Per informazioni in merito alla GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI rivolgersi all'UFFICIO AMBIENTE presso l'Ufficio Tecnico
ORARIO DI RICEVIMENTO: attualmente solo su appuntamento
Telefono: 0182 - 6811218
e-mail: giuseppa.parrinello@comunediandora.it
Per informazioni in merito alla TARI (Tassa Sui Rifiuti) rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI
ORARIO DI RICEVIMENTO: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 - giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30
attualmente si riceve solo su appuntamento
e-mail: antonella.riva@comunediandora.it
Telefono: 0182 - 6811207
e-mail: monica.pennacino@comunediandora.it
Telefono: 0182 - 6811278
e-mail: ufficiotributi@comunediandora.it
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Tutte le informazioni relative al Calendario e agli Orari Raccolta Rifiuti sono reperibili al link sottostante.
Il Centro Raccolta Rifiuti Ingombranti, situato in Via Merula n. 6, è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle 11.30 (tel. 0182 89680)
Ulteriori informazioni sono reperibili presso il link sottostante "Comune di Andora - Ufficio Ambiente".
SERVIZIO DI RACCOLTA DELL'OLIO ALIMENTARE USATO E DI FRITTURA
Raccolta affidata alla ditta LISO S.r.l. con sede in via Albenga n. 13 - 17038 Villanova D'Albenga (SV) - sito internet https://www.lisosrl.it/
Stazioni di raccolta sul territorio:
- Via Fontana angolo Via Capri
- Via Dei Mille
RIFIUTI INGOMBRANTI
Il Centro Raccolta Rifiuti Ingombranti, situato in Via Merula n. 6, è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle 11.30 (tel. 0182 89680)
(I dati riportati nei grafici sono scaricati automaticamente dal portale ISPRA, che riporta i dati del MUD, come da informazioni ricavabili dal loro sito https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=metodoru&width=1366&height=768)
Si riportano alcuni esempi pratici di calcolo della TARI.
Le tariffe applicate negli esempi sono quelle relative alla Tari 2019.
Si riporta di seguito l'estratto del Regolamento TARI (consultabile alla sezione 3.1.m) relativo alle Riduzioni e Agevolazioni:
Art. 20 - Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) fabbricati rurali ad uso abitativo, posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli: riduzione del 30 %
b) fabbricati ad uso abitativo occupati da residenti che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 10%.
c) l’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: riduzione del 66%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono subordinate alla presentazione di apposita istanza su modelli predisposti dall’Ufficio tributi e si applicano dalla data di presentazione della stessa. Coloro che già ne fruivano ai fini della TARSU e TARES non devono ripresentare la dichiarazione.
3. La riduzione di cui al comma 1, lett. b) non si applica ai coltivatori diretti o pensionati dell’agricoltura che godono di qualsivoglia altra agevolazione in forza di tale qualità. Per fruire della suddetta riduzione alla domanda deve essere allegata copia della fattura di acquisto del sistema di compostaggio a nome del titolare dell’utenza, ovvero copia del modulo di adesione al progetto di compostaggio domestico promosso dal Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. L’ufficio procede al recupero della maggiore imposta ai sensi di legge.
Art. 21 - Riduzioni per le utenze non domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 230 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% nella sola parte variabile, ai fabbricati ad uso non abitativo in cui si esercitano attività agricole e vivaistiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate alla presentazione di apposita istanza su modelli predisposti dall’Ufficio tributi e si applicano dalla data di presentazione della stessa. Coloro che già ne fruivano ai fini del precedenti tributi sui rifiuti non devono ripresentare la dichiarazione.
5. Per fruire della riduzione di cui al comma 3 alla domanda deve essere allegata copia della fattura di acquisto del sistema di compostaggio.
6. Alle utenze non domestiche di cui alle Cat. 22 e 24 che abbiano rimosso dall’area di esercizio dell’attività e dai locali slot machine o altro tipo di “macchinette da gioco d’azzardo elettroniche” si applica una riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile.
7. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante la rimozione definitiva delle slot machine e si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
8. Alle utenze non domestiche di cui alle Cat. 7, 22 e 24 che abbiano avviato la raccolta differenziata di vetro e lattine si applica una riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.
9. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato detta raccolta differenziata in modo continuativo nell’anno di riferimento e si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. L’Ufficio Tributi procede a verificarne la veridicità attraverso la Ditta che cura il ritiro di vetro e lattine.
10. Alle utenze non domestiche di cui alle Cat. 7, 22 e 24 che abbiano avviato contemporaneamente la raccolta differenziata di vetro e lattine e la raccolta differenziata della frazione umida si applica una riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile.
11. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato detta raccolta differenziata in modo continuativo nell’anno di riferimento e si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. L’Ufficio Tributi procede a verificarne la veridicità attraverso la Ditta che cura il ritiro di vetro, lattine e umido.
12. Alle utenze non domestiche di cui alle Cat. 7, 9, 22, 23, 24 e 27 che abbiano avviato la raccolta differenziata della frazione umida si applica una riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.
13. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato detta raccolta differenziata in modo continuativo nell’anno di riferimento e si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. L’Ufficio tributi procede a verificarne la veridicità attraverso la Ditta che cura il ritiro dell’umido.
14. Alle utenze non domestiche di cui alla Cat. 29 (banchi alimentari del mercato) che abbiano avviato la raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuti prodotti, nonché che puliscano l’area mercatale, lasciandola libera da ogni tipo di rifiuto, conferendoli negli appositi cassonetti si applica una riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.
15. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato detta raccolta differenziata in modo continuativo nell’anno di riferimento e si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. L’Ufficio tributi procede a verificarne la veridicità attraverso la Ditta che cura il ritiro dell’umido e attraverso i rapporti settimanali della Polizia Municipale.
16. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. L’ufficio procede al recupero della maggiore imposta ai sensi di legge. Sono sufficienti due segnalazioni effettuate a cura dell’Ufficio con le quali si contestano modalità e quantità nella raccolta differenziata per far venir meno la riduzione richiesta.
Art. 22 – AGEVOLAZIONI “ANTISPRECO” per le utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, artigianali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, possono presentare richiesta di riduzione della TARI, mediante istanza di parte, a condizione che aderiscano al progetto promosso dal servizio politiche sociali del Comune di Andora, nelle modalità ivi stabilite.
2. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario, in conformità all’art. 16 della Legge n.166/2016, tenendo conto delle definizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), c), d), e) della medesima Legge n. 166/2016.
3. La riduzione tariffaria è pari a 0,50 euro/kg di beni alimentari, di cui è opportunamente documentata la cessione gratuita (in conformità alle condizioni di legge e del presente articolo), purché sussistano le seguenti condizioni:
a) sia prodotta l’istanza all’ufficio TARI entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, con documentazione dell’avvenuta adesione al medesimo e comprovante le quantità di prodotto ceduto a titolo gratuito.
4. La misura massima della riduzione è pari al 20% della TARI (variabile) dovuta ed è applicata a consuntivo.
Art. 23 - Riduzioni per rifiuti assimilati avviati a RICICLO E smaltiti in proprio
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo smaltendo in proprio nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi della direttiva UE 2008/1998 “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini; il riciclo include alcune operazioni di recupero ma NON tutte: esclude ad esempio il recupero di energia, il ritrattamento di materiali per ottenere combustibili o materiali per operazioni di riempimento; inoltre deve condurre alla realizzazione di un prodotto finito (partendo da un rifiuto o direttamente o indirettamente, mediante la trasformazione dello stesso in materia prima secondaria e poi in prodotto finito).
3. La riduzione fruibile, si applica sulla quota variabile della tariffa ed è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al riciclo rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all’utenza non domestica (determinata dal prodotto del Kd assegnato*superficie totale) secondo la seguente formula
Kg rifiuti riciclati
Calcolo della % di recupero = ----------------------------------------------------- * 100
Kd assegnato * Superficie tassabile
4. Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti riciclati, gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il mese di maggio dell’anno successivo, consegnando la copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente.
Art. 24 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
Art. 25 - Agevolazioni a favore di soggetti in condizioni di particolare disagio economico
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni
a) riduzione del 100% della parte fissa e variabile per la sola abitazione di residenza a soggetti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento e non ricoverati in istituti;
b) riduzione del 50% della parte fissa e variabile per la sola abitazione di residenza a soggetti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità in misura superiore al 73% o comunque in misura almeno pari alla percentuale che abilita alla pensione di invalidità e non ricoverati in istituti, salvi i casi di cui alla precedente lett. a);
c) riduzione del 50% della parte fissa e variabile per una sola abitazione a soggetti non residenti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento e non ricoverati in istituti;
d) riduzione del 25% della parte fissa e variabile per una sola abitazione a soggetti non residenti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità in misura superiore al 73% o comunque in misura almeno pari alla percentuale che abilita alla pensione di invalidità e non ricoverati in istituti, salvi i casi di cui alla precedente lett. c);
e) riduzione del 30% della parte fissa e variabile fabbricati rurali destinati ad abitazione di residenza utilizzata in modo effettivo e continuato da persone fisiche pensionate dell’agricoltura con un reddito da pensione non inferiore all’80% del reddito complessivo del soggetto, od al 60% del reddito complessivo del nucleo familiare;
f) per le abitazioni con un unico occupante, ivi residente, che abbia compiuto i 65 anni di età, a condizione che presenti dichiarazione ISEE la riduzione della parte fissa e variabile come segue:
i) ISEE inferiore ad € 7.000,00 riduzione del 100%
ii) ISEE da € 7.001,00 ad € 9.000,00 riduzione del 70%
iii) ISEE da € 9.001,00 ad € 11.000,00 riduzione del 60%
iv) ISEE da € 11.001,00 ad € 13.000,00 riduzione del 50%
v) ISEE da € 13.001,00 ad € 15.000,00 riduzione del 40%
vi) ISEE da € 15.001,00 ad € 17.000,00 riduzione del 30%
g) Per le abitazioni con due occupanti, ivi residenti, che abbiano compiuto entrambi i 65 anni di età, a condizione che presentino dichiarazione ISEE come segue:
i) ISEE inferiore ad € 10.500,00 riduzione del 100%
ii) ISEE da € 10.501,00 ad € 13.500,00 riduzione del 70%
iii) ISEE da € 13.501,00 ad € 16.500,00 riduzione del 60%
iv) ISEE da € 16.501,00 ad € 19.500,00 riduzione del 50%
v) ISEE da € 19.501,00 ad € 22.500,00 riduzione del 40%
vi) ISEE da € 22.501,00 ad € 25.500,00 riduzione del 30%
2. Per ottenere le esenzioni di cui al comma precedente i contribuenti devono presentare domanda diretta all’Ufficio Tributi come da modello predisposto dall’Ufficio, corredata da idoneo documento d’identità.
3. La domanda presentata con le modalità di cui al comma precedente deve essere corredata:
o per i punti a), b), c) e d) copia di un documento definitivo di riconoscimento dell’invalidità;
o per il punto e) copia della documentazione attestante la titolarità di pensione derivante da attività agricola e copia della dichiarazione dei redditi della famiglia con le modalità di cui al successivo comma 6;
o per i punti f) e g) copia della dichiarazione ISEE con le modalità di cui al successivo comma 6.
4. Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, sono applicate dalla data di presentazione della domanda.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro i termini di cui al successivo art. 29 il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo.
6. Le dichiarazioni ISEE di cui ai punti f) e g) e la dichiarazione dei redditi della famiglia di cui ai punti e) e k) vanno ripresentate annualmente al rinnovo delle stesse. In difetto si procederà al recupero del tributo dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia previste dalla vigente normativa.
7. Annualmente l’ufficio, a campione, effettua controlli per verificare la sussistenza dei requisiti.
8. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono coperte dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
Art. 26 - Agevolazioni a favore UTENZE NON DOMESTICHE
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni
a. riduzione del 100% della parte fissa e variabile per le strutture sportive del Comune, se gestite in forma diretta dal Comune, ovvero da Associazioni sportive in convenzione con il Comune;
b. riduzione del 100% della parte fissa e variabile per i locali e le aree utilizzati per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
c. riduzione del 100% della parte fissa e variabile per i locali e le aree utilizzati da nuove imprese, ad esclusione dei locali C2, C6 e categorie A, nate nel periodo compreso fra l’1.01.2016 ed il 31.12.2020, per l’esercizio di nuove attività, per un periodo di cinque anni decorrenti dall’inizio dell’attività.
d. Riduzione del 30% della parte fissa e variabile per i fabbricati rurali strumentali adibiti a magazzino utilizzati dagli agricoltori e dai pensionati dell’agricoltura con un reddito da pensione non inferiore all’80% del reddito complessivo del soggetto, od al 60% del reddito complessivo del nucleo familiare;
e. Riduzione del 50% della parte fissa e variabile per le attività che siano certificate in campo ambientale;
2. Per ottenere le esenzioni di cui al comma precedente i contribuenti devono presentare domanda diretta all’Ufficio Tributi come da modello predisposto dall’Ufficio, corredata da idoneo documento d’identità.
3. La domanda presentata con le modalità di cui al comma precedente deve essere corredata:
o per il punto d) copia della documentazione attestante la titolarità di pensione derivante da attività agricola e copia della dichiarazione dei redditi della famiglia;
o per il punto c) copia del DURC e copia denuncia INAIL, se soggetta, nel caso di apertura di nuova unità locale.
o per il punto e) copia della certificazione ambientale posseduta in corso di validità;
4. Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, sono applicate dalla data di presentazione della domanda. Nell’ipotesi di cui al punto 1, lettera j) l’esenzione decorre dalla data di inizio attività dell’impresa risultante dalla visura camerale a condizione che la denuncia venga presentata regolarmente entro i termini di cui all’art. 4 della IUC e si applica per i cinque anni successivi alla data di inizio attività dell’impresa; per le domande presentate negli anni successivi a quello di inizio attività l’esenzione decorre dalla presentazione della domanda e si applica per i cinque anni successivi alla data di inizio attività dell’impresa.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro i termini di cui al successivo art. 29 il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo.
6. Ai fini della riduzione di cui al punto 1, lett c) per nuova impresa si intende l’impresa, iscritta alla Camera di Commercio, che nasce nel periodo indicato (data da visura Camerale) con sede operativa in Andora o l’impresa che nel periodo indicato (data da visura Camerale) apre una nuova unità locale in Andora purché con almeno un dipendente o un socio lavoratore o un collaboratore familiare; per nuova attività si intende una attività completamente nuova, cioè non derivante da cessione o affitto d’azienda e non già esistente nel medesimo locale e/o immobile; per fruire dell’esenzione le imprese devono essere in regola con il DURC per tutto il periodo.
7. I DURC e le denunce INAIL o “denunce salari” o “denunce cantiere” vanno ripresentate annualmente al rinnovo delle stesse. In difetto si procederà al recupero del tributo dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 14, comma 41, del D.L. 201/2011.
8. Gli uffici, nel provvedimento di concessione dell’agevolazione, faranno presente ai contribuenti l’obbligo degli adempimenti di cui al precedente paragrafo.
9. Annualmente l’ufficio, a campione, effettua controlli per verificare la sussistenza dei requisiti.
10. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente articolo sono coperte dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
Art. 27- RIDUZIONI COVID - 19.
1. Per il solo anno 2020, tenuto conto dei provvedimenti restrittivi emessi nel periodo dell’emergenza sanitaria, sia nei confronti delle persone che nei confronti delle attività, sono previste le seguenti riduzioni della sola parte variabile della tassa:
- 5% per le unità immobiliari occupate da non residenti
- 16,33% per le cat 11, 18, 19 e 20, il 25% per le categorie 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 22, 24, il 41, 33% per la categoria 30.
2. Inoltre viene esclusa l’applicazione della tassa rifiuti giornaliera nei seguenti casi:
- al mercato settimanale nel periodo di inattività;
- agli ampliamenti concessi ai titolari di attività di commercio o di somministrazione nell’anno 2020 finalizzati unicamente al mantenimento del distanziamento sociale;
3. Le predette riduzioni vengono applicate d’ufficio per il solo anno 2020 in sede di richiesta di pagamento della tassa
Art. 28- Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
Ai contribuenti viene inviato a domicilio l’avviso di pagamento con allegato il modello F24 per il versamento, pagabile presso tutti gli sportelli Bancari e Postali e tramite agenti della riscossione o eventualmente tramite Home Banking.
Per la sola annualità 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, l'importo dovuto è ripartito in rate con le seguenti scadenze:
- 1^ rata
scadenza 31 Ottobre 2020
- 2^ rata
scadenza 28 Febbraio 2021
- rata unica
scadenza 31 Ottobre 2020
Art. 36 – attività di controllo e accertamento
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi da 692 a 702 della legge 27 dicembre 2013 n .147 e nell’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultanti dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 percento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 3, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Non si procede all'emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12,00.
8. Ai sensi dell’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L’avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l’atto è ricevuto.
9. Ai sensi dell’art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L’accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.
10. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
11. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c..
12. Si applica l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base della disciplina del Regolamento Generale delle Entrate.
13. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
Art. 39 – ravvedimento operoso
1. Il contribuente può applicare anche alla TARI l’istituto del ravvedimento operoso come previsto dal D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019.
2. Il contribuente che desidera ravvedersi è tenuto prioritariamente a presentare la propria denuncia all’Ufficio tributi indicando la volontà di ravvedersi per il periodo indicato nella denuncia stessa, unitamente al pagamento del dovuto.
3. Per sanare la propria posizione tributaria (rimediando ad un errore, ad una omissione o ad un ritardo), il contribuente deve corrispondere:
5. L’istituto è applicabile a condizione che:
6. le tipologie di ravvedimento previste dalla vigente normativa sono:
Il CODICE COMUNE (Belfiore) del Comune di Andora è A278.
Il versamento della TARI, effettuato tramite modello F24 allegato all'avviso, utilizza il seguente codice tributo:
- 3944: Tari - tassa sui rifiuti;
Per eventuali recuperi d'imposta, i codici tributo (F24) sono:
Nel caso in cui ci si accorga di aver effettuato un versamento con un codice ente diverso da A278 (Andora):
- se l'errore di digitazione è stato fatto da parte di un intermediario (banca, posta, ecc), bisogna verificare il versamento e nel caso lo stesso intermediario dovrà provvedere ad annullare la delega di pagamento emessa e riemetterla con codice ente corretto. In questo modo il versamento viene automaticamente sottratto al comune sbagliato e riversato a noi.
Stessa cosa farà il Comune di Andora se riceve un versamento indebito.