3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica reclami
La richiesta può essere presentata al Comune:
- via e-mail all'indirizzo: tributi@comune.aquileia.ud.it
- via PEC: comune.aquileia@certgov.fvg.it
- posta ordinaria a Comune di Aquileia - Piazza Garibaldi 7 – 33051 Aquileia (UD)
- presentandosi direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune di Aquileia
3.1.D Calendario e orari raccolta
CALENDARIO DI RACCOLTA DEL COMUNE DI AQUILEIA:
PLASTICA: MARTEDì E VENERDì
CARTA: MARTEDì
INDIFFERENZIATO: LUNEDì E VENERDì
ORGANICO: LUNEDì E GIOVEDì
Per ulteriori informazioni è possibile scaricare l'App NET CASA PER CASA, la quale fornirà, oltre a tutte le informazioni necessarie ad eseguire una corretta raccolta differenziata e la tipologia di raccolta in vigore nel proprio Comune.
3.1.E Campagne straordinarie
NEL COMUNE DI AQUILEIA SI SVOLGE LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - RAEE E RIFIUTI INGOMBRANTI, ERBA E RAMAGLIE, LEGNO TRATTATO, INERTI E OLI ESAUSTI ALIMENTARI.
E' NECESSARIO PRENOTARE LO SMALTIMENTO AL NUMERO 0431-916908. SI SVOLGE PRESSO IL CENTRO DI VIA BLASERNA DALLE ORE 8:30 ALLE 11:30.
LE GIORNATE VENGONO FISSATE ANNUALMENTE PERTANTO E' NECESSARIO SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI SULLE NEWS DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI AQUILEIA.
PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - RAEE VA COMPILATO IL MODULO IN ALLEGATO E CONSEGNATO PRIMA DELLO SCARICO DEI RIFIUTI.
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
PER UN CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SI PREGA DI FAR RIFERIMENTO ALLE DUE BROCHURE IN ALLEGATO:
- BROCHURE DEL COMUNE DI AQUILEIA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, "DIFFERENZIAMO TANTO, DIFFERENZIAMO BENE"
- BROCHURE DI NET SPA, "COSA, COME, DOVE"
3.1.G Carta della qualità del servizio
Carta dei Servizi del gestore Net Spa con riferimento ai servizi svolti nel Comune di Aquileia di raccolta e trasporto rifiuti.
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Il servizio è gestito in proprio dal Comune e attivato sulla base delle esigenze.
Il Venerdì viene attivata la pulizia delle strade del Centro storico.
Per informazioni contattare lavori.pubblici@comune.aquileia.ud.it
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Si ricorda che è necessario presentare un'apposita dichiarazione, entro il termine previsto dal regolamento comunale per l'occupazione, la detenzione od ogni variazione di utilizzo dell'immobile, all'Ufficio Tributi utilizzando la modulistica di seguito riportata che resterà valida fino alla presentazione di una nuova dichiarazione di variazione o cessazione dell'occupazione/detenzione dell'immobile.
Per le UTENZE DOMESTICHE la tassa è stata calcolata in base alla superficie dell'immobile ed ai componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche (D.P.R. 27.04.1999, n. 158).
Per le UTENZE NON DOMESTICHE la tassa è stata calcolata in base ad una quota fissa e una variabile. La quota fissa è legata alla metratura dell'immobile e rapportata ad un coefficiente potenziale di produzione rifiuti in base alle diverse categorie di utenze; la quota variabile è riferita ad una quantità potenziale media di rifiuti prodotti in base alla metratura ed alle destinazioni d'uso. (D.P.R. 27.04.1999, n. 158).
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari. La distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti vengono prodotti al sito di raccolta.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. 5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO
1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 30 per cento nei seguenti casi: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione; b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione; c) fabbricati rurali ad uso abitativo; d) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. Tale riduzione viene concessa su istanza dell’interessato, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore, contenente la dichiarazione sull’effettiva presenza, localizzazione e funzionamento di biocompostatore presso l’abitazione del richiedente. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/Soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. Le riduzioni tariffarie di cui al comma precedente competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data della presentazione della richiesta stessa, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
CUMULO DI RIDUZIONI
1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica esclusivamente la riduzione o agevolazione più favorevole tra quelle precedentemente considerate
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Si ricorda che PER I SOLI RESIDENTI ALL'ESTERO è possibile liquidare il tributo tramite bonifico bancario intestato al Comune di Aquileia utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Credito Cooperativo Friuli SC (Credifriuli) - Filiale di Terzo d'Aquileia (UD)
IBAN: IT 09 O 07085 64310 000000047925
BIC/SWIFT: CRAITRRU50
CAUSALE: (nome contribuente o codice fiscale) – TARI - ANNO
3.1.O Scadenze per il pagamento
sono le seguenti:
□ acconto pari al 70 % sulla base delle tariffe 2022 suddiviso in tre rate:
□ Conguaglio sulla base delle tariffe 2023:
- Conguaglio: 05.12.2023
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Art. 28 del Regolamento vigente.
Verifiche ed accertamenti
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
A tal fine può:
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati; - del proprio personale dipendente; - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell’art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
5. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Email: tributi@comune.aquileia.ud.it
Telefono: 0431-916914
PEC: comune.aquileia@certgov.fvg.it
Di seguito i moduli per richiesta rimborso/compensazione da inviare sottoscritto con allegato un documento d'identità.
Rimborsi
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Ai sensi dell’art. 1 comma 796 della Legge 160/2019 l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
Ai sensi dell’art. 1 comma 800 della Legge 160/2019, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.