Trasparenza Rifiuti Anacapri
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Anacapri

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Comune di Anacapri

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Trasparenza Rifiuti Anacapri
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade


Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Lavaggio strade

NUMERO VERDE 800 861 233


Ruolo del gestore: Raccolta e trasporto rifiuti


Indirizzo: Via Caprile n. 30 -  80071 Anacapri (NA)
Telefono : 0818387224- 081837236- 0814247429
Mail       : ufficioamministrativo@anacapriservizi.it, 

Ruolo del gestore: Lavaggio strade

Indirizzo: Via Caprile 30 – 80071 Anacapri (NA)
Telefono : 0818387224 – 0818387236 - 0814247429
Mail       : ufficiotecnico@anacapriservizi.it


Ruolo del Comune di Anacapri: Gestione tariffe

Indirizzo: Via Caprile n. 30 -  80071 Anacapri (NA)
Telefono : 0818387233
Mail       : ufficiotributi@comunedianacapri.it 

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
È possibile scaricare il modulo, di seguito riportato, per le dovute comunicazioni di cui sopra

La richiesta può essere presentata alla Società Anacapri Servizi s.r.l.:
-  via mail all’indirizzo: ufficioamministrativo@anacapriserviz.it
- via Pec: anacapriservizi@certificazioneposta.it
- posta ordinaria: Anacapri Servizi s.r.l. Unipersonale Via Caprile n. 30, 80071 Anacapri (NA)
- presentandosi direttamente allo sportello aperto nei seguenti giorni:

Martedì 10-12:30
Giovedì 10-12:30
Sabato 10-12:30

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Conferimento Frazione Umido
mercoledì:
dalle ore 21:00 alle ore 24:00 (ritiro giorno successivo)
domenica:
dalle ore 21:00 alle ore 24:00 (ritiro giorno successivo)
Conferimento multimateriale
lunedì:
dalle ore 21:00 alle ore 24:00 (ritiro giorno successivo)
giovedì:
dalle ore 21:00 alle ore 24:00 (ritiro giorno successivo)
Conferimento vetro
giovedì:
dalle ore 21:00 alle ore 24:00 (ritiro giorno successivo)
Conferimento verde
domenica:
dalle ore 21:00 alle ore 24:00 (ritiro giorno successivo max 2 sacchi acquistati presso gli uffici societari)
Conferimento indifferenziato ed ingombranti autorizzati
martedì:
dalle ore 21:00 alle ore 24:00 (ritiro giorno successivo)
Conferimento carta e cartone
venerdì:
dalle ore 21:00 alle ore 24:00 (ritiro giorno successivo)
Le utenze situate nel centro storico ( via G. Orlandi, via Trieste e Trento e Via San Nicola) conferiscono i propri rifiuti dalle ore 06:00 alle ore 8:00 del giorno di ritiro.

La consegna dei Kit per la raccolta differenziata per tutte le utenze (domestiche e commerciali) viene effettuata nei seguenti giorni:
Martedì, giovedì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30 presso la sede della Società.

Per le utenze commerciali, possono conferire tutte le frazioni ad eccezione degli imballaggi in vetro e di ingombranti, tutti i giorni adeguatamente differenziati 

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Non sono attive campagne straordinarie.
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Si riporta, di seguito, il materiale informativo per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Testo coordinato ai sensi dell’art.5 del TQRIF allegato A alla deliberazione 18 Gennaio 2022 15/2022/R/rif
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Per verificare il calendario relativo allo spazzamento delle strade scaricare il documento di seguito riportato.
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili

Ai sensi dell’articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita in tutti i comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Il tributo è corrisposto in base alle tariffe approvate. Per l’anno 2022 le tariffe sono state approvate con D.C.C. n. 71 del 29.12.2021.


Il tributo è composto da una quota fissa e da una quota variabile, commisurata ad anno solare, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. 

Le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e non domestiche, per le utenze domestiche (famiglie) la parte variabile tiene conto del numero dei componenti familiari.


E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, nella misura del 5%, stabilita dalla Città Metropolitana di Napoli, sull’importo del tributo. 


Il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti è stato approvato con D.C.C. n. 37 del 30.06.2021.


 L’art. 21 del Regolamento prevede una riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche che effettuano il “compostaggio domestico”.

          Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini della T.I.A. Qualora il compostaggio sia limitato allo sfalcio, la riduzione è determinata nella misura del 15% della quota variabile della tariffa del tributo.

           Le suddette agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.  


L’art. 22 del Regolamento prevede la riduzione  della tariffa è concessa sulla parte variabile in ragione del 30% alla sola categoria degli stabilimenti balneari.

          Ulteriore riduzione del 30% sulla parte fissa è concessa alla categoria degli stabilimenti balneari che provvedano a propria cura e spese a conferire i rifiuti differenziati e indifferenziati direttamente al gestore del servizio in centri o luoghi individuati dallo stesso.

          Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato, che ogni anno entro il 30 giugno devono presentare la dichiarazione all’ufficio Tari, salvo che non sia presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione.
          Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni.


L'art. 20 del Regolamento prevede una riduzione per i residenti all’estero già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

       Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio  dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

      La suddetta riduzione tariffaria compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno della condizione che da diritto all’applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione  cessa comunque alla data in cui viene meno la condizioni per la fruizione, anche se non dichiarata.





Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 4.040,07 t
Cluster: Comuni a forte vocazione turistica con alto livello di benessere, bassa densità abitativa e con localizzazione prevalente in zone montane o litoranee - € 78,9412
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 72,11%
Fattori di contesto del comune: € 58,0632790345402
Economie e diseconomie di scala: € 0,32822
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 1
Impianti di trattamento meccanico biologico: 6
Discariche: 0
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 56,65 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 35,69 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 6,84 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 0,00 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Il Comune nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, con la D.C.C. n. 30 DEL 27.07.2022, ha deliberato in favore delle famiglie residenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, il rimborso pari al 40% della tariffa (parte fissa e variabile).

Le condizioni per poterne accedere sono le seguenti:


1)       di essere residente nel Comune di Anacapri ininterrottamente dal 01/01/2012;

2)       di aver provveduto al pagamento dell’avviso di  pagamento relativo alla tariffa sui rifiuti per l’anno 2022;

3)       di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a)       nucleo familiare, non proprietario di nessun fabbricato e con abitazione di residenza in locazione, con presenza di invalidi civili con età fino a 65 anni, con un ISEE familiare fino a € 17.000,00;

b)       nucleo familiare, proprietario solo della casa di abitazione, con presenza di invalidi civili con età fino a 65 anni, con un ISEE familiare fino a € 14.000,00;

c)       nucleo familiare, non proprietario di nessun fabbricato e con abitazione di residenza in locazione, con un ISEE familiare fino a € 14.000,00;

d)       nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni, proprietario esclusivamente della casa di abitazione con reddito familiare  fino a € 12.000,00 oltre l’abitazione principale;

e)       nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni, non proprietario di nessun fabbricato e con abitazione di residenza in locazione, con reddito familiare fino € 17.000,00;


Per l'anno 2022 è stato inoltre previsto il bonus sociale Tari,  consistente nel rimborso del 40% della parte variabile della tariffa rifiuti, per le utenze domestiche che appartengono: 


- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;

- ad un nucleo familiare con almeno quattro figli a carico ed indicatore ISEE non superiore a 20.000;

- ad un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.


Per ottenere le suddette agevolazioni i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta all’Ufficio tributi, che procederà all’istruttoria della pratica.



Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti

Con la D.C.C. n. 71 del 29.12.2021 è stato approvato il piano economico finanziario e determinazione delle misure della tariffa per la tassa rifiuti per l’anno 2022



In data 30.06.2021 il Consiglio Comunale con D.C.C. n. 37 ha approvato il Regolamento Tari che è entrato in vigore dal 01.01.2021.


Regolamento TARI o regolamento per l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva

ART. 27

DICHIARAZIONE TARI

1.        I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2.        Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3.        I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 30 giorni dall’inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC.

4.        Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine  30 giorni da quello nel quale si sono verificate le modificazioni

5.        La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a.    Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica mail/pec;

b.    Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

c.    Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;

d.   Numero degli occupanti i locali;

e.    Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

f.     La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a.    Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, recapito telefonico;

b.    Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c.    Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;

d.   Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e.    Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

f.     Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

g.    La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6.        La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

7.        Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso.

8.        In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.


Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Moduli precompilati trasmessi in allegato all'avviso di pagamento

Per l'anno 2022 il pagamento della TARI è così ripartito:

- 30.07.2022 scadenza I rata ed unica soluzione;

30.09.2022 scadenza II rata;

- 30.11.2022 scadenza III rata


Gli avvisi di pagamento, con l'indicazione dell'importo da versare ed i modelli F24 precompilati, sono stati spediti a mezzo raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata.


Eventuali copie possono essere richieste ai seguenti indirizzi:

mail - ufficiotributi@comunedianacapri.it

pec - tributi.comunedianacapri@pec.it

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso

All’avviso di pagamento inviato saranno allegati n. 4 modelli F24 relativi all’unica soluzione e n. 3 rate.

Per l'anno 2022 il pagamento della TARI è così ripartito:

30.07.2022 scadenza I rata ed unica soluzione;

30.09.2022 scadenza II rata;

30.11.2022 scadenza III rata;


Si rammenta che ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate, entro il termine di scadenza del pagamento dell’ultima rata, è possibile chiedere una maggiore rateizzazione dell’importo complessivo ovvero dell’importo residuo.


Il provvedimento di rateizzazione è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, individuabile in una delle seguenti fattispecie:

a)l’importo richiesto complessivamente superi complessivamente la misura del 5% del reddito imponibile IRPEF dichiarato dal debitore e dal coniuge per l’anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;
b)trattandosi di impresa, o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.



Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

Il Comune di Anacapri invia gli avvisi di pagamento Tari e mezzo di posta Raccomandata A/R oppure a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Pertanto dalla data di scadenza dell'ultima rata, per tutti gli avvisi regolarmente notificati, relativi ad omessi/parziali versamenti, vengono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale.

La lista dei contribuenti morosi viene  trasmessa alla società Area srl per la riscossione coattiva.

La società concessionaria per la riscossione coattiva applicherà, sull'importo da riscuotere, la sanzione del 30% prevista dal D.Lgs n. 471/1997, gli interessi calcolati al tasso legale oltre gli oneri per la riscossione. 

Fino al ricevimento dell'avviso di accertamento da parte della società concessionaria per la riscossione coattiva,  il contribuente può sanare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso.




Si rammenta che ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate, entro il termine di scadenza del pagamento dell’ultima rata, è possibile chiedere una maggiore rateizzazione dell’importo complessivo ovvero dell’importo residuo.

Il provvedimento di rateizzazione è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, individuabile in una delle seguenti fattispecie:

a)l’importo richiesto complessivamente superi complessivamente la misura del 5% del reddito imponibile IRPEF dichiarato dal debitore e dal coniuge per l’anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;
b)trattandosi di impresa, o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.



Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Il rimborso della Tari versata e risultata non dovuta è disposta con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario su richiesta del contribuente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. 

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento, utilizzando il modello allegato - Richiesta di rimborso.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza oppure emette una nota di rimborso e l'importo verrà compensato da quanto dovuto per la Tari per l'annualità successiva.


S'invitano i contribuenti a verificare che i dati concernenti la superficie (mq), il numero di componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche residenti)  e l'intestazione dell'avviso siano corretti.

Qualora non fossero corrispondenti, è necessario comunicare tempestivamente all’Ufficio Tributi del Comune i dati esatti, mediante l'utilizzo del modello allegato - Richiesta correzione_annullamento avviso di pagamento. 


Ricordiamo che per la TARI deve essere presentata regolare dichiarazione sia per denunciare l'inizio dell'occupazione/detenzione di un immobile, sia per le successive variazioni/cessazioni.

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico, a mezzo PEC,  degli avvisi di pagamento, delle eventuali comunicazioni, occorre trasmettere la richiesta di cui al file sotto riportato. 


Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.

NUMERO VERDE 800 861 233

attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14

Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Anacapri è collocato all'interno dello Schema regolatore I
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.