La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014),
quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La
TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e
che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale
sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
La
TARI del Comune di Pojana Maggiore è gestita dall'Unione Comuni del
Basso Vicentino, con sede in Pojana Maggiore in Via Matteotti n. 49,
ente al quale il Comune ha trasferito le funzioni di gestione del
servizio rifiuti.
Il presupposto della
TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di
aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono,
invece, escluse dalla TARI le
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le
aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non
siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e quindi, dal soggetto utilizzatore
dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non
superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore
ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare
di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di
utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica
obbligazione tributaria.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita
all’anno solare e commisurata, nel rispetto del principio comunitario
"chi inquina paga" alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia
di attività svolte, e fino a diversa regolamentazione disposta
dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi
dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla
base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
Le
tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Esse sono determinate con Deliberazione di Consiglio Comunale sulla
base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto
dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie,
fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in
base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe ,
invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano
finanziario tra gli utenti, e, pertanto, a determinare le voci
tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si
distinguono in domestiche e non domestiche:
le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le
seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali,
industriali, professionali e produttive in genere).