Si riporta di seguito l'estratto del Regolamento TARI (consultabile alla sezione 3.1.m) relativo alle Riduzioni e Agevolazioni:
ART. 25 - AGEVOLAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni
a)
riduzione del
100% della parte fissa e variabile per la sola abitazione di residenza a soggetti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti
portatori di handicap o disabili con invalidità pari al 100% con indennità di
accompagnamento e non ricoverati in istituti;
b)
riduzione del 50% della parte fissa e variabile per la sola abitazione di residenza a
soggetti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di
handicap o disabili con invalidità in misura superiore al 74% o comunque in
misura almeno pari alla percentuale che abilita alla pensione di invalidità e
non ricoverati in istituti, salvi i
casi di cui alla precedente lett. a);
c)
riduzione del 50% della parte fissa e variabile per una sola abitazione a soggetti non
residenti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità pari al
100% con indennità di accompagnamento e
non ricoverati in istituti;
d)
riduzione del 25% della parte fissa e variabile per una sola abitazione a soggetti non
residenti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità in misura superiore al 73% o comunque in misura almeno pari alla percentuale che abilita alla
pensione di invalidità e non ricoverati in
istituti, salvi i casi di cui alla precedente lett. c);
e)
riduzione del 30% della parte variabile fabbricati rurali destinati ad
abitazione di residenza utilizzata in modo effettivo e continuato da persone
fisiche pensionate dell’agricoltura con un reddito da pensione non inferiore
all’80% del reddito complessivo del soggetto, od al 60% del reddito complessivo
del nucleo familiare;
f)
per le abitazioni con un unico occupante, ivi
residente, che abbia compiuto i 65 anni
di età, a condizione che presenti dichiarazione ISEE la riduzione della parte
fissa e variabile come segue:
i)
ISEE inferiore ad € 7.000,00 riduzione del 100%
ii)
ISEE da € 7.001,00 ad € 9.000,00 riduzione del 70%
iii) ISEE da € 9.001,00
ad € 11.000,00 riduzione del 60%
iv) ISEE da € 11.001,00 ad € 13.000,00 riduzione del 50%
v) ISEE da € 13.001,00 ad € 15.000,00 riduzione del 40%
vi) ISEE da € 15.001,00 ad € 17.000,00 riduzione del 30%
g)
Per le abitazioni con due occupanti, ivi residenti,
che abbiano compiuto entrambi i 65 anni di età, a condizione che presentino
dichiarazione ISEE come segue:
i)
ISEE inferiore ad € 10.500,00 riduzione del 100%
ii)
ISEE da € 10.501,00 ad €
13.500,00 riduzione
del 70%
iii) ISEE da € 13.501,00 ad € 16.500,00 riduzione del 60%
iv) ISEE da € 16.501,00 ad € 19.500,00 riduzione del 50%
v) ISEE da € 19.501,00 ad € 22.500,00 riduzione del 40%
vi) ISEE da € 22.501,00 ad € 25.500,00 riduzione del 30%
2. Per ottenere le esenzioni di cui al comma precedente i contribuenti
devono presentare domanda diretta all’Ufficio Tributi come da modello predisposto dall’Ufficio, corredata da idoneo
documento d’identità. Sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo
articolo 25bis;
3. La domanda presentata con le modalità di cui al comma precedente deve
essere corredata:
o
per i punti a), b), c) e d) copia di un documento definitivo di
riconoscimento dell’invalidità;
o
per il punto e) copia della documentazione attestante
la titolarità di pensione derivante da attività agricola e copia della
dichiarazione dei redditi della famiglia con le modalità di cui al successivo
comma 6;
o
per i punti f) e g) copia della dichiarazione ISEE con le modalità di
cui al successivo comma 6.
4. Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo,
sono applicate dalla data di presentazione della domanda.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro i termini di cui al
successivo art. 29 il venir meno delle condizioni dell’applicazione della
tariffa ridotta di cui al presente
articolo.
6. Le dichiarazioni ISEE di cui ai punti f) e g) e la dichiarazione dei
redditi della famiglia di cui ai punti e) e k) vanno ripresentate annualmente al
rinnovo delle stesse.
In difetto si procederà al recupero
del tributo dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato
luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per
l’omessa denuncia previste dalla vigente normativa.
7. Annualmente l’ufficio, a campione, effettua controlli per verificare la
sussistenza dei requisiti.
8. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono coperte
dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce
l’iscrizione stessa.
9. Per le utenze domestiche residenti, che versino
in condizioni di grave disagio economico-sociale il
Comune può avviare iniziative volte
ad aiutare i contribuenti.
10. I
beneficiari sono individuati mediante procedura ad evidenza pubblica curata dal
Settore Politiche sociali, sulla base dei criteri indicati dal bando.
11. Gli utenti
TARI potranno ricevere il rimborso totale o parziale della TARI, secondo le
indicazioni fornite dal bando:
12. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del
bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti
dalla fiscalità generale e l’importo stanziato varia annualmente in base alle
disponibilità.
ART. 25BIS - BONUS SOCIALE
1. L’agevolazione
di cui alla lettera f) non si può cumulare con il “bonus sociale rifiuti” di
cui al DPCM 21.01.2025 n. 24 ed alla delibera Arera 133/2025/RIF.
2.
Ai titolari di bonus sociale quindi si applicherà una riduzione corrispondente
alla differenza fra il bonus sociale percepito e l’agevolazione comunale.
3. Per
l’anno 2025 il contribuente sarà tenuto al pagamento dell’intera somma e
l’importo del bonus verrà sgravato o rimborsato sull’annualità successiva.