Le tariffe sono annuali e determinate in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.
Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto altresì conto dei dati e degli elementi a disposizione del Comune, in considerazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e del sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) conferite, realizzato ai sensi del DM 20 aprile 2017.
Per le utenze domestiche, le tariffe fisse devono essere moltiplicate per i mq occupati e quelle variabili cambiano a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare.
Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito condotti da persone fisiche prive di utenze abitative nel territorio comunale, si considerano utenze domestiche con un solo occupante.
Per le utenze non domestiche le tariffe fisse e variabili, entrambe moltiplicate per il numero di mq occupati, cambiano a seconda dell'attività prevalente svolta.
Nel Comune di Aosta è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti puntuale (di seguito TARIP). Si precisa che per il solo anno 2025 gli svuotamenti del rifiuto urbano residuo (RUR) saranno considerati a partire dal 01/07/2025.
La TARIP si compone di:
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una quota fissa,
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una quota variabile calcolata (TV1)
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una quota variabile misurata RUR (TV2)
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una quota variabile misurata RUR (TV3)
Le tariffe applicate negli esempi sono quelle relative alla Tari 2025.
Sono previste riduzioni della tariffa del tributo nelle ipotesi di cui all'art. 23 del regolamento TARI.
Le utenze non domestiche che dimostrano di avere avvisato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto alla riduzione della quota variabile ai sensi dell'art. 20-21-22.
Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire mediante compostaggio domestico è prevista la riduzione del 15% della tariffa ex art. 19.
Il tributo è ridotto quando dovuto per zone non servite dalla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 17 e in presenza di irregolarità del servizio di gestione dei rifiuti ex successivo art. 18.