La gestione dei reclami è rimessa all’Ufficio Ambiente, sito in Piazza della Libertà 3.
L'Ufficio si occupa di fornire informazioni sulla raccolta rifiuti e di ricevere le segnalazioni di eventuali disservizi nella raccolta ordinaria dei rifiuti.
0182602223
PER LE REGOLE E LE MODALITA' DI CONFERIMENTO CONSULTARE GLI ALLEGATI.
PER EVENTUALI MODIFICHE CONSULTARE SEMPRE IL SITO DELLA SAT.
L'importo dovuto verrà arrotondato ai sensi dell'art. 1, comma 166, L. 296/2006.
Gli esempi si riferiscono alle tariffe approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 29.06.2021.
Ai sensi dell'art. 1, comma 652, Legge 147/2013 la tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti.
La tariffa ordinaria viene ridotta del:
a) 30% per abitazioni con unico occupante residente nel Comune;
b) 30% per locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a SEI mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
c) 50% per spiagge libere organizzate e spiagge libere attrezzate per cui, ai sensi della normativa vigente, deve essere riservato al libero accesso il cinquanta per cento della superficie in concessione;
d) 15 % per abitazioni di residenza di soggetti che effettuano attività di compostaggio, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 390 del 14/12/18;
e) 100% per le attività commerciali, artigianali e di somministrazione per il PRIMO anno di attività.
La riduzione di cui alla lett. a) trova applicazione se i requisiti sono posseduti alla data del 1 Gennaio dell'anno di imposta per la quale la domanda viene presentata.
Le riduzioni di cui alle lett. b) e c) trovano applicazione sulla tariffa annuale. In sede di prima dichiarazione la riduzione non può trovare applicazione qualora venga dichiarata una data di inizio occupazione successiva al 1 Gennaio dell'anno di riferimento.
La riduzione di cui alla lett. d) trova applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello della data di presentazione della apposita domanda.
La riduzione di cui alla lett. e) trova applicazione per le aperture di unità locali, sia ex novo sia a seguito di subingresso in azienda, a condizione che l'attività sia protratta per almeno QUATTRO anni.
Come previsto dall'art. 18 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con Delibera C.C. n. 117 del 23.09.2014 e ss.mm.ii., la tariffa viene ridotta del 100% nei seguenti casi:
a) abitazione di residenza di nucleo familiare anagrafico avente almeno un portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, Legge 104/1992 o invalido al 100% effettivamente convivente e con situazione economica del nucleo familiare inferiore o uguale all'indicatore ISEE pari a € 10.000,00;
b) abitazione di residenza di soggetti ultrasettantenni, unici residenti nella abitazione o con coniuge anch'egli ultrasettantenne, con una situazione economica del nucleo familiare inferiore o uguale all'indicatore ISEE pari a € 7.500,00.
Alla domanda di esenzione dal tributo devono essere allegati l'attestazione ISEE in corso di validità e, relativamente al punto a), un certificato attestante la condizione di handicap o invalidità.
Per i residenti all'estero è possibile effettuare il pagamento tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT 30 E 05696 49240 000010000X79
BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
indicando nella causale: AVVISO DI PAGAMENTO TARI ANNO 20______N.______ - NOME CONTRIBUENTE - CODICE FISCALE
Il mancato assolvimento dei modelli F24 pervenuti in sede di primo invio comporta l'emissione di cartella esattoriale non coattiva gravata, rispetto agli F24 originari, soltanto da oneri di riscossione e diritto di notifica.
Per quel che concerne la tassa evasa, trovano applicazione le disposizioni di cui ai D.Lgs 471/97, 472/97, 473/97 e ss.mm.ii. Si applicano le sanzioni ivi previste.
La misura degli interessi applicabili è pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno. Gli interessi vengono computati dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.
Dal 1° gennaio 2020, per effetto del D. M. 12 dicembre 2019 (pubblicato in G.U. n. 293 del 14 dicembre2019) il tasso di interesse legale è dello 0,05%.
Per le variazioni dei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa compilare i modelli allegati.