RAVVEDIMENTO OPEROSO
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
Per il pagamento del ravvedimento si utilizza il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando le sanzioni e gli interessi unitamente alla tassa dovuta, col medesimo codice tributo (3944 - TARI) e barrando la casella "ravv".
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nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo
alla scadenza si applica la sanzione dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo
oltre agli interessi legali;
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nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno
successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5% della tassa
non pagata oltre agli interessi legali;
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nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno
successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67% della tassa
non pagata oltre agli interessi legali;
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nel caso di versamento effettuato entro un anno dalla scadenza
prevista, si applica la sanzione del 3,75% della tassa non pagata oltre agli
interessi legali ;
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nel caso di versamento effettuato tra un anno ed entro il secondo
anno dalla scadenza prevista si applica la sanzione del 4,29% della tassa non
pagata oltre agli interessi legali;
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nel caso di versamento effettuato oltre i due anni dalla scadenza
prevista si applica la sanzione del 5% della tassa non pagata oltre agli
interessi legali.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il
termine previsto avvenga il pagamento della tassa o della differenza della
tassa dovuta, degli interessi legali sulla tassa (*), maturati dal giorno in
cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente
eseguito e della sanzione sulla tassa versata in ritardo.
(*) Saggio degli interessi legali:
dal 1/1/2020: 0,05%
dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%
dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,3%
dal 01/01/2017 al 31/12/2017: 0,1%
dal 01/01/2016 al 31/12/2016: 0,2%
dal 01/01/2015 al 31/12/2015: 0,5%
ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO E OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE:
In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%