La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l’Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un’apposita convenzione con l’utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell’utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell’Ente Gestore nei confronti dell’utenza non domestica.