Trasparenza Rifiuti Andora
Trasparenza Rifiuti Andora

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Andora

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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Andora

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Trasparenza Rifiuti Andora
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

Per informazioni in merito alla GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI rivolgersi all'UFFICIO AMBIENTE presso l'Ufficio Tecnico 


Telefono: 0182 - 68111




Per informazioni in merito alla TARI (Tassa Sui Rifiuti)  rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI 

ORARIO DI RICEVIMENTO:

 lunedì, giovedì e venerdì dalle  09.00 alle 13.00 - giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 


e-mail: antonella.riva@comunediandora.it

e-mail: lidia.vernazzano@comunediandora.it

e-mail: deborah.dalessandro@comunediandora.it

Telefono: 0182 - 6811207  -  6811278


e-mail: ufficiotributi@comunediandora.it


Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

Per informazioni in merito alla GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI rivolgersi all'UFFICIO AMBIENTE presso l'Ufficio Tecnico 

ORARIO DI RICEVIMENTO:

Telefono: 0182 - 68111




Per informazioni in merito alla TARI (Tassa Sui Rifiuti)  rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI 

RARIO DI RICEVIMENTO: lunedì, giovedì e venerdì dalle  09.00 alle 13.00 - giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 


e-mail: antonella.riva@comunediandora.it

e-mail: lidia.vernazzano@comunediandora.it

e-mail: deborah.dalessandro@comunediandora.it

Telefono: 0182 - 6811207  -  6811278



e-mail: ufficiotributi@comunediandora.it


Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

Tutte le informazioni relative al Calendario e agli Orari Raccolta Rifiuti sono reperibili al link sottostante.


Ritiro a Domicio dei Rifiuti Ingombranti - numero verde 800546354

L'Isola Ecologica, situata in Via Merula n. 6, è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 07.30 alle 11.30, il martedì e giovedì dalle 09.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00 


Ulteriori informazioni sono reperibili presso il link sottostante "Comune di Andora - Ufficio Ambiente".


Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Centro di Raccolta
Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 07.30 alle 11.30 (festivi esclusi)

SERVIZIO DI RACCOLTA DELL'OLIO ALIMENTARE USATO E DI FRITTURA 



Raccolta affidata alla ditta LISO S.r.l. con sede in via Albenga n. 13 - 17038 Villanova D'Albenga (SV) - sito internet https://www.lisosrl.it/


Stazioni di raccolta sul territorio:

- Via Fontana angolo Via Capri

- Via Dei Mille


RIFIUTI INGOMBRANTI


RITIRO A DOMICILIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - NUMERO VERDE 800546354

L'Isola Ecologica, situata in Via Merula n. 6, è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 07.30 alle 11.30, il martedì e giovedì dalle 09.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00.


Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA

(I dati riportati nei grafici sono scaricati automaticamente dal portale ISPRA, che riporta i dati del MUD, come da informazioni ricavabili dal loro sito https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=metodoru&width=1366&height=768)


Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
La pulizia delle strade (spazzamento)  viene effettuata dal lunedì al sabato dalle ore 06.00 alle ore 12.00 - in estate tutti i giorni (festivi inclusi) dalle ore 06.00 alle 12.00
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
ABITAZIONE CON 2 OCCUPANTI
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 267,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,88447
Tariffa variabile: € 165,91761
Quota fissa: € 0,88447 * 100 * (365/365) = € 88,45
Quota variabile: € 165,91761 * (365/365) = € 165,92
Totale imposta: € 88,45 + € 165,92 = € 254,36
Totale: € 254,36 + 5 % = € 267,08
Totale arrotondato: € 267,00
ABITAZIONE CON 5 OCCUPANTI
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 437,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,15735
Tariffa variabile: € 300,72566
Quota fissa: € 1,15735 * 100 * (365/365) = € 115,74
Quota variabile: € 300,72566 * (365/365) = € 300,73
Totale imposta: € 115,74 + € 300,73 = € 416,46
Totale: € 416,46 + 5 % = € 437,28
Totale arrotondato: € 437,00
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 812,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 2,51871
Tariffa variabile: € 5,21798
Quota fissa: € 2,51871 * 100 * (365/365) = € 251,87
Quota variabile: € 5,21798 * 100 * (365/365) = € 521,80
Totale imposta: € 251,87 + € 521,80 = € 773,67
Totale: € 773,67 + 5 % = € 812,35
Totale arrotondato: € 812,00
CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 224,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,69328
Tariffa variabile: € 1,43961
Quota fissa: € 0,69328 * 100 * (365/365) = € 69,33
Quota variabile: € 1,43961 * 100 * (365/365) = € 143,96
Totale imposta: € 69,33 + € 143,96 = € 213,29
Totale: € 213,29 + 5 % = € 223,95
Totale arrotondato: € 224,00

Si riportano alcuni esempi pratici di calcolo della TARI.

Le tariffe applicate negli esempi sono quelle relative alla Tari 2022.

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 7.252,76 t
Cluster: Comuni in zone litoranee con basso livello di benessere - € 62,2178
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 40,05%
Fattori di contesto del comune: € 89,4294800770347
Economie e diseconomie di scala: € 0,17493
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 0
Impianti di trattamento meccanico biologico: 5
Discariche: 7
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 42,98 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 0,00 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 10,20 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 51,27 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Si riporta di seguito l'estratto del Regolamento TARI (consultabile alla sezione 3.1.m) relativo alle Riduzioni e Agevolazioni:


Art. 20 -  Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a)      fabbricati rurali ad uso abitativo, posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli: riduzione del 30 %

b)     fabbricati ad uso abitativo occupati da residenti che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 20%.

c)      l’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: riduzione del 66%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono subordinate alla presentazione di apposita istanza su modelli predisposti dall’Ufficio tributi e si applicano dalla data di presentazione della stessa.  Coloro che già ne fruivano ai fini della TARSU  e TARES non devono ripresentare la dichiarazione.

3. La riduzione di cui al comma 1, lett. b)  non si applica ai coltivatori diretti o pensionati dell’agricoltura che godono di qualsivoglia altra agevolazione in forza di tale qualità.  Per fruire della suddetta riduzione alla domanda deve essere allegata copia della fattura di acquisto del sistema di compostaggio a nome del titolare dell’utenza, ovvero copia del modulo di adesione al progetto di compostaggio domestico promosso dal Comune.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. L’ufficio procede al recupero della maggiore imposta ai sensi di legge.


Art. 21 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 230 giorni nell’anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Omissis

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate alla presentazione di apposita istanza su modelli predisposti dall’Ufficio tributi e si applicano dalla data di presentazione della stessa. Coloro che già ne fruivano ai fini del precedenti tributi sui rifiuti non devono ripresentare la dichiarazione.

5. Omissis

6. Alle utenze non domestiche di cui alle Cat. 22 e 24 che abbiano rimosso dall’area di esercizio dell’attività e dai locali slot machine o altro tipo di “macchinette da gioco d’azzardo elettroniche” si applica una riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile.

7. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante la rimozione definitiva delle slot machine e si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

8. Omissis

9. Omissis

10. Omissis

11. Omissis

12. Omissis

13. Omissis

14. Omissis

15. Omissis

16. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. L’ufficio procede al recupero della maggiore imposta ai sensi di legge. Sono sufficienti due segnalazioni effettuate a cura dell’Ufficio con le quali si contestano modalità e quantità nella raccolta differenziata per far venir meno la riduzione richiesta.


Art. 22 – AGEVOLAZIONI “ANTISPRECO” per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, artigianali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale,  possono presentare richiesta di riduzione della TARI, mediante istanza di parte, a condizione che aderiscano al progetto promosso dal servizio politiche sociali del Comune di Andora, nelle modalità ivi stabilite.

2. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario, in conformità all’art. 16 della Legge n.166/2016, tenendo conto delle definizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), c), d), e) della medesima Legge n. 166/2016.

3. La riduzione tariffaria è pari a 0,50 euro/kg di beni alimentari, di cui è opportunamente documentata la cessione gratuita (in conformità alle condizioni di legge e del presente articolo), purché sussistano le seguenti condizioni:

a) sia prodotta l’istanza all’ufficio TARI entro il 30 gennaio  dell’anno successivo a quello di riferimento, con documentazione dell’avvenuta adesione al medesimo e comprovante le quantità di prodotto ceduto a titolo gratuito.

4. La misura massima della riduzione è pari al 20% della TARI (variabile) dovuta ed è applicata a consuntivo.


Art. 23 -  Riduzioni per rifiuti assimilati avviati a RICICLO E smaltiti in proprio

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo  smaltendo in proprio nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi della direttiva UE 2008/1998 “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini; il riciclo include alcune operazioni di recupero ma NON tutte: esclude ad esempio il recupero di energia, il ritrattamento di materiali per ottenere combustibili o materiali per operazioni di riempimento; inoltre deve condurre alla realizzazione di un prodotto finito (partendo da un rifiuto o direttamente o indirettamente, mediante la trasformazione dello stesso in materia prima secondaria e poi in prodotto finito).

3. La riduzione fruibile, si applica sulla quota variabile della tariffa ed è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al riciclo rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all’utenza non domestica (determinata dal prodotto del Kd assegnato*superficie totale) secondo la seguente formula

                                                                        Kg rifiuti riciclati

   Calcolo della % di recupero =    ----------------------------------------------------- * 100

                                                           Kd assegnato * Superficie tassabile

4. Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti riciclati, gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il mese di maggio dell’anno successivo, consegnando la copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

6. Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 70% della quota variabile. 

7. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

8. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione. 


Art. 24 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.


Art. 25 -  Agevolazioni a favore di soggetti in condizioni di particolare disagio economico

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni

a)  riduzione del 100% della parte fissa e variabile  per la sola abitazione di residenza a soggetti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento e non ricoverati in istituti;

b)  riduzione del 50% della parte fissa e variabile  per la sola abitazione di residenza a soggetti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità in misura superiore al 73% o comunque in misura almeno pari alla percentuale che abilita alla pensione di invalidità e non ricoverati in istituti, salvi i casi di cui alla precedente lett. a);

c)  riduzione del 50% della parte fissa e variabile  per una sola abitazione a soggetti non residenti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento e non ricoverati in istituti;

d)  riduzione del 25% della parte fissa e variabile  per una sola abitazione a soggetti non residenti nella cui famiglia anagrafica fanno parte soggetti portatori di handicap o disabili con invalidità in misura superiore al 73% o comunque in misura almeno pari alla percentuale che abilita alla pensione di invalidità e non ricoverati in istituti, salvi i casi di cui alla precedente lett. c);

e)  riduzione del 30% della parte fissa e variabile fabbricati rurali destinati ad abitazione di residenza utilizzata in modo effettivo e continuato da persone fisiche pensionate dell’agricoltura con un reddito da pensione non inferiore all’80% del reddito complessivo del soggetto, od al 60% del reddito complessivo del nucleo familiare;

f)   per le abitazioni con un unico occupante, ivi residente, che abbia compiuto i 65 anni di età, a condizione che presenti dichiarazione ISEE la riduzione della parte fissa e variabile come segue:

i)     ISEE inferiore ad € 7.000,00                                     riduzione del 100%

ii)     ISEE da € 7.001,00 ad € 9.000,00                             riduzione del 70%

iii)    ISEE da € 9.001,00 ad € 11.000,00                           riduzione del 60%

iv)    ISEE da € 11.001,00 ad € 13.000,00                         riduzione del 50%

v)     ISEE da € 13.001,00 ad € 15.000,00                         riduzione del 40%

vi)    ISEE da € 15.001,00 ad € 17.000,00                         riduzione del 30%

g)      Per le abitazioni con due occupanti, ivi residenti, che abbiano compiuto entrambi i 65 anni di età, a condizione che presentino dichiarazione ISEE come segue:

i)      ISEE inferiore ad € 10.500,00                                   riduzione del 100%

ii)     ISEE da € 10.501,00 ad € 13.500,00                         riduzione del 70%

iii)    ISEE da € 13.501,00 ad € 16.500,00                         riduzione del 60%

iv)    ISEE da € 16.501,00 ad € 19.500,00                         riduzione del 50%

v)     ISEE da € 19.501,00 ad € 22.500,00                         riduzione del 40%

vi)    ISEE da € 22.501,00 ad € 25.500,00                         riduzione del 30%

2. Per ottenere le esenzioni di cui al comma precedente i contribuenti devono presentare domanda diretta all’Ufficio Tributi  come da modello predisposto dall’Ufficio, corredata da idoneo documento d’identità.

3. La domanda presentata con le modalità di cui al comma precedente deve essere corredata:

o   per i punti a), b), c) e d) copia di un documento definitivo di riconoscimento dell’invalidità;

o   per il punto e) copia della documentazione attestante la titolarità di pensione derivante da attività agricola e copia della dichiarazione dei redditi della famiglia con le modalità di cui al successivo comma 6;

o    per i punti f) e g) copia della dichiarazione ISEE con le modalità di cui al successivo comma 6.

4. Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, sono applicate dalla data di presentazione della domanda.

5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro i termini di cui al successivo art. 29 il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo.

6. Le dichiarazioni ISEE di cui ai punti f) e g) e la dichiarazione dei redditi della famiglia di cui ai punti e) e k) vanno ripresentate annualmente al rinnovo delle stesse. In difetto si procederà al recupero del tributo dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia previste dalla vigente normativa.

7. Annualmente l’ufficio, a campione, effettua controlli per verificare la sussistenza dei requisiti.

8. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo sono coperte dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.


Art. 26 -  Agevolazioni a favore UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni

a.  riduzione del 100% della parte fissa e variabile per le strutture sportive del Comune, se gestite in forma diretta dal Comune, ovvero da Associazioni sportive in convenzione con il Comune;

b.  riduzione del 100% della parte fissa e variabile  per i locali e le aree utilizzati per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

c.  riduzione del 100% della parte fissa e variabile per i locali e le aree utilizzati da nuove imprese, ad esclusione dei locali C2, C6 e categorie A, nate nel periodo compreso fra l’1.01.2016 ed il 31.12.2020, per l’esercizio di nuove attività, per un periodo di cinque anni decorrenti dall’inizio dell’attività.

d.  riduzione del 30% della parte fissa e variabile per i fabbricati rurali strumentali adibiti a  magazzino utilizzati dagli agricoltori e dai pensionati dell’agricoltura con un reddito da pensione non inferiore all’80% del reddito complessivo del soggetto, od al 60% del reddito complessivo del nucleo familiare;

e.   riduzione del 50% della parte fissa e variabile per le attività che siano certificate in campo ambientale;

2. Per ottenere le esenzioni di cui al comma precedente i contribuenti devono presentare domanda diretta all’Ufficio Tributi come da modello predisposto dall’Ufficio, corredata da idoneo documento d’identità.

3. La domanda presentata con le modalità di cui al comma precedente deve essere corredata:

o   per il punto d) copia della documentazione attestante la titolarità di pensione derivante da attività agricola e copia della dichiarazione dei redditi della famiglia;

o    per il punto c) copia del DURC e copia denuncia INAIL, se soggetta, nel caso di apertura di nuova unità locale.

o  per il punto e) copia della certificazione ambientale posseduta in corso di validità;

4. Le agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, sono applicate dalla data di presentazione della domanda. Nell’ipotesi di cui al punto 1, lettera j) l’esenzione decorre dalla data di inizio attività dell’impresa risultante dalla visura camerale a condizione che la denuncia venga presentata regolarmente entro i termini di cui all’art. 4 della IUC e si applica per i cinque anni successivi alla data di inizio attività dell’impresa; per le domande presentate negli anni successivi a quello di inizio attività l’esenzione decorre dalla  presentazione della domanda e si applica per i cinque anni successivi alla data di inizio attività dell’impresa.

5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro i termini di cui al successivo art. 29 il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui al presente articolo.

6. Ai fini della riduzione di cui al punto 1, lett c) per nuova impresa si intende l’impresa, iscritta alla Camera di Commercio, che nasce nel periodo indicato (data da visura Camerale) con sede operativa in Andora o l’impresa che nel periodo indicato (data da visura Camerale) apre una nuova unità locale in Andora purché con almeno un dipendente o un socio lavoratore o un collaboratore familiare; per nuova attività si intende una attività completamente nuova, cioè non derivante da cessione o affitto d’azienda e non già esistente nel medesimo locale e/o immobile; per fruire dell’esenzione le imprese devono essere in regola con il DURC per tutto il periodo.

7. I DURC e le denunce INAIL o “denunce salari” o “denunce cantiere” vanno ripresentate annualmente al rinnovo delle stesse. In difetto si procederà al recupero del tributo dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste dall’art. 14, comma 41, del D.L. 201/2011.

8. Gli uffici, nel provvedimento di concessione dell’agevolazione, faranno presente ai contribuenti l’obbligo degli adempimenti di cui al precedente paragrafo.

9. Annualmente l’ufficio, a campione, effettua controlli per verificare la sussistenza dei requisiti.

10. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente articolo sono coperte dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.


Art. 27-  RIDUZIONI COVID - 19.

1. Per il solo anno 2021, tenuto conto dei provvedimenti restrittivi emessi nel periodo dell’emergenza sanitaria, sia nei confronti delle persone che nei confronti delle attività, sono previste le seguenti riduzioni della sola parte variabile della tassa:


CATEGORIA

DESCRIZIONE

% riduzione

     1

Musei scuole biblioteche associazioni

16

    4

Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi

25

    5

Stabilimenti balneari, piscine e simili

16

    6

Esposizioni Autosaloni

25

    7

Alberghi locande, case per ferie, agriturismo con ristorante

45

    8

Alberghi locande, case per ferie, agriturismo senza

ristorante

45

11

Uffici, agenzie

25

12

Banche ed istituti di credito, studi professionali

25

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

ferramenta, e altri beni durevoli

25

14

Edicola farmacia tabaccherie plurilicenze, limitatamente

alle edicole

25

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,

cappelli e ombrelli, antiquariato

25

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,

estetista

25

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

25

21

Attività artigianali di produzione beni specifici, laboratori

di gelateria

25

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub

70

23

Mense, birrerie, amburgherie

70

24

Bar, caffè, pasticceria gelateria con somministrazione,

torrefazione con somministrazione

70

25

Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi formaggi,

generi alimentari limitatamente agli esercizi di vicinato

25

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

gastronomie, macellerie

25

30

Discoteche, night club sale gioco, luna park, giostre e

giochi – esclusivamente per le attività al chiuso

100



2. Agli ampliamenti concessi ai titolari di attività di somministrazione nell’anno 2021 finalizzati unicamente al mantenimento del distanziamento sociale non si applica la TARI;

3. Le predette riduzioni vengono applicate d’ufficio per il solo anno 2020 in sede di richiesta di pagamento della tassaLe predette riduzioni vengono applicate d’ufficio per il solo anno 2021 in sede di richiesta di pagamento della tassa


Art. 28-  Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.



Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita

Ai contribuenti viene inviato a domicilio l’avviso di pagamento con allegato il modello F24 per il versamento, pagabile presso tutti gli sportelli Bancari e Postali e tramite agenti della riscossione o eventualmente tramite Home Banking.

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
31/08/2022
50,00%
2° rata
30/11/2022
50,00%
Unica
31/08/2022
100,00%

Per l'annualità 2021, l'importo dovuto è ripartito in rate con le seguenti scadenze:

-  1^ rata

scadenza 31 Agosto 2021

- 2^ rata

scadenza 30 Novembre 2021

- rata unica

 scadenza 31 Agosto 2021




Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

Art. 36 – attività di controllo e accertamento

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi da 692 a 702 della  legge 27 dicembre 2013 n .147 e nell’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultanti dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 percento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 3, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Non si procede all'emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12,00.

8. Ai sensi dell’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L’avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l’atto è ricevuto.

9. Ai sensi dell’art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L’accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

10. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

11. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c..

12. Si applica l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente, sulla base della disciplina del Regolamento Generale delle Entrate.

13. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.


Art. 39 – ravvedimento operoso

1. Il contribuente può applicare anche alla TARI l’istituto del ravvedimento operoso  come previsto dal D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019.

2. Il contribuente che desidera ravvedersi è tenuto prioritariamente a presentare la propria denuncia all’Ufficio tributi  indicando la volontà di ravvedersi per il periodo indicato nella denuncia stessa, unitamente al pagamento del dovuto.

3. Per sanare la propria posizione tributaria (rimediando ad un errore, ad una omissione  o ad un ritardo), il contribuente deve corrispondere:

  • il tributo non versato (o non interamente versato);
  • la sanzione;
  • gli interessi legali.
4. Qualora il contribuente non fosse in grado da solo di determinare correttamente il dovuto, l’ufficio predispone i conteggi e prepara gli F24. In questo caso il contribuente deve provvedere al pagamento entro 5 giorni dalla comunicazione degli importi da parte dell’Ufficio.

5. L’istituto è applicabile a condizione che:

  • la violazione non sia già stata constatata dall’ufficio;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
  • non siano iniziate altre attività amministrative d’accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.

6. le tipologie di ravvedimento previste dalla vigente normativa sono:

  • ravvedimento sprint: la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
  • ravvedimento breve: la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all’1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
  • ravvedimento medio o trimestrale: la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all’1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
  • ravvedimento lungo o annuale: la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
  • ravvedimento lunghissimo o biennale: la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
  • ravvedimento ultra-biennale: la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo (pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Il CODICE COMUNE (Belfiore) del Comune di Andora è A278.

Il versamento della TARI, effettuato tramite modello F24 allegato all'avviso, utilizza il seguente codice tributo:

3944: Tari - tassa sui rifiuti;

Per eventuali recuperi d'imposta, i codici tributo (F24) sono:

3945: interessi su Tari - tassa sui rifiuti;
3946: sanzioni su Tari - tassa sui rifiuti.


Nel caso in cui ci si accorga di aver effettuato un versamento con un codice ente diverso da A278 (Andora):

- se l'errore di digitazione è stato fatto da parte di un intermediario (banca, posta, ecc), bisogna verificare il versamento e nel caso lo stesso intermediario dovrà provvedere ad annullare la delega di pagamento emessa e riemetterla con codice ente corretto. In questo modo il versamento viene automaticamente sottratto al comune sbagliato e riversato a noi.


- se l'errore di digitazione è stato causato dal contribuente, ad esempio tramite compilazione del modello F24 sulla propria Home Banking, il contribuente dovrà rivolgersi al comune per la verifica del pagamento, oppure verificare a quale ente sono stati accreditati i soldi, accedendo al proprio cassetto fiscale. A seguito di questa verifica, il contribuente invierà poi richiesta di riversamento all'ente errato, che dovrà procedere al riversamento attraverso un  "girofondi Bankitalia in contabilità speciale n. 182802" e non con bonifico. IBAN: IT 71 O 01000 03245 143300182802

Stessa cosa farà il Comune di Andora se riceve un versamento indebito.




Per eventuali comunicazioni in merito a variazioni di metratura, chiusura o variazioni di utenze, o più in generale variazioni nei dati relativi all'utente o all'utenza, si può contattare l'Ufficio Tributi che seguirà il contribuente nella presentazione delle relative denunce e, se dovuto, ricalcolerà l'importo dell'avviso emesso.
Può essere utile visitare la pagina relativa alla TARI sul sito del Comune di Andora (link riportato in basso).


Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Andora è collocato all'interno dello Schema regolatore
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

ART. 29 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE 

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento. 

2. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. 

3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.

4. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare: 


  •  l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 
  •  la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; 
  •  il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 


5. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione. 

6. La dichiarazione deve essere presentata: 


  • per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo; 
  • per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge; 
  • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. 
  • negli alti casi dal proprietario o da un comproprietario con vincolo di solidarietà. 


7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. 


ART. 30 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE E COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI 

1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve essere presentata per tutti gli immobili (precisando l’unità principale e le relative pertinenze collegate) e indica l’eventuale richiesta di esclusione, nei casi di inutilizzabilità di cui al precedente art. 7, per motivi oggettivi e documentati. 

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: 

    a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia o di altro membro della famiglia; 

    b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza che non            può mai essere inferiore al suo nucleo famigliare di residenza/provenienza; 

    c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree; 

    d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; 

    e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; 

    f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; 

    g) il titolo di occupazione dell’immobile (proprietà, locazione, comodato, altro). 

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: 

    a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita                  I.V.A.,  codice ATECO dell’attività, sede legale); 

    b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); 

    c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree; 

    d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; 

    e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

    f) il titolo di occupazione dell’immobile (proprietà, locazione, comodato, altro). 

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, unitamente alla copia del suo documento di identità è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata via fax o in via telematica con posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. 

5. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta l’inefficacia della medesima con possibilità per il Comune di agire in accertamento. Comune di Andora - Regolamento Tassa Sui Rifiuti. 28 6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.