Trasparenza Rifiuti Ancona
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Ancona

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Trasparenza Rifiuti Ancona
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
ABITAZIONE CON 2 OCCUPANTI
Per un'utenza Domestica di 85mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 207,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,16
Tariffa variabile: € 98,32
Quota fissa: € 1,16 * 85 * (365/365) = € 98,60
Quota variabile: € 98,32 * (365/365) = € 98,32
Totale imposta: € 98,60 + € 98,32 = € 196,92
Totale: € 196,92 + 5 % = € 206,77
Totale arrotondato: € 207,00
ABITAZIONE CON 4 OCCUPANTI
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 0,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
Totale arrotondato: € 0,00
BAR , PASTICCERIE
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 0,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
Totale arrotondato: € 0,00
UFFICI, AGENZIE
Per un'utenza Non domestica di 150mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 0,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
Totale arrotondato: € 0,00


L’imposta da corrispondere è commisurata ad anno solare e computata in base al periodo effettivo di occupazione o detenzione dei suddetti locali o aree scoperte espresso in giorni.

L’Imposta si compone di una quota fissa e di una quota variabile.

La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, mentre la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Per il calcolo della TARI, occorre tener conto che il tributo prevede la distinzione tra utenze domestiche (locali ad uso abitativo) e le utenze non domestiche (attività produttive, commerciali, di servizi, enti e associazioni).

Per le UTENZE DOMESTICHE, la tariffa varia in ragione della superficie dell’immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l’immobile. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare (art. 15 del Regolamento comunale TARI).

Per le UTENZE NON DOMESTICHE, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali/area e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta.

All’importo del Tributo comunale, occorre infine aggiungere il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 pari al 5% del tributo comunale


Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 50.213,04 t
Cluster: Poli Urbani - € 38,49239349
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 57,22%
Fattori di contesto del comune: € 117,3274791
Economie e diseconomie di scala: € 0,02628
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 0
Impianti di trattamento meccanico biologico: 6
Discariche: 9
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 79,763 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 0%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 15,09%
Rifiuti smaltiti in discarica: 47,87%
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 25 - Altre agevolazioni

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il tributo relativamente alle utenze domestiche è ridotto in base alla dichiarazione ISEE, a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona con le seguenti modalità:

-        riduzione del 70% da 0 a 5.000;

-        riduzione del 50% da 5.001 a 10.000;

-        riduzione del 25% da 10.001 a 20.000;

-        riduzione del 10% da 20.001 a 25.000.

2. La riduzione si applica esclusivamente per l’abitazione dove il soggetto passivo possiede la residenza anagrafica.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e devono essere dichiarate annualmente su apposito modello predisposto dall’ufficio entro la data del 30 settembre.

4. In caso di violazione amministrativa accertata e ripetuta per motivi inerenti le modalità di smaltimento dei rifiuti, il soggetto accertato decade dalla riduzione per l’intero anno.

5. Ulteriori riduzioni possono essere stabilite entro l’atto di approvazione del preventivo e devono trovare finanziamento in apposite poste del bilancio comunale.


Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
16/05/2023
50,00%
2° rata
02/12/2023
50,00%
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 32 - Riscossione


1. La tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, anche tramite canali telematici offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, o attraverso altri canali secondo le disposizioni normative vigenti in materia al momento dell’emissione.

2. Il soggetto gestore provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze e tutti gli elementi previsti dall’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. L’avviso di pagamento dovrà inoltre contenere tutti gli obblighi deliberati in materia di trasparenza da ARERA. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi scadenza 16 maggio e il 2 dicembre. La prima rata è dovuta a titolo di acconto e determinata in misura pari al 50% della tassa dovuta con le tariffe deliberate per l’anno precedente, mentre l’ultima rata viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l’anno di riferimento. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Fermo restando il sopradescritto meccanismo di versamento, solo per l’anno 2021, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, le scadenze di pagamento sono le seguenti: 30 settembre e 2 dicembre, salvo diverse disposizioni in merito previste da provvedimenti di natura legislativa nazionale se più favorevoli per il contribuente.

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7. Nell’ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l’emissione degli avvisi di pagamento, il soggetto gestore potrà inviare appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato in due rate con scadenze indicate nei medesimi avvisi.

8. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente comma 3 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo (predisposto dal soggetto gestore per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque seguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, in caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il soggetto gestore provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo come indicato nel precedente articolo 35, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

10. Per le somme liquidate ai sensi dell’articolo 35 del presente regolamento se non versate entro termini, si provvederà alla riscossione coattiva sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 1, commi 792-804, della Legge 27 dicembre 2019, 160.

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 36 - Sanzioni ed interessi


1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 35 comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. In caso si denuncia tardiva si applicano le sanzioni al minimo edittale.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.


Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

I contribuenti possono segnalare errori mediante una delle seguenti modalità:

·         Portale telematico LINKmate

·         Pec

·         Posta ordinaria

·         Sportello al pubblico

·         Numero verde.


A titolo esemplificativo, il contribuente può presentare un’istanza ad Ancona Entrate, segnalando:

a)      la mancata rendicontazione del versamento;

b)      l’errata quantificazione del numero dei componenti del nucleo familiare;

c)      il mancato inserimento di una riduzione regolarmente presentata.

Il contribuente è tenuto a presentare apposita istanza, utilizzando il modello “Istanza di autotutela”.

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

È possibile ricevere l’avviso di pagamento TARI in formato digitale.

Se il contribuente intende ricevere l’avviso di pagamento TARI via posta elettronica, può accedere a LINKMate (nel menù a sinistra cliccare su “Dati Anagrafici” e nella sezione “Indicare le comunicazioni e/o i documenti in formato PDF che si desidera ricevere via mail” flaggare sui seguenti campi:

·         Consenso alla ricezione digitale degli inviti TARI.

·         Ricevi gli avvisi TARI in formato PDF al seguente indirizzo àinserire l’indirizzo e-mail.

ed infine cliccare su “Salva”.

In alternativa, il contribuente può inviare ad Ancona Entrate il modulo “Comunicazione della propria casella di posta elettronica”, mediante una delle seguenti modalità di trasmissione:

·         indirizzo PEC anconaentrate@pec.anconaentrate.it

·         sportelli al pubblico di Ancona Entrate;

·         posta ordinaria.

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Ancona è collocato all'interno dello Schema regolatore
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

Ai fini TARI il contribuente è tenuto a presentare la richiesta di attivazione, variazione e cessazione TARI, utilizzando l’apposito modello.

Il modello, compilato in tutti i suoi campi e sottoscritto, può essere trasmesso utilizzando una delle seguenti modalità di presentazione:

  • consegnato a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
  • spedito in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento A.R., ad Ancona Entrate Srl, via dell'Artigianato n. 4, 60127 Ancona;
  • a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it
  • a mezzo fax al n. 071-2832119
  • mediante LinkMate accessibile dall’home page del sito web di Ancona Entrate Srl all’indirizzo https://anconaentrate.it

“LINKmate” è lo sportello telematico multifunzione capace di erogare alla cittadinanza tutti i servizi informativi e operativi dello sportello fisico dell’ufficio TARI, 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, da una qualunque postazione connessa ad internet, raggiungibile dall’home page del sito web di Ancona Entrate Srl all’indirizzo https://anconaentrate.it.