riversamento da parte dell’Ente che abbia indebitamente percepito le somme versate dal contribuente.

 

In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata come da Regolamento Generale delle Entrate.



(3.1.Q) Segnalazioni errori importi

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.


Qualora nell’avviso di pagamento della TARI fossero riscontrati dei dati o parametri non corrispondenti alla situazione reale del contribuente, o comunque tali da incidere sul calcolo del tributo (esempio: categoria di tassazione utilizzata per le utenze non domestiche, numero dei componenti il nucleo familiare, superficie tassata, periodo di occupazione…), è possibile attivare la procedura per il riesame e la rettifica del documento di riscossione, con accesso diretto allo sportello TARI attivo presso il comune oppure con la presentazione di un'apposita istanza tramite posta elettronica utilizzando la modulistica messa a disposizione.

Nel caso in cui venga attivata la procedura di riesame/rettifica del documento di riscossione l’Ufficio Tributi del Comune di Bairo, previa verifica della sussistenza dei presupposti, provvede alla rettifica del documento di riscossione. Le variazioni dell’importo del tributo saranno di regola conteggiate a conguaglio in occasione dell’ultima rata di emissione dei documenti di riscossione, tenendo conto degli importi già versati.

Nel caso fossero già stati eseguiti pagamenti eccedenti l’importo effettivamente dovuto, l’Ufficio Tributi provvederà al rimborso degli importi pagati in eccedenza o al conguaglio in acconto sull’annualità successiva. 

La gestione temporale della liquidazione del rimborso è di competenza del Comune.

Il modulo per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati è scaricabile alla pagina www.comune.bairo.to.it è altresì disponibile presso i competenti uffici comunali.

È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo purché la comunicazione contenga almeno i seguenti campi      obbligatori:

• i dati identificativi dell’utente: il nome, il cognome e il codice fiscale;

• il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;

• il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

• il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

• l’indirizzo e il codice utenza;

• le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati.


    Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta scritta di informazioni da parte dell’utente e la  data di invio allo stesso della risposta motivata scritta.

    Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, pari a sessanta (60) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica inviata dall’utente e la data di invio all’utente della risposta motivata scritta.

    Per giorno lavorativo si intende il giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi.

Art. 19

COMPENSAZIONE

1.    La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.

2.    Ai sensi dell’art. 37, comma 49bis D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, come modificato dall’art. 3, comma 2 D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, tutti i soggetti titolari di partita I.V.A. che intendono effettuare qualunque compensazione orizzontale, anche parziale, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

3.    Tuttavia, ove il Comune non abbia stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la compensazione delle proprie entrate con crediti vantati nei confronti di altri Enti, nell’ipotesi in cui il versamento effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente accreditato al Comune, il versamento verrà considerato omesso per la parte d’imposta non pervenuta al Comune, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi, fatto salvo l’onere anche per il Comune di attivarsi preventivamente presso l’Agenzia delle Entrate o l’Ente cui il versamento sia stato erroneamente riversato per recuperare l’importo versato a suo favore.

4.    È altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata o comunque che abbiano lo stesso presupposto nella determinazione delle somme dovute al Comune

5.    Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.

6.    Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.

7.    Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione nei termini di versamento del tributo, senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

8.    Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

·           generalità e codice fiscale del contribuente;

·           l’ammontare del  tributo dovuto prima della compensazione;

·           l’esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta e per tributo.

9.    Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

10.    È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

11.    Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

12.    In caso di affidamento, da parte degli enti, dell’attività di riscossione delle proprie entrate all’agente della riscossione, a partire dal 01/01/2020 si applicano le disposizioni di cui al comma 792. Legge 160/2019.



Art. 29

RIMBORSI

1.  Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d’ufficio, se direttamente riscontrato.

2.  Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno         del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3.  Nell’ istanza di rimborso, il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l’ufficio competente nell’emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato prioritariamente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto               corrente,  mediante emissione del relativo mandato di pagamento.

4.  Nell’ evasione delle istanze di rimborso verrà accordata priorità a quelle presentate mediante Posta elettronica certificata e che riportino l’indicazione del codice IBAN del contribuente sul quale effettuare il relativo pagamento, ove l’istanza di rimborso risulti fondata.

5.  Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato     d’ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.

6.  L’Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell’istanza da parte del contribuente.

7.  La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento.

8.  Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d’imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica esclusivamente il tasso d’interesse legale, con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento     indebito, sino alla data del rimborso ovvero fino alla data in cui venga richiesta la compensazione del maggiore importo versato.

9.  I rimborsi d’ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 12,00 per anno.






(3.1.R) Documenti di riscossione online

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico del presente avviso di pagamento, nonché  per la ricezione di eventuali comunicazioni circa le variazioni delle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto e/o dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, occorre accedere al sito istituzionale www.comune.bairo.to.it  – SEZIONE PORTALE TRASPARENZA – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, scaricare la modulistica e inviarla a:

ufficiotributi@comunedibairo.it oppure bairo@postemailcertificata.it


L’Ufficio tributi del Comune di Bairo è sollevato da ogni responsabilità per la mancata ricezione delle comunicazioni a mezzo e-mail, restando a carico del medesimo l’onere di verifica del proprio account di posta elettronica.

La revoca e/o modifica dell'autorizzazione potrà essere effettuata con comunicazione scritta inviata all’ufficio tributi della Città di Bairo all’indirizzo ufficiotecnico@comunedibairo.it  o bairo@pec.it

 Il contribuente deve essere consapevole che l’indirizzo di posta elettronica segnalato verrà utilizzato unicamente per comunicazioni quali l’Avviso di Pagamento Tari e NON Raccomandate, Avvisi di Accertamento e/o Atti Giudiziari.

(3.1.S) Comunicazioni ARERA

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti


L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. L'azione dell'Autorità, inizialmente limitata ai settori dell'energia elettrica e del gas naturale, è stata in seguito estesa attraverso alcuni interventi normativi anche in materia di servizi idrici, teleriscaldamento e teleraffrescamento fino ad arrivare nel 2017 in cui, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state attribuite all'Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Pure per questo settore le competenze conferite sono svolte con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n.481/1995.

Oltre a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori energetici, l'azione dell'Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.


L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e delle normative dell'Unione europea. L'indipendenza e l'autonomia sono state rafforzate dal Terzo Pacchetto Energia europeo anche per quanto riguarda l'organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento.


L'Autorità adotta le proprie decisioni sulla base della legge istitutiva e definisce le procedure ed i regolamenti per l'organizzazione interna, il funzionamento e la contabilità.


Le risorse per il funzionamento dell'Autorità non provengono dal bilancio dello Stato ma da un contributo sui ricavi degli operatori regolati. Tale contributo è stato ridotto (volontariamente dall'Autorità) rispetto all'1 per mille previsto dalla legge, con differenziazioni in funzione del settore e dell'attività svolta da diversi soggetti.

L'Autorità regola i settori di competenza, attraverso provvedimenti (deliberazioni) disponibili sul sito www.arera.it


(3.1.T) Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento

I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.

(3.1.U) Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori

Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Bairo è collocato all'interno dello Schema regolatore I
 

POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI

Il Comune di Bairo fa parte del Consorzio Canavesano Ambiente (CCA) quale Ente Territoriale Competente (ETC), il quale ai sensi dell’art 3 dell’All A alla delibera Arera 15/2022/R/rif, con atto del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2022 ha classificato la gestione dei servizi afferenti all’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti gestita dal Comune di Bairo in SCHEMA 1 ovvero ha individuato il posizionamento della gestione nello Schema I-Livello qualitativo minimo della matrice di cui alla tabella 1 allegata al Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato da Arera con la delibera 15/2022/R/RIF


PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)

QUALITÀ TECNICA= NO

PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE

QUALITÀ CONTRATTUALE = NO

SCHEMA I

LIVELLO QUALITATIVO MINIMO

QUALITÀ CONTRATTUALE = SI

SCHEMA II

LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO


Sulla base dello schema regolatorio deliberato dal CCA il 31/03/2022 ne discende che il Consorzio ha deliberato di non introdurre, nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio, obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi o ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio individuato.

Al riguardo si precisa che allo Schema I tutti gli indicatori presenti nella la Tabella.1, articolo 53.1 del TQRIF dell’allegato “A” della Deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif di ARERA NON SONO APPLICABILI mentre, come indicato dalla Tabella 2 dello stesso allegato per il Comune di Bairo ne discendono i seguenti obblighi:


Schema I

Adozione e pubblicazione di un’unica Carta della qualità del servizio per gestione di cui all’Articolo 5

SI

Modalità di attivazione del servizio di cui all’Articolo 6 e all’Articolo 7

SI

Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui all’Articolo 10 e all’Articolo 11

SI

Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all’Articolo 13, all’Articolo 17 e all’Articolo 18

SI

Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online di cui all’Articolo 19 e all’Articolo 22

n.a

Obblighi di servizio telefonico di cui all’Articolo 20 e all’Articolo 22

SI

Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad eccezione dell’Articolo 28.3)

SI

Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all’Articolo 48

SI


Il Consorzio Canavesano Ambiente in ragione della deroga di cui all’art 2.4 dell’Allegato A alla Delibera 15/2022/R/rif  per la gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto per il Comune di Bairo ha individuato quale soggetto obbligato la Società Canavesana Servizi Spa (SCS) (www.scsivrea.it) a cui si rimanda gli utenti per gli aspetti procedurali.

La deroga sopra citata infatti dispone che.” In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l’Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l’utente di cui al Titolo IV e alla gestione      dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

(3.1.V) Standard generali di qualità

Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

Gli standard generali di qualità 

di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

(3.1.W) Tariffa media

La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.

(3.1.X) Rateizzazione degli Importi

Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.



RATEIZZAZIONE

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento della prima rata  riportato nel documento di riscossione.

Viene garantita la possibilità di ulteriore rateizzazione nei seguenti casi:

·         ai contribuenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

·         ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30 per cento rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

L’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore ad € 50,00.

Sull’importo soggetto ad ulteriore rateizzazione possono essere applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;

In caso di mancato pagamento anche soltanto di una delle rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della rateizzazione aggiuntiva e la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

(3.1.Y) Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La richiesta di attivazione del servizio si perfeziona con la denuncia TARI che deve essere presentata entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante consegna diretta ai competenti uffici comunali compilando l’apposito modulo scaricabile alla pagina www.comune.bairo.to.it - MODULO TRASPARENZA TARI - SEZIONE A o disponibile presso lo sportello del comune stesso.

La richiesta di attivazione del servizio produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile.

Il termine ultimo di presentazione delle denunce di iscrizione è fissato al 30 giugno dell’anno successivo in cui si è verificato l’evento, oltre tale termine sono irrogate le sanzioni e i relativi interessi.

La Tari è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, a cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal Regolamento Comunale , per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell’applicazione del tributo e dell’attivazione del servizio, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

•       Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

•       Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

•       Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;

•       Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);

•       Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

•       Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

•       La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

•       Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;

•       Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

•       Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;

•       Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

•       Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

•       Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

•       La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

•       La dichiarazione può essere consegnata direttamente o spedita a mezzo posta con raccomandata a/r o mezzo posta certificata all’indirizzo: bairo@postemailcertificata.it  allegando fotocopia del documento d’identità.


La denuncia si intende consegnata:

•       all’atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta;

•       alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale,

•       alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio con posta elettronica e PEC.

Il competente ufficio comunale formulerà in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando            nella stessa i seguenti elementi minimi:

•       il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;

•       il codice utente e il codice utenza;

•       la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l’attivazione del servizio

Il tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente e la data di invio della risposta scritta.

Per giorno lavorativo si intende il giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi.

I codici utente ed utenza saranno dati fondamentali per qualunque prestazione di servizio, anche a carico del gestore della raccolta e trasporto rifiuti, ovvero Società Canavesana Servizi Spa.

Per completezza d’informazione si comunica che il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta, pari a cinque (5) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore della raccolta e trasporto, della richiesta dell’utente di nuova attivazione del servizio e la data di consegna delle attrezzature all’utente. Ai fini del calcolo dell’indicatore non si considerano le prestazioni erogate successivamente al termine previsto per mancato ritiro o indisponibilità alla consegna da parte dell’utente. Il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta domiciliare diventa di 10 gironi lavorativi in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo.


VARIAZIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al competente ufficio comunale entro novanta (90) giorni solari dalla data di variazione stessa o di cessazione del possesso/ detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante consegna diretta ai competenti uffici comunali compilando l’apposito modulo scaricabile alla pagina www.comune.bairo.to.it - MODULO TRASPARENZA tari SEZIONE A  o disponibile presso lo sportello del comune stesso.

Il termine ultimo di presentazione delle denunce di iscrizione è fissato al 30 giugno dell’anno successivo in cui si è verificato l’evento.

La dichiarazione di cessazione del possesso dei locali o delle aree scoperte operative deve contenere l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini indicati sul presente atto il tributo non è dovuto a partire dal 01 gennaio dell’anno successivo alla data di cessazione qualora il contribuente riesca a dimostrare la data precisa di cessazione o abbia trasferito tempestivamente la residenza anagrafica oppure il tributo sia stato assolto da altro contribuente.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso.

Ai sensi dell’art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, le Utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal Gestore del servizio pubblico, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti nello svolgimento della propria attività, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI riferita alle specifiche superfici in cui vengono prodotti i rifiuti recuperati e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della TARI, a condizione che il recupero venga effettuato nel rispetto delle vigenti normative e venga dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, da trasmettere al Comune entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza dalla riduzione della TARI.

Le Utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di avviare al recupero mediante soggetti terzi rispetto al servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. La comunicazione presentata oltre il termine sopra indicato avrà comunque effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla sua presentazione.

Per quanto riguarda le nuove Utenze non domestiche attivate in corso d’anno, la presentazione della comunicazione di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata a condizione che sia dimostrata, entro il 30 gennaio dell’anno successivo la mancata fruizione del servizio pubblico e l’immediato avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Per garantire compiuta conoscenza all’Ufficio Tributi della scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico la comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’utenza, dovrà riportare le seguenti indicazioni:

a)   il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;

b)   i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile,;

c)   tipologia di attività svolta in via prevalente, con il relativo codice ATECO;

d)   il nominativo del soggetto incaricato

e)   i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

f)    i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

g)   i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

h)   la durata del periodo, non inferiore a due anni, decorrenti dal momento della presentazione della domanda, per cui si intende esercitare tale opzione, con allegazione del relativo contratto stipulato con il soggetto che provvederà al recupero dei rifiuti prodotti dall’utenza.

La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi precedenti deve intendersi quale scelta dell’Utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, senza necessità di presentazione di alcuna ulteriore istanza.


Il competente ufficio comunale è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

•       il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;

•       il riferimento organizzativo che ha preso in carico la richiesta;

•       la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

Le richieste di variazione che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta (90) giorni solari (dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione), ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

In deroga a quanto disposto dal precedente periodo, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.

Tutte le dichiarazioni di variazione o cessazione delle utenze non domestiche, ad esclusione delle dichiarazioni di avvio al riciclo o al recupero, il termine ultimo di presentazione è fissato al 30 giugno dell’anno successivo in cui si è verificato l’evento.

Il tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente e la data di invio della risposta scritta.

Per giorno lavorativo si intende il giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi.


RITIRO MODULISTICA

Tutta la modulistica necessaria allo svolgimento delle pratiche di gestione delle tariffe e delle utenze può essere ritirata presso gli uffici comunali del Comune di Bairo – Piazza Comunale 2 – 10010 Bairo (TO oppure scaricata all’indirizzo Internet: www.comune.bairo.to.it - MODULO TRASPARENZA TARI - SEZIONE A 


PRESENTAZIONE MOLISTICA

I moduli possono essere:

·       presentati direttamente agli gli uffici Comunali del Comune di Bairo – Piazza Comunale 2 – 10010 Bairo

·       inviati per posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Bairo – Piazza Comunale 2 – 10010 Bairo

·       inviati via mail: info@comune.bairo.to.it – ufficiotributi@comunedibairo.it