TARI Andora: Calcolo Tariffe, Orari Raccolta e Modulistica

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Comune di Andora

Portale della Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Informazioni generali

Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s).

Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.

(3.1.A) Gestori del servizio

Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

Per informazioni e prenotazioni in merito alla GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI rivolgersi a:
NUMERO VERDE IREN Ambiente S.p.a :


Telefono: 800.54.63.54


UFFICIO AMBIENTE presso l'Ufficio Tecnico 

Telefono: 0182 - 68111
e-mail: paolo.ghione@comunediandora.it
e-mail: rebecca.rodimonte@comunediandora.it



Per informazioni in merito alla TARI (Tassa Sui Rifiuti)  rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI 

ORARIO DI RICEVIMENTO:

 lunedì, giovedì e venerdì dalle  09.00 alle 13.00 - giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 


e-mail: alessandro.miglia@comunediandora.it

e-mail: deborah.dalessandro@comunediandora.it

Telefono: 0182 - 6811255  -  6811278 - 6811207


e-mail: ufficiotributi@comunediandora.it


(3.1.B) Recapiti

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).

Comune di Andora

Tariffe e rapporti con gli utenti

IREN Ambiente S.p.a.

Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

Per informazioni e prenotazioni in merito alla GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI rivolgersi a:
NUMERO VERDE IREN Ambiente S.p.a. :

Telefono: 800.54.63.54

e-mail: igieneurbana.golfo@egea.it

pec: irenambiente@pec.gruppoiren.it


UFFICIO AMBIENTE presso l'Ufficio Tecnico 
Telefono: 0182 - 68111
e-mail: paolo.ghione@comunediandora.it
e-mail: rebecca.rodimonte@comunediandora.it



Per informazioni in merito alla TARI (Tassa Sui Rifiuti)  rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI 

RARIO DI RICEVIMENTO: lunedì, giovedì e venerdì dalle  09.00 alle 13.00 - giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 


e-mail: alessandro.miglia@comunediandora.it

e-mail: deborah.dalessandro@comunediandora.it

Telefono: 0182 -  6811278 - 6811207



e-mail: ufficiotributi@comunediandora.it


(3.1.C) Modulistica e reclami

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

(3.1.D) Calendario e orari raccolta

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

Tutte le informazioni relative al Calendario e agli Orari Raccolta Rifiuti sono reperibili al link sottostante.

Ritiro kit raccolta differenziata, segnalazioni e prenotazione ritiro del verde: rivolgersi a Eco-sportello sito in via Santa Lucia n. 6 aperto dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.30.

Ritiro a Domicio dei Rifiuti Ingombranti - numero verde 800546354

L'Isola Ecologica, situata in Via Merula n. 6, è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 07.30 alle 11.30, il martedì e giovedì dalle 09.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00 


Ulteriori informazioni sono reperibili presso il link sottostante "Comune di Andora - Ufficio Ambiente".


(3.1.E) Campagne straordinarie

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Chiusure centro di raccolta
  • Giorni Festivi: Il centro di raccolta è chiuso nei giorni Festivi

(3.1.F) Istruzioni per un corretto conferimento

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Centro di Raccolta
L'Isola Ecologica, situata in Via Merula n. 6, è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 07.30 alle 11.30, il martedì e giovedì dalle 09.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00

SERVIZIO DI RACCOLTA DELL'OLIO ALIMENTARE USATO E DI FRITTURA 


Presso L'Isola Ecologica, situata in Via Merula n. 6, è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 07.30 alle 11.30, il martedì e giovedì dalle 09.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00 

Punti di raccolta sul territorio attraverso cassonetti carrellati di colore blu e/o contenitori informatizzati. L'olio va inserito in bottiglie chiuse della capacità massima di 1,5 lt.



RIFIUTI INGOMBRANTI


PER RITIRO A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - NUMERO VERDE 800546354 

L'Isola Ecologica, situata in Via Merula n. 6, è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 07.30 alle 11.30, il martedì e giovedì dalle 09.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00.


(3.1.H) Percentuale di differenziata

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA

(I dati riportati nei grafici sono scaricati automaticamente dal portale ISPRA, che riporta i dati del MUD, come da informazioni ricavabili dal loro sito https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=metodoru&width=1366&height=768)


(3.1.I) Calendario e orari pulizia strade

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

La pulizia delle strade (spazzamento manuale) viene effettuata dal lunedì al sabato dalle ore 06.00 alle ore 12.00 - in estate tutti i giorni (festivi inclusi) dalle ore 06.00 alle 12.00

Lo spazzamento meccanizzato con divieti, avviene nel periodo dal 01/09 al 31/05 dalle ore 05:00 alle ore 9:00

(3.1.J) Regole per il calcolo della tariffa

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili

ART. 9 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1.    La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2.  I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, approvato dal Consiglio Comunale, con le modalità previste dalla deliberazione n. 363/2021 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) (nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025).

3.  In particolare la tassa deve garantire la copertura di tutti i costi previsti dalla suddetta deliberazione ARERA 363/2021.

       4.   Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.

5. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

·         una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

·        una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

6.  La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

7.    Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

       8.   ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.


ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA


1.   La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

       2.   La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 1588.

3.  La tariffa è determinata, sulla base del Piano finanziario di cui all’articolo precedente, annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.

       4.   Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della L. 296/20069, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall’art. 193, comma 2, del D. Lgs 267/200010ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

       5.     La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.


ART. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1.    La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2.    La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3.     L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.


4.  In conformità alle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 15811il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce:

a.    la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato nel rispetto dell’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/9912;

b.    la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/199913.

c.    la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

d.    i coefficientiKa, Kb, Kc e Kdprevisti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/9914, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.




Variabili per la determinazione delle tariffe

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2025)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 5.616,576 t
Cluster: Comuni in zone litoranee con basso livello di benessere - € 62,2178
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 62,19%
Fattori di contesto del comune: € 91,0645
Economie e diseconomie di scala: € 0,1882
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 0
Impianti di trattamento meccanico biologico: 4
Discariche: 6
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 42,98 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 0,0000%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 13,1342%
Rifiuti smaltiti in discarica: 48,4113%

(3.1.K) Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale

Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Si riporta di seguito l'estratto del Regolamento TARI (consultabile alla sezione 3.1.m) relativo alle Riduzioni e Agevolazioni:


ART. 25 - AGEVOLAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO

1.   La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni

a)      riduzione del 100% della parte fissa e variabile per la sola abitazione di residenza a soggetti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento e non ricoverati in istituti;

b)      riduzione del 50% della parte fissa e variabile per la sola abitazione di residenza a soggetti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità in misura superiore al 74% o comunque in misura almeno pari alla percentuale che abilita alla pensione di invalidità e non ricoverati in istituti, salvi i casi di cui alla precedente lett. a);

c)      riduzione del 50% della parte fissa e variabile per una sola abitazione a soggetti non residenti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento e non ricoverati in istituti;

d)      riduzione del 25% della parte fissa e variabile per una sola abitazione a soggetti non residenti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità in misura superiore al 73% o comunque in misura almeno pari alla percentuale che abilita alla pensione di invalidità e non ricoverati in istituti, salvi i casi di cui alla precedente lett. c);

e)      riduzione del 30% della parte variabile fabbricati rurali destinati ad abitazione di residenza utilizzata in modo effettivo e continuato da persone fisiche pensionate dell’agricoltura con un reddito da pensione non inferiore all’80% del reddito complessivo del soggetto, od al 60% del reddito complessivo del nucleo familiare;

f)       per le abitazioni con un unico occupante, ivi residente, che abbia compiuto i 65 anni di età, a condizione che presenti dichiarazione ISEE la riduzione della parte fissa e variabile come segue:

i)       ISEE inferiore ad € 7.000,00                                      riduzione del 100%

ii)     ISEE da € 7.001,00 ad € 9.000,00                              riduzione del 70%

iii)   ISEE da € 9.001,00 ad € 11.000,00                            riduzione del 60%

iv)   ISEE da € 11.001,00 ad € 13.000,00                          riduzione del 50%

v)      ISEE da € 13.001,00 ad € 15.000,00                          riduzione del 40%

vi)   ISEE da € 15.001,00 ad € 17.000,00                          riduzione del 30%

g)      Per le abitazioni con due occupanti, ivi residenti, che abbiano compiuto entrambi i 65 anni di età, a condizione che presentino dichiarazione ISEE come segue:

i)       ISEE inferiore ad € 10.500,00                                    riduzione del 100%

ii)     ISEE da € 10.501,00 ad € 13.500,00                          riduzione del 70%

iii)   ISEE da € 13.501,00 ad € 16.500,00                          riduzione del 60%

iv)   ISEE da € 16.501,00 ad € 19.500,00                          riduzione del 50%

v)      ISEE da € 19.501,00 ad € 22.500,00                          riduzione del 40%

vi)   ISEE da € 22.501,00 ad € 25.500,00                          riduzione del 30%


2.   Per ottenere le esenzioni di cui al comma precedente i contribuenti devono presentare domanda diretta all’Ufficio Tributi come da modello predisposto dall’Ufficio, corredata da idoneo documento d’identità. Sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 25bis;

           3.    La domanda presentata con le modalità di cui al comma precedente deve essere corredata:

o   per i punti a), b), c) e d) copia di un documento definitivo di riconoscimento dell’invalidità;

o   per il punto e) copia della documentazione attestante la titolarità di pensione derivante da attività agricola e copia della dichiarazione dei redditi della famiglia con le modalità di cui al successivo comma 6;

o   per i punti f) e g) copia della dichiarazione ISEE con le modalità di cui al successivo comma 6.

4.  Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, sono applicate dalla data di presentazione della domanda.

          5.   Il contribuente è obbligato a denunciare entro i termini di cui al successivo art. 29 il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo.

          6.    Le dichiarazioni ISEE di cui ai punti f) e g) e la dichiarazione dei redditi della famiglia di cui ai punti e) e k) vanno ripresentate annualmente al rinnovo delle stesse.

In difetto si procederà al recupero del tributo dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia previste dalla vigente normativa.

          7.     Annualmente l’ufficio, a campione, effettua controlli per verificare la sussistenza dei requisiti.

          8.    Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono coperte dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

         9.  Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale il Comune può avviare iniziative volte ad aiutare i contribuenti.

       10.     I beneficiari sono individuati mediante procedura ad evidenza pubblica curata dal Settore Politiche sociali, sulla base dei criteri indicati dal bando.

       11.   Gli utenti TARI potranno ricevere il rimborso totale o parziale della TARI, secondo le indicazioni fornite dal bando:

       12.    Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale e l’importo stanziato varia annualmente in base alle disponibilità.


ART. 25BIS - BONUS SOCIALE

1. L’agevolazione di cui alla lettera f) non si può cumulare con il “bonus sociale rifiuti” di cui al DPCM 21.01.2025 n. 24 ed alla delibera Arera 133/2025/RIF.

2. Ai titolari di bonus sociale quindi si applicherà una riduzione corrispondente alla differenza fra il bonus sociale percepito e l’agevolazione comunale.

3. Per l’anno 2025 il contribuente sarà tenuto al pagamento dell’intera somma e l’importo del bonus verrà sgravato o rimborsato sull’annualità successiva.


(3.1.L) Atti approvazione tariffa

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti

(3.1.M) Regolamento TARI

Regolamento TARI o regolamento per l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva

(3.1.N) Modalità di pagamento ammesse

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto

Ai contribuenti viene inviato a domicilio o tramite e-mail/pec l’avviso di pagamento con allegato il modello PagoPA per il versamento, pagabile presso tutti gli sportelli Bancari e Postali e tramite agenti della riscossione o eventualmente tramite Home Banking.

(3.1.O) Scadenze per il pagamento

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Scadenze rate
Rata
Entro il
%
1° rata
31/08/2026
50,00%
2° rata
30/11/2026
50,00%
Unica
31/08/2026
100,00%

Per l'annualità 2026, l'importo dovuto è ripartito in rate con le seguenti scadenze:

-  1^ rata

scadenza 31 Agosto 2026

- 2^ rata

scadenza 30 Novembre 2026

- rata unica

 scadenza 31 Agosto 2026




(3.1.P) Informazioni per omesso pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

Art. 36 – attività di controllo e accertamento

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi da 692 a 702 della  legge 27 dicembre 2013 n .147 e nell’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultanti dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 percento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 3, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Non si procede all'emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12,00.

8. Ai sensi dell’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L’avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l’atto è ricevuto.

9. Ai sensi dell’art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L’accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

10. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

11. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c..

12. Si applica l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base della disciplina del Regolamento Generale delle Entrate.

13. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.


Art. 39 – ravvedimento operoso

1. Il contribuente può applicare anche alla TARI l’istituto del ravvedimento operoso  come previsto dal D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019.

2. Il contribuente che desidera ravvedersi è tenuto prioritariamente a presentare la propria denuncia all’Ufficio tributi  indicando la volontà di ravvedersi per il periodo indicato nella denuncia stessa, unitamente al pagamento del dovuto.

3. Per sanare la propria posizione tributaria (rimediando ad un errore, ad una omissione  o ad un ritardo), il contribuente deve corrispondere:

  • il tributo non versato (o non interamente versato);
  • la sanzione;
  • gli interessi legali.
4. Qualora il contribuente non fosse in grado da solo di determinare correttamente il dovuto, l’ufficio predispone i conteggi e prepara gli F24. In questo caso il contribuente deve provvedere al pagamento entro 5 giorni dalla comunicazione degli importi da parte dell’Ufficio.

5. L’istituto è applicabile a condizione che:


  • la violazione non sia già stata constatata dall’ufficio;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
  • non siano iniziate altre attività amministrative d’accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.


6. le tipologie di ravvedimento previste dalla vigente normativa sono:

  • ravvedimento sprint: la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
  • ravvedimento breve: la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all’1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
  • ravvedimento medio o trimestrale: la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all’1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
  • ravvedimento lungo o annuale: la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
  • ravvedimento lunghissimo o biennale: la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
  • ravvedimento ultra-biennale: la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo (pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.

(3.1.Q) Segnalazioni errori importi

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Richiesta di uno sgravio

Lo sgravio di quanto richiesto con l'avviso di pagamento TARI è dovuto nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza della tassa liquidata rispetto a quanto effettivamente dovuto per errore o per modifica delle condizioni dichiarative. Lo sgravio viene disposto dall’Ufficio Tributi su richiesta del contribuente


Richiesta di un rimborso

È possibile richiedere il rimborso di importi pagati, ma non dovuti, presentando domanda entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Insieme all'istanza è opportuno presentare fotocopia delle ricevute di pagamento e la documentazione atta a dimostrare il diritto al rimborso ( atti di vendita, perizie relative a ristrutturazioni radicali, chiusura utenze domestiche). L'ufficio deve predisporre il rimborso entro 180 giorni dal ricevimento della domanda.

https://www.comune.andora.sv.it/it/page/56613


Modulistica al link https://www.comune.andora.sv.it/it/page/modulistica-ufficio-tributi-3

(3.1.R) Documenti di riscossione online

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

(3.1.S) Comunicazioni ARERA

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti

(3.1.T) Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento

I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.

(3.1.U) Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori

Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Andora è collocato all'interno dello Schema regolatore

(3.1.V) Standard generali di qualità

Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

(3.1.W) Tariffa media

La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.

(3.1.X) Rateizzazione degli Importi

Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

(3.1.Y) Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

ART. 29 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1.   A decorrere dall’anno 2025, come da deliberazione ARERA 15/2022/R/Rif, i soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro 90 giorni dall’inizio dell’occupazione. Per il solo anno 2025 l’obbligo per chi avesse iniziato l’occupazione nei primi 4 mesi dell’anno decorre dalla data di adozione della deliberazione di approvazione della modifica regolamentare.

2.   La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3.     Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.

4.   I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

·    l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;

·    la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

·    il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

5.   Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione

6.   La dichiarazione deve essere presentata:

·    per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;

·    per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;

·    per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

·    negli alti casi dal proprietario o da un comproprietario con vincolo di solidarietà.

7.   Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 30 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI

1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve essere presentata per tutti gli immobili (precisando l’unità principale e le relative pertinenze collegate) e indica l’eventuale richiesta di esclusione, nei casi di inutilizzabilità di cui al precedente art. 7, per motivi oggettivi e documentati.


2 La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a.       per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia o di altro membro della famiglia;

b.      per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza che non può mai essere inferiore al suo nucleo famigliare di residenza/provenienza;

c.       l’ubicazione, specificando anche il numero civico e il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d.      la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;

e.       la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f.        la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni

g.      il titolo di occupazione dell’immobile (proprietà, locazione, comodato, altro)


3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

h.      i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);

i.        i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

j.        l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

k.      la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

l.        la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

m.    il titolo di occupazione dell’immobile (proprietà, locazione, comodato, altro)

4 La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, unitamente alla copia del suo documento di identità è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata via fax o in via telematica con posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.


5. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta l’inefficacia della medesima con possibilità per il Comune di agire in accertamento.


6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.