Si riporta di seguito l'estratto del Regolamento TARI (consultabile alla sezione 3.1.m) relativo alle Riduzioni e Agevolazioni:
ART. 20 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione del 66%.
1bis. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) fabbricati rurali ad uso abitativo, posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli: riduzione del 30 %
b) fabbricati ad uso abitativo occupati da residenti che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 20%.
2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate alla presentazione di apposita istanza su modelli predisposti dall’Ufficio tributi e si applicano dalla data di presentazione della stessa. Coloro che già ne fruivano non devono ripresentare la dichiarazione.
3. La riduzione di cui al comma 1bis, lett. b) non si applica ai coltivatori diretti o pensionati dell’agricoltura che godono di qualsivoglia altra agevolazione in forza di tale qualità. Per fruire della suddetta riduzione alla domanda deve essere allegata copia della fattura di acquisto del sistema di compostaggio a nome del titolare dell’utenza, ovvero copia del modulo di adesione al progetto di compostaggio domestico promosso dal Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. L’ufficio procede al recupero della maggiore imposta ai sensi di legge.
ART. 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 230 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. omissis
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate alla presentazione di apposita istanza su modelli predisposti dall’Ufficio tributi e si applicano dalla data di presentazione della stessa. Coloro che già ne fruivano ai fini del precedenti tributi sui rifiuti non devono ripresentare la dichiarazione.
5. omissis.
6. Alle utenze non domestiche di cui alle Cat. 22 e 24 che abbiano rimosso dall’area di esercizio dell’attività e dai locali slot machine o altro tipo di “macchinette da gioco d’azzardo elettroniche” si applica una riduzione del 50% nella sola parte variabile.
7. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante la rimozione definitiva delle slot machine e si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
8. omissis
9.omissis
10. omissis
11. omissis
12. omissis
13. omissis
14. omissis
15. omissis
16. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. L’ufficio procede al recupero della maggiore imposta ai sensi di legge. Sono sufficienti due segnalazioni effettuate a cura dell’Ufficio con le quali si contestano modalità e quantità nella raccolta differenziata per far venir meno la riduzione richiesta.
ART. 21BIS - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal Comune, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
5. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.
ART. 21 TER - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente..
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l’ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l’esito della verifica all’utente.
ART. 22 – AGEVOLAZIONI “ANTISPRECO” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, artigianali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, possono presentare richiesta di riduzione della TARI, mediante istanza di parte, a condizione che aderiscano al progetto promosso dal servizio politiche sociali del Comune di Andora, nelle modalità ivi stabilite.
2. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario, in conformità all’art. 16 della Legge n.166/2016, tenendo conto delle definizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), c), d), e) della medesima Legge n. 166/2016.
3. La riduzione tariffaria è pari a 0,50 euro/kg di beni alimentari, di cui è opportunamente documentata la cessione gratuita (in conformità alle condizioni di legge e del presente articolo), purché sussistano le seguenti condizioni:
a) sia prodotta l’istanza all’ufficio TARI entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, con documentazione dell’avvenuta adesione al medesimo e comprovante le quantità di prodotto ceduto a titolo gratuito.
4. La misura massima della riduzione è pari al 20% della TARI (variabile) dovuta ed è applicata a consuntivo.
ART. 23 - RIDUZIONI PER RIFIUTI AVVIATI A RICICLO E SMALTITI IN PROPRIO
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo smaltendo in proprio nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi della direttiva UE 2008/1998 “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini; il riciclo include alcune operazioni di recupero ma NON tutte: esclude ad esempio il recupero di energia, il ritrattamento di materiali per ottenere combustibili o materiali per operazioni di riempimento; inoltre deve condurre alla realizzazione di un prodotto finito (partendo da un rifiuto o direttamente o indirettamente, mediante la trasformazione dello stesso in materia prima secondaria e poi in prodotto finito).
3. La riduzione fruibile, si applica sulla quota variabile della tariffa ed è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al riciclo rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all’utenza non domestica (determinata dal prodotto del Kd assegnato*superficie totale) secondo la seguente formula
Kg rifiuti riciclati
Calcolo della % di recupero = ----------------------------------------------------- * 100
Kd assegnato * Superficie tassabile
4. Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti riciclati, gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il mese di maggio dell’anno successivo, consegnando la copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente.
6. Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile.
7. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
8. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
ART. 24 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
ART. 25 - AGEVOLAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni
a) riduzione del 100% della parte fissa e variabile per la sola abitazione di residenza a soggetti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento e non ricoverati in istituti;
b) riduzione del 50% della parte fissa e variabile per la sola abitazione di residenza a soggetti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità in misura superiore al 74% o comunque in misura almeno pari alla percentuale che abilita alla pensione di invalidità e non ricoverati in istituti, salvi i casi di cui alla precedente lett. a);
c) riduzione del 50% della parte fissa e variabile per una sola abitazione a soggetti non residenti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento e non ricoverati in istituti;
d) riduzione del 25% della parte fissa e variabile per una sola abitazione a soggetti non residenti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità in misura superiore al 73% o comunque in misura almeno pari alla percentuale che abilita alla pensione di invalidità e non ricoverati in istituti, salvi i casi di cui alla precedente lett. c);
e) riduzione del 30% della parte variabile fabbricati rurali destinati ad abitazione di residenza utilizzata in modo effettivo e continuato da persone fisiche pensionate dell’agricoltura con un reddito da pensione non inferiore all’80% del reddito complessivo del soggetto, od al 60% del reddito complessivo del nucleo familiare;
f) per le abitazioni con un unico occupante, ivi residente, che abbia compiuto i 65 anni di età, a condizione che presenti dichiarazione ISEE la riduzione della parte fissa e variabile come segue:
i) ISEE inferiore ad € 7.000,00 riduzione del 100%
ii) ISEE da € 7.001,00 ad € 9.000,00 riduzione del 70%
iii) ISEE da € 9.001,00 ad € 11.000,00 riduzione del 60%
iv) ISEE da € 11.001,00 ad € 13.000,00 riduzione del 50%
v) ISEE da € 13.001,00 ad € 15.000,00 riduzione del 40%
vi) ISEE da € 15.001,00 ad € 17.000,00 riduzione del 30%
g) Per le abitazioni con due occupanti, ivi residenti, che abbiano compiuto entrambi i 65 anni di età, a condizione che presentino dichiarazione ISEE come segue:
i) ISEE inferiore ad € 10.500,00 riduzione del 100%
ii) ISEE da € 10.501,00 ad € 13.500,00 riduzione del 70%
iii) ISEE da € 13.501,00 ad € 16.500,00 riduzione del 60%
iv) ISEE da € 16.501,00 ad € 19.500,00 riduzione del 50%
v) ISEE da € 19.501,00 ad € 22.500,00 riduzione del 40%
vi) ISEE da € 22.501,00 ad € 25.500,00 riduzione del 30%
2. Per ottenere le esenzioni di cui al comma precedente i contribuenti devono presentare domanda diretta all’Ufficio Tributi come da modello predisposto dall’Ufficio, corredata da idoneo documento d’identità.
3. La domanda presentata con le modalità di cui al comma precedente deve essere corredata:
o per i punti a), b), c) e d) copia di un documento definitivo di riconoscimento dell’invalidità;
o per il punto e) copia della documentazione attestante la titolarità di pensione derivante da attività agricola e copia della dichiarazione dei redditi della famiglia con le modalità di cui al successivo comma 6;
o per i punti f) e g) copia della dichiarazione ISEE con le modalità di cui al successivo comma 6.
4. Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, sono applicate dalla data di presentazione della domanda.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro i termini di cui al successivo art. 29 il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo.
6. Le dichiarazioni ISEE di cui ai punti f) e g) e la dichiarazione dei redditi della famiglia di cui ai punti e) e k) vanno ripresentate annualmente al rinnovo delle stesse. In difetto si procederà al recupero del tributo dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia previste dalla vigente normativa.
7. Annualmente l’ufficio, a campione, effettua controlli per verificare la sussistenza dei requisiti.
8. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono coperte dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
9. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019.
10. I beneficiari sono individuati mediante procedura ad evidenza pubblica curata dal Settore Politiche sociali, sulla base dei criteri indicati dal bando.
11. Gli utenti TARI potranno ricevere il rimborso totale o parziale della TARI, secondo le indicazioni fornite dal bando:
12. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale e l’importo stanziato varia annualmente in base alle disponibilità.
ART. 26 - AGEVOLAZIONI A FAVORE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni
a. riduzione del 100% della parte fissa e variabile per le strutture sportive del Comune, se gestite in forma diretta dal Comune, ovvero da Associazioni sportive in convenzione con il Comune;
b. riduzione del 100% della parte fissa e variabile per i locali e le aree utilizzati per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
c. riduzione del 100% della parte variabile per i locali e le aree utilizzati da nuove imprese, ad esclusione dei locali C2, C6 e categorie A, nate nel periodo compreso fra l’1.01.2020 ed il 31.12.2024 per l’esercizio di nuove attività, per un periodo di cinque anni decorrenti dall’inizio dell’attività.
d. Riduzione del 30% della parte variabile per i fabbricati rurali strumentali adibiti a magazzino utilizzati dagli agricoltori e dai pensionati dell’agricoltura con un reddito da pensione non inferiore all’80% del reddito complessivo del soggetto, od al 60% del reddito complessivo del nucleo familiare;
e. Riduzione del 50% della parte variabile per le attività che siano certificate in campo ambientale;
1bis. Fino al 30/06/2022 agli ampliamenti dei dehors esistenti annessi ai locali di somministrazione o ai nuovi dehors annessi ai locali di somministrazione, installati a seguito della pandemia si applica una riduzione di parte fissa e variabile del 100%.
1ter. Fino al 30/06/2022 agli ampliamenti dei tre posteggi singoli di vendita alimentari con somministrazione su area pubblica ubicati in Parco degli aviatori, in Vico Vignette e sulla spiaggia ex colonia d’Asti, si applica una riduzione di parte fissa e variabile del 100%.
1quater. Le riduzioni di cui ai commi 1bis e 1ter si applicano d’ufficio. Gli ampliamenti vengono iscritti d’ufficio a seguito di comunicazione dell’UTC in quanto soggetto deputato al rilascio delle autorizzazioni.
2. Per ottenere le esenzioni di cui al comma 1 i contribuenti devono presentare domanda diretta all’Ufficio Tributi come da modello predisposto dall’Ufficio, corredata da idoneo documento d’identità.
3. La domanda presentata con le modalità di cui al comma precedente deve essere corredata:
• per il punto d) copia della documentazione attestante la titolarità di pensione derivante da attività agricola e copia della dichiarazione dei redditi della famiglia;
• per il punto c) copia del DURC e copia denuncia INAIL, se soggetta, nel caso di apertura di nuova unità locale.
• per il punto e) copia della certificazione ambientale posseduta in corso di validità;
4. Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, sono applicate dalla data di presentazione della domanda. Nell’ipotesi di cui al punto 1, lettera j) l’esenzione decorre dalla data di inizio attività dell’impresa risultante dalla visura camerale a condizione che la denuncia venga presentata regolarmente entro i termini di cui all’art. 4 della IUC e si applica per i cinque anni successivi alla data di inizio attività dell’impresa; per le domande presentate negli anni successivi a quello di inizio attività l’esenzione decorre dalla presentazione della domanda e si applica per i cinque anni successivi alla data di inizio attività dell’impresa.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro i termini di cui al successivo art. 29 il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo.
6. Ai fini della riduzione di cui al punto 1, lett c) per nuova impresa si intende l’impresa, iscritta alla Camera di Commercio, che nasce nel periodo indicato (data da visura Camerale) con sede operativa in Andora o l’impresa che nel periodo indicato (data da visura Camerale) apre una nuova unità locale in Andora purché con almeno un dipendente o un socio lavoratore o un collaboratore familiare; per nuova attività si intende una attività completamente nuova, cioè non derivante da cessione o affitto d’azienda e non già esistente nel medesimo locale e/o immobile; per fruire dell’esenzione le imprese devono essere in regola con il DURC per tutto il periodo.
7. I DURC e le denunce INAIL o “denunce salari” o “denunce cantiere” vanno ripresentate annualmente al rinnovo delle stesse. In difetto si procederà al recupero del tributo dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 14, comma 41, del D.L. 201/2011 .
8. Gli uffici, nel provvedimento di concessione dell’agevolazione, faranno presente ai contribuenti l’obbligo degli adempimenti di cui al precedente paragrafo.
9. Annualmente l’ufficio, a campione, effettua controlli per verificare la sussistenza dei requisiti.
10. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente articolo sono coperte dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
ART. 27- RIDUZIONI COVID - 19.
1. Per il solo anno 2021, tenuto conto dei provvedimenti restrittivi emessi nel periodo dell’emergenza sanitaria, sia nei confronti delle persone che nei confronti delle attività, sono previste le seguenti riduzioni della sola parte variabile della tassa:
CATEGORIA DESCRIZIONE % riduzione
1 Musei scuole biblioteche associazioni 16
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 25
5 Stabilimenti balneari, piscine e simili 16
6 Esposizioni Autosaloni 25
7 Alberghi locande, case per ferie, agriturismo con ristorante 45
8 Alberghi locande, case per ferie, agriturismo senza ristorante 45
11 Uffici, agenzie 25
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 25
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 25
14 Edicola farmacia tabaccherie plurilicenze, limitatamente alle edicole 25
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 25
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 25
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 25
21 Attività artigianali di produzione beni specifici, laboratori di gelateria 25
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 70
23 Mense, birrerie, amburgherie 70
24 Bar, caffè, pasticceria gelateria con somministrazione, torrefazione con somministrazione 70
25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi formaggi, generi alimentari limitatamente agli esercizi di vicinato 25
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio gastronomie, macellerie 25
30 Discoteche, night club sale gioco, luna park, giostre e giochi – esclusivamente per le attività al chiuso 100
1bis. Per il solo anno 2022, tenuto conto del perdurare della pandemia e dell’incidenza della stessa sulle attività, sono previste le seguenti riduzioni della sola parte variabile della tassa:
CATEGORIA DESCRIZIONE % riduzione
1 Musei scuole biblioteche associazioni 21
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 30
5 Stabilimenti balneari, piscine e simili 21
6 Esposizioni Autosaloni 30
7 Alberghi locande, case per ferie, agriturismo con ristorante 50
8 Alberghi locande, case per ferie, agriturismo senza ristorante 50
11 Uffici, agenzie 30
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 30
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 30
14 Edicola farmacia tabaccherie plurilicenze, limitatamente alle edicole 30
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 30
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 30
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 30
21 Attività artigianali di produzione beni specifici, laboratori di gelateria 30
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 75
23 Mense, birrerie, amburgherie 75
24 Bar, caffè, pasticceria gelateria con somministrazione, torrefazione con somministrazione 75
25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi formaggi, generi alimentari limitatamente agli esercizi di vicinato 30
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio gastronomie, macellerie 30
30 Discoteche, night club sale gioco, luna park, giostre e giochi – esclusivamente per le attività al chiuso 100
2. Agli ampliamenti concessi ai titolari di attività di somministrazione nell’anno 2021 finalizzati unicamente al mantenimento del distanziamento sociale non si applica la TARI;
2bis. Agli ampliamenti concessi ai titolari di attività di somministrazione nell’anno 2022 finalizzati unicamente al mantenimento del distanziamento sociale si applica la TARI dal 1.07.2022.
3. Le predette riduzioni vengono applicate d’ufficio per gli anni 2021 e 2022 in sede di richiesta di pagamento della tassa
ART. 27BIS – INCENTIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
1. Sono previste le seguenti riduzioni della sola parte variabile della tassa finalizzate al permanere dei livelli di raccolta differenziata richiesti dalla legge:
CATEGORIA DESCRIZIONE % riduzione per incentivo
1 Musei scuole biblioteche associazioni 21
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 30
5 Stabilimenti balneari, piscine e simili 21
6 Esposizioni Autosaloni 30
7 Alberghi locande, case per ferie, agriturismo con ristorante 50
8 Alberghi locande, case per ferie, agriturismo senza ristorante 50
11 Uffici, agenzie 30
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 30
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 30
14 Edicola farmacia tabaccherie plurilicenze, limitatamente alle edicole 30
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 30
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 30
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 30
21 Attività artigianali di produzione beni specifici, laboratori di gelateria 30
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 75
23 Mense, birrerie, amburgherie 75
24 Bar, caffè, pasticceria gelateria con somministrazione, torrefazione con somministrazione 75
25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi formaggi, generi alimentari limitatamente agli esercizi di vicinato 30
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio gastronomie, macellerie 30
30 Discoteche, night club sale gioco, luna park, giostre e giochi – esclusivamente per le attività al chiuso 30
2. Le predette riduzioni vengono applicate d’ufficio in sede di richiesta di pagamento della tassa.
3. In considerazione delle importanti finalità dell’incentivo, nel corso dell’anno verranno effettuati controlli mirati sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti delle attività produttive. Qualora dai controlli emergessero irregolarità, queste produrrebbero le seguenti conseguenze:
1^ irregolarità: richiamo scritto
2^ irregolarità diffida scritta
3^ irregolarità revoca dell’incentivo e recupero in bolletta
4. I controlli e le contestazioni verranno eseguiti dal personale a ciò preposto con modalità tali da garantirne la trasparenza e l’imparzialità.
ART. 28- CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.