3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
Campagne di raccolta rifiuti
- Prenotazione ritiro rifiuti ingombranti: Nuovo servizio prenotazione via web
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3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Centro di Raccolta
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Esempio 2023 utenza domestica 3 occupanti
Esempio 2023 utenza domestica 3 occupanti con composter
Esempio 2023 negozio parrucchiera
Oggetto
La Tari è la nuova tassa che dal 1 gennaio 2014 sostituisce la Tares.
Istituita con Legge 27/12/2013 n. 147 e confermata dalla Legge 160/2019, è dovuta per l'occupazione o la semplice detenzione di locali ed aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti ed è destinata a finanziare il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento.
Uffici e competenze
Ufficio responsabile e al quale rivolgersi: Ufficio Tributi.
Destinatari
Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative (solo per le attività) suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
La Tari è quindi dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree operative scoperte, per le quali si realizza il presupposto impositivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo con attivazione dei pubblici servizi (luce, gas o acqua), costituiscono presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti non comporta esonero o riduzione del tributo.
Dichiarazione
Come per i prelievi precedenti, anche la TARI non viene applicata automaticamente sulla base delle risultanze anagrafiche o altre pratiche comunali, ma è necessario, ai fini della sua applicazione, che i contribuenti presentino al Comune apposita dichiarazione per denunciare nuove occupazioni od ogni altra eventuale variazione, intervenuta successivamente alla dichiarazione iniziale.
La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve
essere presentata entro il mese successivo a quello in cui si è
verificato il fatto che ne determina l’obbligo e conserva efficacia anche
per le annualità successive qualora non si verifichino modificazione dei dati
dichiarati. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto
dal primo giorno del mese successivo all'inizio dell'occupazione o della
variazione.
Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero
degli occupanti quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo
famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazioni del numero dei
componenti nel caso di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei
separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia Tari.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante o dai soggetti coobbligati entro il mese successivo a quello in cui è cessata l'occupazione (locali liberi da cose e persone) con effetto dal primo giorno del mese successivo alla fine dell'occupazione.
La tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione rispetto ai termini sopra indicati, ma entro l'anno, avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa salvo non sia debitamente databile e documentabile la fine dell'utilizzo dei locali.
I motivi più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:
- le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
- il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
- il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso o emigrazione del precedente dichiarante;
- i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
Sono previste agevolazioni e riduzioni sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, legate alla potenziale minore produzione di rifiuti, nei termini e nelle misure disciplinate dal vigente Regolamento comunale in materia di Tari.
Le riduzioni possono essere richieste con l’utilizzo degli appositi modelli, disponibili alla pagina della modulistica, in occasione della presentazione della denuncia iniziale o, successivamente, quando si verificano le condizioni che ne consentono l’accesso.
Pagamento
I versamenti per l'anno 2023 sono previsti in tre rate, con scadenza:
- al 30 giugno per il primo acconto, calcolato con tariffe 2022;
- al 30 settembre per il secondo acconto, calcolato con tariffe 2022;
- al 30 dicembre per il saldo, calcolato con tariffe 2023.
Il contribuente ha la facoltà di pagare l’intero tributo annuale in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
Al fine di semplificare il pagamento il Comune provvede ad inviare ai contribuenti avvisi di pagamento della tassa dovuta, calcolata con riferimento all’ultima dichiarazione presentata, unitamente al modello di versamento precompilato (mod. F24) che, senza aggravio di ulteriori spese, dovrà essere utilizzato per il pagamento presso qualsiasi Ufficio bancario o postale o tramite home banking.
Eventuali difformità od errori rilevati nell’avviso di pagamento rispetto alla situazione reale, devono essere comunicati tempestivamente al Servizio Tributi con rettifica alla denuncia presentata per i casi di intervenuta variazione nella posizione dichiarata o con semplice istanza per i casi di errore riscontrato nell’esposizione dei dati.
Solo per i versamenti dovuti a seguito di attività di accertamento d’ufficio e o di riscossione coattiva, è ammessa la rateizzazione del pagamento.
Nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento di un importo superiore al dovuto è possibile presentare domanda di rimborso compilando la modulistica predisposta e allegando la documentazione richiesta.
Come si determina il tributo
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.
La tariffa è articolata nelle categorie di:
- utenze domestiche, diversificate per numero di occupanti;
- utenze non domestiche, diversificate per tipologia di attività.
Le tariffe sono determinate annualmente in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi che il Comune sostiene per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, risultanti dal piano economico finanziario relativo all'esercizio di riferimento.
La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
La base imponibile, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, è costituita, sino a diversa disposizione normativa, dalla superficie calpestabile, misurata sul filo interno dei muri per i locali, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a 1,50 metri, e sul perimetro interno per le aree scoperte.
Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti, salvo le stesse non abbiano subito variazioni che impongono la presentazione di una nuova denuncia.
Alla TARI si somma, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n. 504/92, il Tributo ambientale, a favore della Provincia di Brescia, nella misura del 5% della tassa dovuta.
L’importo dovuto dal contribuente si determina applicando alla base imponibile le tariffe deliberate dal Comune, tenuto conto della situazione di possesso e delle eventuali agevolazioni e/o riduzioni richieste e previste dal Regolamento comunale TARI.
Inadempimenti
In caso di errori od omissioni è possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per sanare le eventuali inadempienze, sempre che non siano già state attivate da parte dell'ufficio le dovute attività di accertamento.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento inviato per posta semplice, è notificato accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L’atto indica l’importo della tassa non versata, con addebito delle spese di notifica, oltre l’irrogazione della sanzione e gli interessi di mora e definisce il termine di sessanta giorni dalla ricezione per eseguire il versamento.
Nel caso in cui l’invito di pagamento sia stato notificato ai sensi di legge, in mancanza del pagamento il Comune procederà direttamente all’emissione dell’accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all’art.13 del D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi di mora e aggravio delle spese di riscossione.
In caso di omessa presentazione della denuncia, il Comune procederà al recupero di quanto dovuto con emissione di avviso di accertamento esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art.1 comma 701 L.147/13, l'art.1 commi da 161 a 170 L.296/06 e i Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473 del 18/12/1997). Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato nei termini e con le modalità di pagamento indicate nel provvedimento e gli atti di accertamento diventati definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive, consentendo l'ordinario calcolo della relativa tassa.
Sugli accertamenti e sulla riscossione coattiva è ammessa la possibilità di rateizzazione come prevista dal vigente Regolamento.
Documentazione
La modulistica è scaricabile da questo sito web.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RATEIZZAZIONE
1. La TARI ordinaria e quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all’articolo 39 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.
2. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall’art. 26 dell’Allegato “A” della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
c) Qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
3. Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a:
- 4 rate, in caso di importi a debito di utenze domestiche;
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
Art. 17 - OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Secondo quanto previsto dall’art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico, da parte delle utenze non domestiche, di cui al comma 2, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
Art. 18 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’USCITA DAL SERVIZIO E POSSIBILITÀ DI EVENTUALE REINTEGRO
1. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, il rappresentante legale e/o il titolare dell’attività deve presentare una comunicazione redatta su un apposito modello predisposto dal Comune. In tale comunicazione devono essere indicati:
- l’ubicazione degli immobili di riferimento, con i relativi riferimenti catastali
- le loro superfici tassabili, suddivise per utilizzo (es. mense, uffici, magazzini prodotti finiti, ecc.)
- il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
- i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti)
- la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione
- l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
3. Alla comunicazione di cui al comma 2 deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero o al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico parti dei rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo. Entro 30 giorni dalla richiesta di reintegro nel servizio pubblico, il Comune trasmette tale richiesta al gestore, il quale entro trenta giorni esprime il parere di fattibilità.
7. L’esenzione dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC al protocollo del Comune, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli.
10. La parte variabile della tariffa viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della parte variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
11. Nonostante l’esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l’utenza non domestica deve comunque la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI.
Art. 19 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO/RICICLO)
1. Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. La riduzione di cui al comma precedente è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 60% della quota variabile.
4. Le utenze non domestiche per usufruire della riduzione di cui al comma precedente devono presentare richiesta entro e non oltre il termine del 31 gennaio dell’anno successivo, con la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate e allegate le copie dei formulari dei rifiuti distinti per codice CER, le relative fatture attestanti i costi effettivamente sostenuti per l’avvio a recupero/smaltimento ed il relativo contratto con ditta abilitata. È facoltà dei competenti uffici comunali richiedere la presentazione di ulteriore documentazione a dimostrazione delle procedure di avvio a recupero / smaltimento.”
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
Unica
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
Si avvisa che l'Amministrazione comunale ha deciso di suddividere la tassa sui rifiuti TARI in 3 rate scadenti il 30 giugno, 30 settembre e 30 dicembre.
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di errori od omissioni è possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso per sanare le eventuali inadempienze, sempre che non siano già state attivate da parte dell'ufficio le dovute attività di accertamento.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento inviato per posta semplice, è notificato accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L’atto indica l’importo della tassa non versata, con addebito delle spese di notifica, oltre l’irrogazione della sanzione e gli interessi di mora e definisce il termine di sessanta giorni dalla ricezione per eseguire il versamento.
Nel caso in cui l’invito di pagamento sia stato notificato ai sensi di legge, in mancanza del pagamento il Comune procederà direttamente all’emissione dell’accertamento esecutivo con irrogazione della sanzione per omesso pagamento di cui all’art.13 del D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi di mora e aggravio delle spese di riscossione.
In caso di omessa presentazione della denuncia, il Comune procederà al recupero di quanto dovuto con emissione di avviso di accertamento esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art.1 comma 701 L.147/13, l'art.1 commi da 161 a 170 L.296/06 e i Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473 del 18/12/1997). Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato nei termini e con le modalità di pagamento indicate nel provvedimento e gli atti di accertamento diventati definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive, consentendo l'ordinario calcolo della relativa tassa.
Sugli accertamenti e sulla riscossione coattiva è ammessa la possibilità di rateizzazione come prevista dal vigente Regolamento.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Eventuali difformità od errori rilevati nell’avviso di pagamento rispetto alla situazione reale, devono essere comunicati tempestivamente al Servizio Tributi con rettifica alla denuncia presentata per i casi di intervenuta variazione nella posizione dichiarata o con semplice istanza per i casi di errore riscontrato nell’esposizione dei dati.
Solo per i versamenti dovuti a seguito di attività di accertamento d’ufficio e o di riscossione coattiva, è ammessa la rateizzazione del pagamento.
Nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento di un importo superiore al dovuto è possibile presentare domanda di rimborso compilando la modulistica predisposta e allegando la documentazione richiesta.
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 31/03/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI PER IL COMUNE DI AZZANO MELLA PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALL. A ALLA DELIBERAZIONE 15/2022/R/RIF, ARERA)
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Art. 30 - RATEIZZAZIONE
1. La TARI ordinaria e quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all’articolo 39 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.
2. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall’art. 26 dell’Allegato “A” della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
c) Qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
3. Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a:
- 4 rate, in caso di importi a debito di utenze domestiche;
- 8 rate, in caso di importi a debito di utenze non domestiche.
4. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.
5. L’importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00(cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
6. Qualora l’importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 10.000,00, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.
7. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell’intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della predetta rata.
ESTRATTO art. 1 Legge n. 160/2019 - CRITERI PER LA DILAZIONE DI PAGAMENTO -
L'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.