Ai sensi dell'art. 1, comma 652, Legge 147/2013 la tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti.
La tariffa ordinaria viene ridotta del:
a) 30% per abitazioni con unico occupante residente nel Comune;
b) 30% per locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a SEI mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
c) 50% per spiagge libere organizzate e spiagge libere attrezzate per cui, ai sensi della normativa vigente, deve essere riservato al libero accesso il cinquanta per cento della superficie in concessione;
d) 15 % per abitazioni di residenza di soggetti che effettuano attività di compostaggio, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 390 del 14/12/18;
e) 30% per stabilimenti balneari, ed eventuali chioschi annessi, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a SETTE mesi dell'anno;
f) 100% per le attività commerciali, artigianali e di somministrazione per il PRIMO anno di attività.
La riduzione di cui alla lett. a) trova applicazione se i requisiti sono posseduti alla data del 1 Gennaio dell'anno di imposta per la quale la domanda viene presentata.
Le riduzioni di cui alle lett. b), c), e) trovano applicazione sulla tariffa annuale. In sede di prima dichiarazione la riduzione non può trovare applicazione qualora venga dichiarata una data di inizio occupazione successiva al 1 Gennaio dell'anno di riferimento.
La riduzione di cui alla lett. d) trova applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello della data di presentazione della apposita domanda.
La riduzione di cui alla lett. f) trova applicazione per le aperture di unità locali, sia ex novo sia a seguito di subingresso in azienda, a condizione che l'attività sia protratta per almeno QUATTRO anni.