TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI
Recapiti telefonici 0818137603/04/06/07 di mattina dalle ore 09,00 alle ore 12,00 pomeriggio martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
Sportello dell'Ufficio Tributi via de Chirico N° 3 Aversa di mattina il lunedì e il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 di pomeriggio il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Contatti telematici
Email: tributi@aversa.org
Pec: tributi@pec.piueuropaversa.it
Tutte le informazioni sono riportate nell'articolo del Regolamento TARI di seguito riportato:
ART. 33 RIDUZIONI TARIFFARIE
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: a. abitazioni con unico occupante riduzione del 30% b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di variazione con l'indicazione dell'abitazione di residenza e con l'espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30%; c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, il cui utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 30% , d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, o in altro comune, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di variazione con l'indicazione dell'abitazione di residenza e con l'espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30%; 22 · . ... e. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In mancanza della presentazione della dichiarazione entro tale termine, il Comune provvede al recupero del tributo corrisposto, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.
INFORMAZIONI PER OMESSO PAGAMENTO
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto:
SEGNALAZIONE ERRORI IMPORTI
Gli errori possono essere segnalati con le seguenti modalità: Recapiti telefonici 0818137603/04/06/07 di mattina dalle ore 09,00 alle ore 12,00 pomeriggio martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00; sportello dell'Ufficio Tributi via de Chirico N° 3 Aversa di mattina il lunedì e il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 di pomeriggio il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
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