Addizionale provinciale (TEFA)
Presupposto e commisurazione del tributo
Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.
Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la cui classificazione è riportata nel regolamento.
Le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
La tariffa per le utenze domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto alle superfici occupate ed in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, per la parte variabile in rapporto ai costi complessivi relativi alla produzione dei rifiuti, alla quantità complessiva di produzione di rifiuti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare.
La tariffa per le utenze non domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto ai costi fissi per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività e per la parte variabile in rapporto ai costi unitari di gestione dei rifiuti per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività.
Modalità calcolo
Tariffa per le
utenze domestiche:
•
Parte fissa: è espressa in euro per unità di superficie (€ / mq)
•
Parte variabile: è espressa in euro in dipendenza della numerosità degli occupanti; le classi previste sono da 1 a 6 componenti
Tariffa per le utenze
non domestiche:
•
Parte fissa: è espressa in euro al mq
(€ / mq)
•
Parte variabile: è espressa in euro al mq
(€ / mq)
Procedimento per la determinazione dell’Importo lordo TARI su Abitazioni (Utenze Domestiche)
Importo annuale parte fissa = superficie utile * tariffa fissa
L’importo annuale parte fissa sarà quindi rapportato all’effettivo periodo di tassazione [Importo parte fissa] = [Importo annuale parte fissa] / 365 * [giorni di tassazione]
Importo annuale parte variabile = tariffa variabile commisurata al numero componenti (tabella da 1 a 6 componenti)
L’importo annuale parte variabile sarà quindi rapportato all’effettivo periodo di tassazione [Importo parte variabile] = [Importo annuale parte variabile] / 365 * [giorni di tassazione]
Importo totale annuale = Importo annuale p. fissa + importo annuale p. variabile
Importo Addizionale Provinciale = Importo totale annuale arrotondato * 5% arrotondato matematicamente al centesimo di Euro
Importo Lordo totale = [Importo totale annuale arrotondato] + [Importo Addizionale Provinciale]
Procedimento per la determinazione dell’Importo TARI su Attività (utenze NON Domestiche)
Importo annuale parte fissa = superficie utile * tariffa fissa
L’importo annuale parte fissa sarà quindi rapportato all’effettivo periodo di tassazione [Importo parte fissa] = [Importo annuale parte fissa] / 365 *[giorni di tassazione]
Importo annuale parte variabile = superficie utile * tariffa variabile
L’importo annuale parte variabile sarà quindi rapportato all’effettivo periodo di tassazione [Importo parte fissa]
Importo totale annuale = Importo annuale p. fissa + importo annuale p. variabile
Importo Addizionale Provinciale = Importo totale annuale totale arrotondato * 5% arrotondato matematicamente al centesimo di Euro.
Importo Lordo totale = [Importo totale annuale arrotondato] + [Importo Addizionale Provinciale]
Decorrenza del tributo
La dichiarazione ha effetto dalla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione e sarà ritenuta valida ed efficace anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all’applicazione del tributo.
Dichiarazione iniziale, di rettifica, di cessazione
Dichiarazione iniziale
Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.
Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
Dichiarazione di rettifica
Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, le variazioni delle condizioni di applicazione del tributo riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie soggetta a tributo, il venir meno delle condizioni che danno luogo ad esenzioni, riduzioni, agevolazioni previste dal presente regolamento, nonché per i non residenti la modificazione del numero di occupanti, devono essere denunciate entro il 30 giugno dell’anno successivo dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. La dichiarazione di rettifica, presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente.
Dichiarazione di cessazione
La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata secondo le modalità della dichiarazione iniziale con l'indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell'eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto.
Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, dalla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, la cessazione del possesso, conduzione o detenzione deve essere presentata nei tempi più tempestivi possibili.
In caso di mancata dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato il possesso, l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo sia stato assolto dal subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio