Nel caso in cui l'utenza richieda maggior volumetria sarà necessario aggiungere il valore di seguito riportato agli esempi di calcolo.
Quota variabile puntale connessa al maggior utilizzo di volumetria richiesta (sacchi o mastelli)
Tariffa Variabile Puntuale per le utenze domestiche: 0,03132 €/litro aggiuntivo richiesto e disponibile;
Tariffa Variabile Puntuale per le utenze non domestiche: 0,00720 €/litro aggiuntivo richiesto e disponibile;
Sono previste le seguenti riduzioni:
Art. 24. Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 25. Riduzione per il corretto avvio al riciclo per le utenze non
domestiche
Art. 26. Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal
servizio pubblico di raccolta
Art. 27. Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 28. Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 29. Agevolazioni
Art. 30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Per la specifica
disciplina e le modalità di accesso a tali riduzioni si rimanda a quanto
disposto del nostro vigente Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti
(TA.RI), consultabile nell’apposita sezione 3.1.m.”
Imposte applicabili:
Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Esso trova spazio nell’avviso di pagamento trasmesso dal Comune ed è calcolato nella misura del 5% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di TARI. L’ art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l’applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 anche in vigenza di TARI.
VARIABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
Variabili
La
tariffa è composta da una quota fissa (TF), determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli
investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, da una quota variabile
parametrica (TVk), rapportata alle quantità di rifiuti conferibili, alle
modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione e da una quota
variabile puntuale (TVp), rapportata al fabbisogno volumetrico di rifiuti
indifferenziati conferibili, in modo che sia assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
La
quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando
alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le
tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo
le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari
più numerosi.
La
quota variabile parametrica della tariffa per le utenze domestiche è
determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di
cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
La
quota variabile puntuale è rapportata alle volumetrie aggiuntive richieste da
ciascuna utenza dal 1° novembre dell’anno a-2 al 30 ottobre dell’anno a-1,
rispetto all’anno a di applicazione del tributo.
TARIFFA PER LE UTENZE NON
DOMESTICHE
La
quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando
alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla
tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di
potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto3, Allegato 1, del
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La
quota variabile parametrica della tariffa per le utenze non domestiche è
determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di
superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4
Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La
quota variabile puntuale è proporzionale al maggior servizio richiesto dalla
singola utenza, rispetto alla dotazione di base.