Ai sensi dell’articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita in tutti i comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Il tributo è corrisposto in base alle tariffe approvate. Per l’anno 2019 le tariffe sono state approvate con D.C.C. n. 37 del 19.12.2018.
Il tributo è composto da una quota fissa e da una quota variabile, commisurata ad anno solare, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
Le due quote della tariffa sono calcolate utilizzando le formule previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e non domestiche, per le utenze domestiche (famiglie) la parte variabile tiene conto del numero dei componenti familiari.
E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, nella misura del 5%, stabilita dalla Provincia di Napoli, sull’importo del tributo.
Per l'anno 2020 sono state confermate le tariffe applicate per il 2019.
L’art. 14D del Regolamento IUC prevede una riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche che effettuano il “compostaggio domestico”.
Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini della T.I.A. Qualora il compostaggio sia limitato allo sfalcio, la riduzione è determinata nella misura del 15% della quota variabile della tariffa del tributo.
Le suddette agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
L’art. 16 D del Regolamento IUC prevede la riduzione della tariffa è concessa sulla parte variabile in ragione del 30% alla sola categoria degli stabilimenti balneari.
Ulteriore riduzione del 30% sulla parte fissa è concessa alla categoria degli stabilimenti balneari che provvedano a propria cura e spese a conferire i rifiuti differenziati e indifferenziati direttamente al gestore del servizio in centri o luoghi individuati dallo stesso.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni.
Il comma 4 prevede una riduzione per i cittadini italiani residenti all’estero già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Sulla predetta unità immobiliare la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. Gli aventi diritto, per poter usufruire della riduzione, devono presentare al Comune il modello di comunicazione predisposto dall’ufficio tributi. L’agevolazione decorre dall’anno di presentazione del modello.
Il Comune nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, con la D.C.C. n. 60 del 18.12.2019, ha deliberato in favore delle famiglie residenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, il rimborso pari al 40% della tariffa (parte fissa e variabile).
Le condizioni per poterne accedere sono le seguenti:
1) di essere residente nel Comune di Anacapri ininterrottamente dal 01/01/2010;
2) di aver provveduto al pagamento dell’avviso di pagamento relativo alla tariffa di igiene ambientale per l’anno 2020;
3) di trovarsi in una delle seguenti situazioni (barrare la casella corrispondente):
a) nucleo familiare, non proprietario di nessun fabbricato e con abitazione di residenza in locazione, con presenza di invalidi civili con età fino a 65 anni, con un ISEE familiare fino a € 17.000,00;
b) nucleo familiare, proprietario solo della casa di abitazione, con presenza di invalidi civili con età fino a 65 anni, con un ISEE familiare fino a € 14.000,00;
c) nucleo familiare, non proprietario di nessun fabbricato e con abitazione di residenza in locazione, con un ISEE familiare fino a € 14.000,00;
d) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni, proprietario esclusivamente della casa di abitazione con reddito familiare fino a € 12.000,00 oltre l’abitazione principale;
e) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni, non proprietario di nessun fabbricato e con abitazione di residenza in locazione, con reddito familiare fino a € 17.000,00.
Con la D.C.C. n. 28 del 14.10.2020 è stata prevista un'ulteriore agevolazione per le utenze domestiche consistente in un Bonus pari al 40% della quota variabile della Tari a favore degli utenti appartenenti:
- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
- ad un nucleo familiare con almeno quattro figli a carico ed indicatore ISEE non superiore a 20.000;
- ad un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.
Per ottenere le suddette agevolazioni i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta all’Ufficio tributi, che procederà all’istruttoria della pratica.
Con la D.C.C. n. 59 del 18.12.2019 sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe del 2019.
Con la D.C.C. n. 29 del 14.10.2020, a seguito della chiusura delle attività per un periodo di tre mesi, è stata prevista una riduzione pari al 25% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche ad eccezione di quelle che sono state regolarmente aperte durante il periodo di lockdown.
Art. 19.D – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
1. Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax e data di trasmissione a mezzo PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione , la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
Per l'anno 2020 il pagamento della TARI è così ripartito:
- 15.11.2020 scadenza I rata ed unica soluzione;
- 15.01.2021 scadenza II rata;
- 15.03.2021 scadenza III rata;
Gli avvisi di pagamento, con l'indicazione dell'importo da versare ed i modelli F24 precompilati, sono stati spediti a mezzo raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata.
All’avviso di pagamento inviato saranno allegati n. 4 modelli F24 relativi all’unica soluzione e n. 3 rate.
Per l'anno 2020 il pagamento della TARI è così ripartito:
- 15.11.2020 scadenza I rata ed unica soluzione;
- 15.01.2021 scadenza II rata;
- 15.03.2021 scadenza III rata;
Si rammenta che ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate, entro il termine di scadenza del pagamento dell’ultima rata, è possibile chiedere una maggiore rateizzazione dell’importo complessivo ovvero dell’importo residuo.
Il provvedimento di rateizzazione è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, individuabile in una delle seguenti fattispecie:
Il Comune di Anacapri invia gli avvisi di pagamento Tari e mezzo di posta Raccomandata A/R oppure a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Pertanto dalla data di scadenza dell'ultima rata, per tutti gli avvisi regolarmente notificati, relativi ad omessi/parziali versamenti, vengono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale.
La lista dei contribuenti morosi viene trasmessa alla società Area srl per la riscossione coattiva.
La società concessionaria per la riscossione coattiva applicherà, sull'importo da riscuotere, la sanzione del 30% prevista dal D.Lgs n. 471/1997, gli interessi calcolati al tasso legale oltre gli oneri per la riscossione.
Fino al ricevimento dell'avviso di accertamento da parte della società concessionaria per la riscossione coattiva, il contribuente può sanare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso.
Nel link sottostante si possono trovare tutte le informazioni per il calcolo del ravvedimento operoso.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate, entro il termine di scadenza del pagamento dell’ultima rata, è possibile chiedere una maggiore rateizzazione dell’importo complessivo ovvero dell’importo residuo.
Il provvedimento di rateizzazione è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, individuabile in una delle seguenti fattispecie:
Il rimborso della Tari versata e risultata non dovuta è disposta con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario su richiesta del contribuente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento, utilizzando il modello allegato - Richiesta di rimborso.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza oppure emette una nota di rimborso e l'importo verrà compensato da quanto dovuto per la Tari per l'annualità successiva.
S'invitano i contribuenti a verificare che i dati concernenti la superficie (mq), il numero di componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche residenti) e l'intestazione dell'avviso siano corretti.
Qualora non fossero corrispondenti, è necessario comunicare tempestivamente all’Ufficio Tributi del Comune i dati esatti, mediante l'utilizzo del modello allegato - Richiesta correzione_annullamento avviso di pagamento.
Ricordiamo che per la TARI deve essere presentata regolare dichiarazione sia per denunciare l'inizio dell'occupazione/detenzione di un immobile, sia per le successive variazioni/cessazioni.
Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico, a mezzo PEC, degli avvisi di pagamento, delle eventuali comunicazioni, occorre trasmettere la richiesta di cui al file sotto riportato.